Cosa deve fare un insegnante quando si ammala? La risposta in questa guida dedicata ai controlli per malattia del personale docente.
Le regole per le visite fiscali degli insegnanti - insieme a quelle degli altri dipendenti pubblici - sono state recentemente modificate dal Decreto Madia.
Con la riforma approvata nella scorsa legislatura, infatti, la gestione dei controlli per malattia dei dipendenti pubblici è stata affidata - così come già succedeva per i dipendenti del settore privato - all’Inps, il quale effettuerà le visite fiscali tramite il Polo Unico.
Le modifiche sulla normativa delle visite fiscali rafforzano l’efficacia dei controlli visto che d’ora in avanti l’Inps effettuerà delle verifiche mirate e ripetute; per i dipendenti pubblici, infatti, è stato stabilito che le visite fiscali possono essere anche ripetute nello stesso periodo di malattia.
Quindi dovrete rispettare l’obbligo di reperibilità nelle fasce orarie previste dall’attuale normativa anche se avete già ricevuto una prima visita da parte del medico incaricato poiché non è da escludere a priori un suo ritorno.
Nessuna novità invece sul fronte orari delle visite fiscali, differenti per i dipendenti pubblici (insegnanti e Ata compresi) e per quelli privati. Vediamo quindi quali sono le regole che insegnanti, educatori e Ata devono rispettare, facendo chiarezza su quali sono le fasce di reperibilità e le sanzioni previste per chi non le rispetta.
Cosa sono le visite fiscali?
Come previsto dall’articolo 5 della legge 300/70 (Statuto dei lavoratori), la visita fiscale è un accertamento predisposto dall’INPS o dal datore di lavoro ai fini di accertare l’effettivo stato di malattia del dipendente. Bisogna sottolineare come il fine della visita fiscale non sia solamente quello di controllare la presenza nel domicilio del lavoratore malato, poiché si tratta di una verifica di merito.
Anche per le visite fiscali degli insegnanti, quindi, il medico ha il dovere di confermare o meno l’esistenza della malattia che ha impedito al docente di svolgere regolarmente la propria lezione.
Per questo motivo, al termine di una visita fiscale, che deve avvenire negli orari fissati dalla normativa, il medico incaricato del controllo può sia ridurre il periodo della malattia rispetto a quanto stabilito dal medico curante, che chiedere all’insegnante di tornare a scuola poiché lo ritiene guarito.
Visite fiscali insegnanti: le regole da rispettare
L’insegnante che deve assentarsi dal lavoro per motivi di salute deve informare tempestivamente la scuola. Nel dettaglio, la comunicazione deve avvenire entro la mattina del primo giorno di assenza e a questa deve essere allegato l’indirizzo del domicilio presso cui è possibile svolgere la visita fiscale e il numero di giorni di assenza ipotizzabili.
Non è dovere dell’insegnante invece inviare il certificato medico all’Inps visto che ciò è di competenza del medico curante (che lo invierà utilizzando la modalità telematica).
L’insegnante ha il dovere di farsi trovare a casa negli orari stabiliti. L’unica eccezione per potersi assentare dal domicilio indicato riguarda quelle casistiche giustificate da un medico riconosciuto dal Sistema Sanitario Nazionale, come ad esempio il dover sostenere una visita specialistica. Anche in questo caso però il docente deve avvertire tempestivamente l’amministrazione presentando la documentazione richiesta.
Per maggiori informazioni vi invitiamo a leggere la nostra guida sull’esonero delle visite fiscali.
Orari delle visite fiscali
Gli orari delle fasce di reperibilità per i dipendenti pubblici sono diversi da quelli previsti per i privati. Nel dettaglio, il D.M. n°206 del 2009 ha previsto per gli statali, e di conseguenza anche per i docenti, i seguenti orari per le visite fiscali:
- dalle 09:00 alle 13:00;
- dalle 15:00 alle 18:00.
Nel caso in cui un medico fiscale si dovesse presentare negli orari non compresi nelle fasce di reperibilità, l’insegnante può rifiutarsi di farlo entrare senza subire alcuna conseguenza disciplinare.
Anche per gli insegnanti l’obbligo di reperibilità è valido anche per i giorni non lavorativi e festivi, ma solo nel caso in cui questi siano compresi nel periodo della malattia.
Le sanzioni
Cosa succede se il medico fiscale non trova nessuno in casa durante le fasce di reperibilità? Per l’insegnante, e qualsiasi altro lavoratore, che non fornisce un’adeguata giustificazione alla propria assenza, la normativa prevede una decurtazione del 100% dello stipendio per i primi 10 giorni di malattia. Nei giorni successivi la retribuzione è del 50%.
L’insegnante comunque avrà 15 giorni di tempo per presentare la documentazione con cui giustificare l’assenza ed evitare la sanzione.
Bisogna specificare che per “assenza alla visita fiscale” si intendono anche quei casi in cui il lavoratore renda “per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile, impossibile o inattuabile la visita medica di controllo”.
Il lavoratore è soggetto a sanzioni anche se non rispetta le indicazioni fornite dal medico fiscale. Come abbiamo già visto, infatti, questo ha la possibilità di ridurre il periodo della malattia, o persino di concluderlo.
In tal caso il lavoratore è obbligato a riassumere servizio nella data fissata dal medico, oppure l’Amministrazione deve diffidarlo informandolo del fatto che il mancato rientro in servizio integra i presupposto dell’assenza ingiustificata.
Qualora il dipendente non intenda riassumere servizio può presentare un nuovo certificato per giustificare l’assenza, ma questo deve attestare una malattia differente da quella valutata nel corso della visita fiscale.
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