Imu e Tasi: come pagare in ritardo e le sanzioni con il ravvedimento operoso

Marianna Menna

19 Dicembre 2016 - 12:04

Come versare in ritardo le imposte IMU e TASI sfruttando l’istituto del ravvedimento operoso. Ecco come fare e le sanzioni previste.

Imu e Tasi: come pagare in ritardo e le sanzioni con il ravvedimento operoso

Per chi non ha pagato la seconda rata dell’Imu o della Tasi che scadeva il 16 dicembre c’è la possibilità di versare in ritardo sfruttando l’istituto del ravvedimento operoso.

In questo modo, è possibile regolare la propria posizione su Imu e Tasi con un ridotto esborso di sanzioni prima di incorrere in accertamenti del Fisco per cui, poi, si dovrebbe pagare fino a dieci volte di più.

L’istituto del ravvedimento per Imu e Tasi può essere sfruttato fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione, dopo tale scadenza infatti non si potrà fare più nulla e si incorrerà inevitabilmente in un possibile accertamento del fisco.

Tale istituto, disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. 472/97, è stato recentemente riformato con la legge di stabilità 2015, nella fattispecie D.lgs. 158/2015, e dà diritto al contribuente di regolarizzare in ritardo la propria posizione fiscale pagando ancora meno che in passato.

Pagare in ritardo Imu e Tasi: come fare e le sanzioni

Vediamo qui di seguito quali sono le tipologie di ravvedimento che possono essere utilizzate per pagare la rata di Imu e Tasi scaduta lo scorso 16 dicembre:

  • Se si versa entro 14 giorni dalla scadenza la sanzione applicata è dello 0,1% per ogni giorno di ritardo del valore dell’imposta da versare a cui vanno aggiunti gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;
  • Se si versa dal 15° al 30° giorno di ritardo è prevista una sanzione fissa dell’1,5% dell’imposta da versare a cui si aggiungono gli interessi giornalieri calcolati sulla base del tasso di riferimento annuale;
  • Dal 30° al 90° giorno di ritardo si applica una sanzione fissa dell’1,67% dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;
  • Dopo il 90° giorno di ritardo, ma comunque, entro la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione la sanzione fissa sale a 3,75% dell’importo da versare più gli interessi giornalieri sempre calcolati sulla base del tasso di riferimento annuale.

Si ricorda, inoltre, che il versamento va effettuato come di consueto con modello F24 ordinario o semplificato e che, sanzioni ed interessi vanno versati sommandoli all’imposta cui si riferiscono e quindi con lo stesso codice tributo. 

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