Malattia insegnanti 2017 ed esenzione dalle visite fiscali: la guida

Simone Micocci

21/02/2017

Visite fiscali per il personale scolastico: in quali casi di assenza per malattia non c’è l’obbligo di farsi trovare a casa? Facciamo chiarezza.

Malattia insegnanti 2017 ed esenzione dalle visite fiscali: la guida

Malattia insegnanti: in alcuni casi la scuola non è obbligata ad inviare la visita fiscale, ecco quando.

Parlando degli orari delle visite fiscali per gli insegnanti abbiamo fatto chiarezza anche sugli obblighi per la scuola nel caso in cui un docente oppure un personale ATA, si assenti per malattia.

Nel dettaglio, qualora l’inizio del periodo di malattia coincida con il giorno precedente o successivo ad un giorno di ferie o non lavorativo, la scuola è obbligata a richiedere la visita fiscale nei suoi confronti fin dal primo giorno.

Negli altri casi è il dirigente scolastico a decidere quando inviare la visita fiscale. Tuttavia, non tutti sanno che ci sono delle situazioni in cui la scuola non deve disporre una visita fiscale per verificare lo stato di malattia di un proprio dipendente, sia che si tratti di un insegnante che di un personale ATA.

Ecco un approfondimento sulle assenze per malattia per tutto il personale scolastico in cui ci soffermeremo più che altro sui casi in cui si è esenti dalle visite fiscali. Per tutte le informazioni sugli orari e sulle nuove regole per le visite fiscali, vi consigliamo di leggere la nostra guida dedicata.

Malattia insegnanti: quando si possono non rispettare gli orari delle visite fiscali?

Il personale scolastico che si assenta per malattia ha l’obbligo di farsi trovare a casa nelle ore stabilite dall’attuale normativa sulle visite fiscali: nella fascia oraria 09:00-13:00, e in quella 15:00-18:00.

Non tutti però sono obbligati a rispettare queste fasce di reperibilità. Infatti, l’attuale normativa esenta da questi obblighi coloro che:

  • hanno delle patologie gravi che richiedono delle terapie salvavita. La scuola non deve inviare la visita fiscale nei giorni in cui sono in programma dei ricoveri ospedalieri, o anche dei day-hospital per l’effettuazione delle terapie salvavita, come ad esempio la chemioterapia. Inoltre, questi sono esentati anche nei giorni di assenza per cause legate alle conseguenze delle suddette terapie, purché certificate dal medico;
  • sono vittime di un infortunio sul lavoro, ma solo se riconosciuto dall’INAIL;
  • affetti da malattia legata a cause di servizio, se riconosciuta dal Comitato di Verifica per le cause di servizio;
  • sono già stati controllati dal medico fiscale per il periodo della malattia indicato dal certificato. Attualmente, infatti, la normativa sulle visite fiscali prevede che la visita fiscale non può essere disposta per due volte per lo stesso evento, ma la riforma Madia dovrebbe cancellare questo vincolo;
  • approfittano dell’assenza per malattia per sottoporsi ad una visita specialistica.

Malattia insegnanti: quando non c’è una decurtazione dello stipendio?

Se un insegnante o qualsiasi dipendente pubblico che non rientra nelle categorie sopra indicate non si fa trovare in casa al momento della visita fiscale è soggetto ad una sanzione che consiste in una decurtazione dello stipendio. Nel dettaglio, per i primi 10 giorni di malattia il dipendente non avrà diritto al 100% della retribuzione, mentre per i giorni seguenti la decurtazione è del 50%.

Per coloro che invece trasmettono all’Amministrazione di appartenenza la documentazione necessaria per certificare l’appartenenza ad una delle suddette categorie non è prevista nessuna sanzione. Come specificato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con il parere del 15 marzo 2010, infatti, anche se l’Amministrazione invia per sbaglio l’accertamento per la malattia e il dipendente pubblico non si trova a casa, questo non è soggetto a sanzione.

Per fruire dei benefici previsti dalla legge, però, coloro che si assentano dal periodo lavorativo per le motivazioni sopra elencate sono obbligati ad inviare tutta la documentazione necessaria affinché l’Amministrazione sia a conoscenza della giustificazione. Nel caso contrario il docente sarà comunque soggetto ad una sanzione.

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