Mediazione, come funziona e quando è obbligatoria

Isabella Policarpio

21/10/2019

La mediazione consente di risolvere una controversia in maniera amichevole, senza coinvolgere il giudice. In alcuni casi è obbligatoria in altre facoltativa. Ecco quando.

Mediazione, come funziona e quando è obbligatoria

Quando è obbligatoria la mediazione e come funziona?

La mediazione civile può essere obbligatoria, quando costituisce una condizione di procedibilità in giudizio, oppure facoltativa, quando è rimessa alla volontà delle parti in contesa.

Questi istituti sono stati introdotti in Italia nel 2011, e da allora il numero delle persone che ne fanno ricorso aumenta di anno in anno. Infatti la mediazione, sia obbligatoria che facoltativa, ha indiscussi vantaggi, per le parti ed anche per la magistratura.

In primo luogo consente di alleggerire il carico di lavoro dei giudici civili, smaltendo la mole di cause accumulate, in secondo luogo, ma non per questo meno rilevante, offre alle parti la possibilità di risolvere la controversia in maniera amichevole, con un notevole risparmio di tempo e denaro.

A cosa serve la mediazione?

La mediazione, sia obbligatoria che facoltativa, è l’attività svolta da un soggetto terzo ed imparziale, il quale ha la funzione di assistere due o più soggetti in lite, al fine di raggiungere un accordo amichevole per la risoluzione della controversia.

In Italia il Sistema della mediazione civile è entrato in vigore il 21 marzo del 2011, insieme al Programma di digitalizzazione della giustizia. La mediazione consente di risolvere le controversie fuori dai tribunali, con tempistiche ridotte e costi certi e contenuti.

Nella pratica, la mediazione si risolve in un incontro tra le parti, accompagnate dai rispettivi avvocati, ed un mediatore professionale, presso un determinato organismo di mediazione (competente per territorio) per raggiungere un accordo amichevole, senza dover adire il giudice di merito.

Nei casi tassativamente elencati in cui la mediazione è obbligatoria - che vedremo più avanti - questa procedura è una condizione di procedibilità in giudizio; ciò vuol dire che è obbligatoria e che non è possibile aprire la causa in giudizio senza prima aver provato a risolvere la questione fuori dal tribunale.

Tuttavia, esistono anche ipotesi di mediazione facoltativa, dove la volontà di risolvere il caso in maniera amichevole è voluta dalle parti o è ordinata dal giudice prima di procedere al giudizio.

In entrambe le ipotesi, la mediazione è la migliore alternativa alle lunghe, nonché costosissime, cause in tribunale; è conveniente sia per le parti, che possono stringere un accordo con un notevole risparmio di tempo e denaro, sia per la magistratura, in quanto alleggerisce il carico di lavoro dei giudici civili.

Mediazione, quando è obbligatoria?

Ad oggi, la mediazione obbligatoria è una condizione di procedibilità, significa che deve necessariamente essere tentata prima di procedere al giudizio in tribunale, e questo per alleggerire il carico di lavoro dei giudici civili.

La mediazione obbligatoria è necessaria nelle controversie che hanno ad oggetto:

  • diritti reali (quindi proprietà, compravendite, usufrutti…);
  • divisioni e successioni ereditarie;
  • locazione, comodato d’uso ed affitto aziendale;
  • patti di famiglia;
  • diffamazione a mezzo stampa o altri mezzi;
  • contratti finanziari, assicurativi e bancari;
  • risarcimento danni per responsabilità medica.

Invece, la mediazione non è più una condizione di procedibilità della domanda giudiziale nei procedimenti per ingiunzione, nella convalida di sfratto, in tutti i procedimenti possessori, in quelli in camera di consiglio, nei casi di esecuzione forzata ed opposizione alla stessa e, infine, quando l’azione civile è esercitata nel processo penale.

Secondo la giurisprudenza italiana, nei casi di mediazione obbligatoria, le parti devono obbligatoriamente essere assistite da un legale, contrariamente da quanto previsto nella mediazione facoltativa. Tuttavia, secondo la Corte di Giustizia europea, in entrambi i casi si può avere la mediazione senza avvocato.

Ricordiamo che, anche quando la mediazione è obbligatoria, le parti possono sempre richiedere al giudice i provvedimenti urgenti e non dilazionabili.

Mediazione facoltativa

La mediazione facoltativa è una categoria residuale rispetto a quella obbligatoria, per la quale la legge fornisce un elenco tassativo delle materie in cui è esperibile.

La mediazione facoltativa è disposta dal giudice: egli può imporre la mediazione alle parti sia in primo grado che in Appello, ed anche in questo caso la mediazione diventa una condizione di procedibilità del giudizio. Inoltre, ci può essere mediazione volontaria anche per tutte le controversie che hanno ad oggetto diritti disponibili.

I vantaggi della mediazione volontaria sono molti: innanzitutto consente alle parti di risparmiare le spese di giudizio, in secondo luogo accorcia di molto i tempi processuali. Per queste ragioni, negli ultimi anni, si è registrato un notevole aumento degli utenti che ricorrono alla mediazione facoltativa.

Chi è il mediatore

La mediazione, che sia volontaria o facoltativa, va presentata presso un organismo di mediazione situato nel luogo del giudice territorialmente competente per il giudizio di merito. In pratica, anche per il mediatore, opera il principio della competenza territoriale.

Le domande di mediazione devono pervenire presso la sede legale dell’organismo, mentre l’incontro o gli incontri di mediazione possono avvenire anche in luoghi diversi, dove si trovano le sedi operative.

Il mediatore deve essere iscritto in un apposito registro e deve possedere i seguenti requisiti:

  • diploma di laurea universitario almeno triennale, o in alternativa, essere iscritto ad un collegio o ordine professionale;
  • non essere incorso in interdizione dai pubblici uffici;
  • non aver riportato sanzioni disciplinari (ad eccezione dell’avvertimento);
  • non essere stato sottoposto a misure di sicurezza o di prevenzione;
  • non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi.

Il mediatore deve acquisire una specifica formazione attraverso uno speciale corso per mediatori civili, che prevede delle lezioni di aggiornamento con cadenza biennale.

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