Job Sharing: un solo contratto per due lavoratori. Analizziamo caratteristiche, vantaggi e svantaggi e le possibilità di diffusione in Italia in futuro.
Il termine Job Sharing indica un tipo di contratto di lavoro atipico, che consiste in un particolare tipo di rapporto di lavoro subordinato, sorto negli Stati Uniti alla fine degli anni ’60 e successivamente diffusosi in Europa.
Si tratta di un contratto di lavoro subordinato stipulato tra il datore di lavoro e due lavoratori i quali si assumono l’obbligazione di eseguire un’unica prestazione lavorativa restando liberi di dividersi l’orario di lavoro, purché con l’obbligo di sostituirsi vicendevolmente in caso di impedimento.
Il Job Sharing ha l’obiettivo di conciliare i tempi di lavoro e di vita, attraverso nuove opportunità di bilanciamento tra le esigenze di flessibilità delle imprese e le esigenze dei lavoratori.
Il contratto di lavoro ripartito può essere stipulato da tutti i lavoratori e da tutti i datori di lavoro, ad eccezione della pubblica amministrazione.
Sotto il profilo degli effetti, il Job Sharing è assimilabile al lavoro part-time, tuttavia se ne differenzia sostanzialmente per il fatto che nel suo schema negoziale esiste un unico contratto di lavoro subordinato e non due distinti contratti di lavoro a tempo parziale.
A differenza del part-time, nel Job Sharing la prestazione è unica e unica ne è pertanto l’obbligazione: cioè l’intera prestazione lavorativa può essere richiesta ad uno solo dei co-obbligati. Mentre nei rapporti di lavoro part-time gli orari di lavoro sono rigidamente predeterminati nel contratto, nel Job Sharing i lavoratori co-obbligati hanno la possibilità di determinare chi dovrà lavorare e quando nell’ambito dell’intera obbligazione assunta con il datore di lavoro.
L’elasticità e il vincolo di solidarietà tra i due lavoratori coobbligati comporta che:
- i lavoratori hanno facoltà di determinare discrezionalmente e in qualsiasi momento sostituzioni tra di loro, nonché se previsto dal contratto collettivo o individuale, di modificare consensualmente la collocazione temporale dell’orario di lavoro,
- ogni lavoratore è personalmente e direttamente responsabile dell’adempimento della intera obbligazione lavorativa e il datore di lavoro può esigere l’esatto adempimento della prestazione di ciascun lavoratore in quanto la ripartizione di essa rileva solo nei rapporti interni tra i lavoratori.
I lavoratori devono informare il datore di lavoro con cadenza almeno settimanale della distribuzione dell’orario di lavoro. In caso di assenza dei due lavoratori il datore di lavoro puo’ pretendere legittimamente dall’altro l’adempimento dell’intera prestazione.
Per quanto riguarda la retribuzione mensile i lavoratori coinvolti devono ricevere lo stesso trattamento economico dei colleghi che svolgono la stessa mansione.
I lavoratori devono rispettare alcune regole fondamentali:
- la suddivisione del lavoro può essere verticale o orizzontale,
- i due lavoratori possono decidere autonomamente di scambiarsi i turni lavorativi in base alle loro necessità,
- le eventuali sostituzioni non possono essere eseguite da terzi,
- i due lavoratori sono considerati dall’azienda un’unica unità lavorativa.
In caso di dimissioni o di licenziamento di uno dei lavoratori coobligati, ciò comporta l’estinzione dell’intero vincolo contrattuale, eccetto che su richiesta del datore di lavoro, l’altro prestatore di lavoro si rende disponibile ad adempiere per intero o parzialmente l’obbligazione lavorativa. In tal caso il contratto di lavoro ripartito si trasforma in un normale contratto di lavoro subordinato.
Oltre che da tali disposizioni speciali, il lavoro ripartito è disciplinato dalla contrattazione collettiva: solo in mancanza di contratti collettivi, si applicherà la normativa generale sul lavoro subordinato in quanto compatibile con la particolare natura di tale rapporto di lavoro.
Quali sono i vantaggi e gli svantaggi per questa tipologia di contratto?
VANTAGGI:
- per i lavoratori, più tempo a disposizione che consente una migliore gestione del tempo libero e più tempo da dedicare alla famiglia, ai figli;
- per l’impresa una maggiore produttività del lavoro con conseguente calo del fenomeno dell’assenteismo sul posto di lavoro.
SVANTAGGI:
- presuppone un legame fiduciario tra i coobbliggati in quanto il datore di lavoro può, in caso di assenza di un lavoratore, pretendere dall’altro la copertura dell’intera prestazione lavorativa;
I lavoratori contraenti, avendo la responsabilità in un unico lavoro, devono necessariamente operare «in simbiosi» trovandosi d’accordo su diversi fronti che vanno dalla pianificazione del lavoro ai turni da effettuare.
In Italia, pur non essendo, ancora oggetto di un preciso intervento legislativo, il Job Sharing ha avuto una discreta diffusione, è un mezzo per contrastare la crisi, per attuarlo due elementi fondamentali: la solidarietà e la professionalità.
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