La liberazione anticipata è un beneficio concesso dal giudice ai detenuti che tengono una buona condotta e che partecipano ai progetti di rieducazione. Lo sconto di pena è di 45 giorni ogni semestre.
La liberazione anticipata è un beneficio concesso ai detenuti che dimostrano la buona condotta e la partecipazione attiva ai progetti di rieducazione nel corso della detenzione. La liberazione anticipata si applica alla pena detentiva della reclusione e dell’arresto mentre è incompatibile con l’ergastolo, in quanto perpetuo.
La liberazione anticipata prevede lo sconto di pena di 45 giorni ogni semestre di detenzione in carcere, in stato di custodia cautelare, di detenzione domiciliare e di affidamento in prova ai servizi sociali.
Inoltre, dal 2003, l’ordinamento penitenziario prevede anche la liberazione anticipata “speciale” che, in particolari condizioni, conferisce al detenuto uno sconto di pena di 75 giorni ogni 6 mesi di detenzione.
LIBERAZIONE ANTICIPATA: COME FUNZIONA LO SCONTO DI PENA E CHI NE HA DIRITTO
Cos’è la liberazione anticipata
La liberazione anticipata è un istituto deflativo della pena, concesso a chi affronta la detenzione in maniera ineccepibile, rispettando l’ordinamento penitenziario e rispondendo positivamente ai progetti di rieducazione e reinserimento.
L’istituto è disciplinato dall’articolo 54 dell’Ordinamento penitenziario, che stabilisce la detrazione di 45 giorni di pena per ogni singolo semestre di pena scontata. Lo scopo dello sconto di pena è:
- riconoscere e premiare la condotta del detenuto;
- favorire il reinserimento nella società.
In pratica, la liberazione anticipata è volta alla gratificazione del reo ma risponde anche all’esigenza di ridurre il sovraffollamento nelle carceri, accorciando i tempi della permanenza negli istituti penitenziari.
L’ordinamento penitenziario stabilisce anche che, per la formazione dei semestri da prendere in considerazione, il giudice deve valutare anche il tempo trascorso in custodia cautelare o detenzione domiciliare, ma sempre che il detenuto abbia avuto una condotta propositiva.
Presupposti di applicabilità
La liberazione anticipata è un notevole beneficio per il detenuto che, da parte sua, deve dimostrare una partecipazione attiva e positiva al progetto di rieducazione in corso e che non sia incorso in provvedimenti disciplinari durante il periodo di detenzione.
Ai fini dello sconto di pena sono calcolabili anche i periodi di tempo trascorsi in custodia cautelare, sempre che il detenuto abbia avuto un comportamento collaborativo con le autorità e rispettoso delle norme dell’ordinamento penitenziario.
La liberazione anticipata può essere applicata dal giudice in relazione a condanne per qualsiasi delitto commesso, tuttavia, se il reo commette un delitto non colposo durante l’esecuzione della liberazione anticipata o dopo la sua concessione perde immediatamente il beneficio.
La valutazione semestrale
Ad oggi, la valutazione sulla condotta dei detenuti, funzionale alla concessione della libertà anticipata, avviene secondo il c.d. principio della “semestralizzazione.” In precedenza, prima della riforma del 1986, la valutazione avveniva secondo il principio della globalità, valutando, quindi, il comportamento del detenuto in maniera globale nel corso della detenzione.
La legge n. 663 del 1986 prevede che la detrazione debba essere riferita ad ogni singolo semestre di pena scontata. Quindi il giudice ha il dovere di esprimere una valutazione sulla liberazione anticipata in relazione ad ogni semestre scontato, sia in provvedimenti separati che in un’unica ordinanza, e con la possibilità di prendere delle decisioni diverse per i vari semestri.
La liberazione anticipata speciale
Nel 2013 l’ordinamento penitenziario ha introdotto la “liberazione anticipata speciale”, un ulteriore beneficio che risponde alla ratio di ridurre il sovraffollamento negli istituti penitenziari.
La liberazione anticipata speciale consiste in un aumento di 30 giorni per i periodi di liberazione anticipata già concessi (quindi 75 giorni a semestre) e si applica ai semestri di detenzione scontati tra il 1° gennaio 2010 ed il 31 dicembre del 2015, con l’esclusione dei semestri trascorsi in regime di detenzione domiciliare.
Tuttavia, la liberazione anticipata speciale non si applica per i seguenti reati:
- delitti con finalità terroristica o di eversione dell’ordinamento costituzionale;
- omicidio;
- rapina;
- estorsione;
- violenza sessuale.
Concessione e revoca della liberazione anticipata: il procedimento
La liberazione anticipata deve essere concessa dal magistrato di sorveglianza, il quale procede con ordinanza in Camera di consiglio, su proposta dell’interessato, anche in assenza della parti.
In seguito il giudice può anche stabilire la revoca del beneficio; ciò accade quando il detenuto commette ulteriori delitti non colposi. La revoca non è automatica: il tribunale di sorveglianza deve valutare il fatto non colposo commesso ma anche il comportamento del detenuto e l’evoluzione della sua personalità.
Il provvedimento di revoca dello sconto di pena può avvenire anche dopo la scarcerazione: in tal caso il soggetto dovrà essere arrestato nuovamente e poi espiare una pena pari alla durata della liberazione anticipata precedentemente concessa.
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