L’indennità di disoccupazione Aspi ai lavoratori sospesi è un’indennità riconosciuta ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali. Vediamo di seguito a chi spetta e le indicazioni per presentare domanda.
L’indennità di disoccupazione Aspi ai lavoratori sospesi è un’indennità riconosciuta ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali.
Tale indennità è collegata al’Assicurazione Sociale per l’Impiego (Aspi).
Aspi ai lavoratori sospesi, a chi spetta e a chi no
Tale indennità, secondo le indicazioni dell’Inps reperibili sul sito dell’Istituto di previdenza sociale, spetta ai
«lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali, con contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato, dipendenti da aziende non destinatarie, per settore o dimensione, di altre forme di tutela quali la cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria ovvero dipendenti di imprese artigiane che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 12, comma 1, della legge n.223 del 1991.».
Al contrario, non possono essere destinatari dell’indennità di disoccupazione Aspi ai lavoratori sospesi:
- i lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale;
- i lavoratori con contratti di lavoro a tempo indeterminato che prevedano sospensioni lavorative programmate;
- i lavoratori con contratti di lavoro a tempo parziale verticale.
Aspi ai lavoratori sospesi, quali sono i requisiti?
Per accedere a tale indennità di disoccupazione, seguendo le istruzioni dell’Inps, occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
- due anni di assicurazione contro la disoccupazione: devono essere trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione. Il biennio viene determinato a decorrere dal primo giorno in cui il lavoratore risulta sospeso.
- un anno di contribuzione contro la disoccupazione (contributi DS e/o ASpI) nel biennio precedente l’inizio del periodo di sospensione.
Aspi ai lavoratori sospesi, come presentare la domanda?
La domanda per ottenere tale indennità di disoccupazione deve essere presentata all’Inps in via esclusivamente telematica utilizzando o il canale dedicato alle aziende e ai consulenti aziendali oppure il canale dedicato agli Enti bilaterali convenzionati con l’Inps.
Aspi ai lavoratori sospesi, quanto spetta?
L’importo dell’indennità viene calcolato nel seguente modo:
- al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, se questa è pari o inferiore ad un importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT (per l’anno 2014 pari ad € 1.192,98). L’importo della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge.
- al 75% dell’importo stabilito (per l’anno 2014 pari ad € 1.192,98) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile ed € 1.192,98 (per l’anno 2014), se la retribuzione media mensile imponibile è superiore al suddetto importo stabilito.
In ogni caso l’Inps specifica che l’importo riconosciuto non può superare un certo limite massimo individuato ogni anno per legge.
Nel caso in cui la sospensione fosse giornaliera, inoltre, l’importo dell’indennità calcolata seguendole istruzioni qui sopra dovrà essere divisa per 30; in questo modo viene calcolato l’importo giornaliero che dovrà quindi essere moltiplicato per il numero delle giornate di effettiva sospensione.
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