Il richiamo dalle ferie

Noemi Secci

8 Ottobre 2018 - 13:46

È possibile chiedere al lavoratore dipendente il rientro anticipato dalle ferie, nonostante gli accordi?

Il richiamo dalle ferie

Le ferie sono un diritto fondamentale del lavoratore, garantito non solo dalla legge (D.lgs. 66/2003), ma anche dalla Costituzione: in particolare, le ferie, che spettano nella misura minima di 4 settimane l’anno e sono irrinunciabili (Art.36, Co.3 Cost.; Art. 2109 c.c.), assicurano al dipendente la possibilità di reintegrare le energie psicofisiche spese nella prestazione lavorativa, e di partecipare alla vita familiare e sociale.

Ma chi ha il potere di stabilire il periodo di ferie? Vanno concordate, oppure è il datore di lavoro a decidere quali giornate di ferie concedere, anche contro la volontà del dipendente? Il datore di lavoro può richiamare il dipendente dalle ferie e può modificare le ferie già accordate?

Facciamo il punto della situazione sulle ferie e cerchiamo di dare una risposta a tutte queste domande.

Chi decide le ferie?

Nonostante le ferie siano solitamente concordate tra dipendente e datore di lavoro, è quest’ultimo ad avere il potere di stabilire quale periodo di assenza possa essere concesso al dipendente: l’articolo 2109 del Codice Civile, difatti, dispone che sia il datore di lavoro a stabilire il periodo annuale di ferie retribuite, possibilmente continuativo, nel rispetto del periodo minimo previsto dalle leggi e dalla contrattazione collettiva.

In pratica, il datore di lavoro può scegliere l’esatta collocazione del periodo di ferie del dipendente anche senza il suo consenso, purché:

  • tenga conto delle esigenze del lavoratore;
  • assicuri la fruizione del periodo minimo di 2 settimane di ferie previsto dalla legge, o del maggiore periodo stabilito dal contratto collettivo, nell’anno di maturazione;
  • assicuri che il restante periodo di ferie sia goduto entro i successivi 18 mesi dall’anno di maturazione, salvo diversa previsione del contratto collettivo;
  • comunichi al lavoratore con sufficiente e congruo anticipo quando può fruire delle ferie spettanti.

Il datore di lavoro può modificare il periodo di ferie?

Anche se il datore di lavoro assegna al dipendente un determinato periodo di ferie, può modificare il periodo di fruizione delle vacanze del lavoratore in un secondo momento, se questo è funzionale alle esigenze dell’attività, dando un congruo preavviso.

Le esigenze dell’impresa su cui deve basarsi lo spostamento delle ferie, secondo la sentenza n. 1557/2000 della Corte di Cassazione, non devono per forza essere eccezionali e imprevedibili, perché le modifiche siano valide: è sufficiente che il datore valuti le necessità collegate all’attività in modo differente, perché possa cambiare il periodo di vacanza già concordato o revocare le ferie concesse.

Il datore di lavoro può richiamare il lavoratore dalle ferie?

Il potere di modificare unilateralmente il periodo di ferie presuppone, tra l’altro, che il datore di lavoro abbia anche il potere di chiedere al dipendente il rientro anticipato dalle vacanze, nel caso in cui sopraggiungano specifiche necessità legate all’azienda.

Il lavoratore, tuttavia, non ha il dovere di essere reperibile in vacanza, come precisato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 27057/2013: il generico obbligo di reperibilità in capo ai lavoratori dipendenti, difatti, si riferisce ai periodi lavorativi.
La reperibilità durante i periodi di ferie, invece, deve essere prevista da un apposito accordo, collettivo o individuale. Se non esiste alcun accordo che dispone la reperibilità durante le ferie, il lavoratore non può subire un licenziamento disciplinare per non essere rimasto a disposizione.

Ad ogni modo, nel caso in cui il datore di lavoro richiami il dipendente dalle ferie, è tenuto a rimborsare le spese sostenute per lo spostamento della prenotazione dell’albergo, dei voli e di eventuali oneri aggiuntivi.

Che cosa succede se il datore richiama il dipendente dalle ferie?

Le conseguenze del richiamo dalle ferie da parte del datore di lavoro sono illustrate dai contratti collettivi.

Il contratto collettivo del comparto sanità pubblica prevede, ad esempio, all’ art. 19 comma 10, che, se le ferie già in godimento vengono interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto:

  • al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede;
  • al rimborso delle spese documentate per il viaggio di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie;
  • all’indennità di missione per la durata degli stessi viaggi.

Il dipendente, secondo lo stesso contratto collettivo, ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate e documentate relative al periodo di ferie non goduto.

Il contratto collettivo del Commercio, invece, prevede, all’art.151, che per ragioni di servizio il datore di lavoro può chiamare il dipendente prima del termine del periodo di ferie; il lavoratore mantiene il diritto di godere delle ferie restanti successivamente, ed ha anche il diritto al rimborso delle spese sostenute, sia per il rientro anticipato, sia per tornare eventualmente al luogo di vacanza dal quale sia stato richiamato. È escluso, in questo caso, il diritto all’indennità di trasferta o di missione.

Niente indennità di trasferta o di missione anche per la generalità dei dipendenti pubblici: secondo gli orientamenti applicativi dell’Aran (l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) emanati nel maggio 2016, è riconosciuto il solo diritto al rimborso delle spese documentate di viaggio.

Come evitare contestazioni riguardo al richiamo dalle ferie?

Per evitare qualsiasi contenzioso in merito al richiamo dalle ferie, per il dipendente è consigliabile prestare particolare attenzione a quanto disposto dal proprio contratto collettivo riguardo alla disponibilità durante le ferie; per quanto riguarda il datore di lavoro che domanda il rientro anticipato, è consigliabile provvedere al risarcimento dei danni e dei pregiudizi concretamente subiti dal lavoratore.

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# Ferie

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