Infortunio lavoro domestico, chi paga: regole per collaboratori e famiglie

Claudio Garau

21 Marzo 2022 - 12:28

In caso di infortunio lavoro domestico, sono applicate specifiche regole di tutela per colui o colei che svolge l’attività di colf, badante, baby sitter o altre mansioni. Ecco quali sono.

Infortunio lavoro domestico, chi paga: regole per collaboratori e famiglie

Nel nostro paese il lavoro domestico è diffusissimo. Secondo gli ultimi e più aggiornati dati INPS, i lavoratori domestici in Italia sono più di 900mila: moltissimi sono stranieri, specie dell’Est Europa e di sesso femminile, nonostante negli ultimi tempi si sia registrato un incremento dei lavoratori domestici maschi e italiani.

Da notare altresì che il lavoro domestico resta il settore con la maggiore presenza di “lavoro nero”: il tasso di irregolarità è infatti pari a circa il 57% - dati ISTAT 2019. In termini pratici, ciò si traduce nel fatto che i più di 900mila lavoratori registrati all’INPS sono soltanto meno della metà del totale, che oltrepassa perciò i 2 milioni di unità.

Di seguito intendiamo considerare il lavoro domestico da uno specifico punto di vista, ossia l’eventualità di un infortunio durante l’esercizio della propria attività di lavoro. Quali sono le tutele previste dall’ordinamento a favore del lavoratore domestico? E come sono attuate in concreto? Ecco tutti i dettagli in tema di infortunio lavoratore domestico.

Infortunio lavoratore domestico: il contesto di riferimento

Prima di focalizzarci sulle garanzie previste dalla legge a favore del lavoratore domestico infortunato, diamo qualche indicazione generale su questa figura professionale. I lavoratori domestici sono tutti quei lavoratori che prestano il loro servizio e svolgono le attività di cui al contratto di lavoro, a favore del buon funzionamento della vita familiare. Tipicamente ci si riferisce dunque a badanti, colf e baby sitter, ma non solo.

Di fatto il lavoratore domestico è colui che presta la sua opera, in maniera continuativa, esclusivamente per le necessità della vita familiare del datore di lavoro, sia con qualifica specifica, anche di elevata competenza professionale, sia con mansioni generiche.

Il lavoro domestico, inoltre, è caratterizzato dalla subordinazione, dal versamento di una retribuzione, ed è soggetto all’obbligo assicurativo.

Da notare che, come per ogni altro lavoratore, l’assunzione di un lavoratore domestico implica il rispetto di una procedura alla quale il datore di lavoro deve attenersi, per non subire gravose sanzioni.

Prima dell’assunzione, sia il datore di lavoro che il lavoratore devono adempiere a vari obblighi, a seconda della provenienza e della cittadinanza del lavoratore, e quindi ottenere la documentazione necessaria per mettere in atto il rapporto di lavoro.

Non vi sono dubbi: nell’ambito del lavoro domestico, l’assunzione va formalizzata. Infatti, dopo aver ottenuto i documenti necessari per l’assunzione di un lavoratore domestico, le parti concordano le condizioni per sottoscrivere in forma scritta e privata il contratto di lavoro in oggetto.

In particolare, il datore di lavoro è obbligato a comunicare all’INPS l’instaurazione del rapporto di lavoro per il tramite del canale telematico, del servizio di Contact center o degli intermediari dell’istituto. Come vedremo tra poco è tenuto inoltre a specifici adempimenti in caso di infortunio lavoro domestico.

Infortunio lavoro domestico: la rilevanza del certificato medico e la denuncia dell’incidente

Laddove si verifichi un infortunio lavoro domestico, il lavoratore che lo subisce è tutelato grazie all’INAIL, ma a precise condizioni. Anzitutto deve sussistere un regolare contratto di lavoro, a suo tempo sottoscritto dalle parti. Ma ovviamente non basta soltanto questo.

Al fine di conseguire la specifica indennità per infortunio lavoro domestico, il lavoratore deve farsi rilasciare un certificato medico dal pronto soccorso nel minor tempo possibile. Detto documento deve riportare in modo chiaro tutti i dettagli dell’infortunio, indicando quando è successo e come.

Di seguito il lavoratore deve consegnare il prima possibile al datore di lavoro il certificato rilasciato dal pronto soccorso. Essenziale che al pronto soccorso sia fatto emergere con chiarezza che si è trattato di un infortunio sul lavoro, in modo che il medico possa redigere correttamente un primo certificato di infortunio e non di malattia.

In sostanza, colf o badante deve dare rapida notizia dell’infortunio al datore di lavoro. Egli a sua volta dovrà compiere la denuncia d’infortunio all’INAIL entro due giorni dalla ricezione del certificato medico, ma esclusivamente per gli infortuni non guaribili entro 3 giorni.

Il modulo di denuncia - ossia il Mod. 4 bis R.A. - è disponibile sul sito web INAIL e deve essere compilato, firmato e trasmesso dal datore di lavoro, tramite raccomandata o con PEC, alla sede Inail competente per territorio. Va allegato il certificato di infortunio.

Invece, se l’infortunio è guaribile entro 3 giorni dall’incidente, non è in gioco alcun obbligo di denuncia da parte del datore di lavoro, giacché - in base alle norme vigenti - l’indennità INAIL può essere erogata solo a partire dal quarto giorno dall’incidente.

Retribuzione e indennità spettanti in ipotesi di infortunio lavoro domestico? Gli obblighi per il datore e per l’INAIL

Nelle circostanze che qui interessano, ossia nel caso di infortunio lavoro domestico il datore di lavoro è tenuto a retribuire il lavoratore domestico al 100% per i primi tre giorni, mentre dal quarto giorno fino alla fine del periodo di infortunio la retribuzione è del tutto a carico dell’INAIL.

Ci si potrebbe dunque domandare quanto di fatto incassa il lavoratore o la lavoratrice domestica, a titolo di indennità per l’infortunio patito. Ebbene, l’indennità corrisposta dall’INAIL al lavoratore:

  • è pari al 60% della retribuzione convenzionale per i primi 90 giorni;
  • dal 91° giorno di infortunio fino alla guarigione, sale al 75% sempre della retribuzione convenzionale.

Inoltre, al personale domestico che ne usufruisca solitamente per disposizione contrattuale, spetta la quota sostitutiva convenzionale di vitto e alloggio, ma esclusivamente laddove il lavoratore non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.

Ricordiamo inoltre che l’infortunio coperto dalle regole di garanzia per la badante, colf o qualsiasi altro soggetto che presti la sua opera per il buon funzionamento della vita familiare, non è soltanto quello verificatosi durante lo svolgimento delle mansioni. Il lavoratore è infatti tutelato anche in caso di infortunio in itinere, ossia nelle circostanze in cui l’incidente si verifichi nell’ambito del tragitto casa-lavoro o lavoro-casa e nell’ambito del quale il lavoratore riporti lesioni.

Infortunio lavoro domestico e periodo di comporto

Ricordiamo infine che nelle specifiche circostanze di un infortunio durante lo svolgimento della prestazione lavorativa o di un infortunio in itinere, il lavoratore o la lavoratrice domestica ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un numero di giorni che cambia in rapporto all’anzianità di servizio. Ecco come:

  • per anzianità fino a 6 mesi, oltrepassato il periodo di prova, detto periodo è di 10 giorni di calendario;
  • da 6 mesi a 2 anni è pari a 45 giorni di calendario;
  • per i lavoratori in servizio da oltre un biennio, si tratta di 180 giorni di calendario.

Attenzione a quanto segue: se il lavoratore o la lavoratrice domestica supera il periodo previsto in rapporto alla sua anzianità, perde il proprio diritto a conservare il posto di lavoro. Ecco perché, se il datore di lavoro lo ritiene opportuno, può discrezionalmente esercitare il diritto di recesso e di fatto disporre il licenziamento del proprio dipendente.

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