Modello Unico 2015: invio in ritardo, correzioni e integrazioni fino al 30 settembre

Federico Migliorini

22 Settembre 2015 - 10:42

Il 30 settembre 2015 è il termine ultimo per presentare il Modello Unico relativo ai redditi del 2014, ma anche la scadenza per rettificare la dichiarazione dell’anno precedente.

Modello Unico 2015: invio in ritardo, correzioni e integrazioni fino al 30 settembre

Come ogni anno, il 30 settembre scade il termine per provvedere all’invio telematico delle dichiarazioni dei redditi, Iva e Irap relative al periodo d’imposta precedente (quest’anno il 2014). Per questo motivo è opportuno verificare di aver inviato tutta la documentazione e conferito l’incarico al vostro consulente fiscale di fiducia, nel caso in cui non abbiate voluto provvedere autonomamente alla predisposizione e all’invio della vostra dichiarazione dei redditi.

Modello Unico 2015, scadenza: invio in ritardo
L’invio delle dichiarazioni entro il termine ordinario di presentazione evita l’applicazione delle sanzioni previste per l’omessa o tardiva presentazione della dichiarazione. La dichiarazione dei redditi (modello Unico) inviato oltre i termini, ma entro 90 giorni dalla scadenza (quest’anno entro il 29/12/2015), non è considerata omessa, ma sarà comunque considerata tardiva, e per questo soggetta al versamento di una sanzione, che è possibile ridurre con ravvedimento operoso a €. 26 (1/10 della sanzione minima di €. 258).

Modello Unico 2015: integrazione di dichiarazioni di anni precedenti
Entro il 30 settembre è possibile integrare le dichiarazioni relative ai periodi d’imposta precedenti. E’ possibile, infatti, presentare una dichiarazione rettificativa a favore, entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva. Ad esempio, entro il 30 settembre 2015 potranno essere inviate dichiarazioni a favore relative all’anno di imposta 2013, qualora il contribuente recuperi omeri deducibili o detraibili pagati nel corso dell’anno oggetto di rettifica. In pratica fino al prossimo 30 settembre sarà ancora possibile presentare il modello Unico 2014 per fare emergere un credito da riportare nella dichiarazioni Unico 2015 al fine di poter recuperare lo stesso in compensazione tramite il modello F24.

Per quanto riguarda, invece, le dichiarazioni a sfavore, ovvero quelle in cui il contribuente non ha indicato redditi o componenti positivi di reddito, non vi sono limiti di presentazione, a meno che l’Amministrazione Finanziaria non abbia già provveduto ad avviare un accertamento nei vostri confronti. In ogni caso, qualora vi troviate nella situazione di dover presentare una dichiarazione integrativa a sfavore è necessario tenere a mente che oltre alla maggiore imposta dovuta dovrete versare anche sanzioni (ridotte con il ravvedimento operoso) e interessi di mora, al tasso legale.

Modello Unico 2015: investimenti all’estero
Ricordiamo che il modello Unico deve essere presentato anche da tutti quei contribuenti che hanno già utilizzato il modello 730 per dichiarare i propri redditi (come lavoratori dipendenti e pensionati), ma che possiedono attività finanziarie o immobiliari all’ester}. Questi soggetti, infatti, sono tenuti a presentare il modello Unico, compilando esclusivamente il modello RW, relativo al monitoraggio degli investimenti esteri, e alla determinazione dell’Ivie e dell’Ivafe, ovvero le imposte patrimoniali dovute dai soggetti titolari di investimenti oltre confine.

Modello Unico 2015 e visto di conformità
Nel modello Unico 2015 per la prima volta sarà possibile apporre il visto di conformità anche per le imposte dirette. Infatti, i contribuenti i contribuenti che attraverso il modello F24 utilizzano in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’Irap per importi superiori a €. 15.000 annui, sono tenuti a richiedere (ad un Dottore commercialista) l’apposizione del visto di conformità sulla propria dichiarazione dei redditi.

L’apposizione del visto di conformità si rende necessaria per coloro che intendano utilizzare (o che abbiano utilizzato) crediti Irpef, Ires, Irap, da ritenute versate in eccesso e da imposte sostitutive e addizionali per importi superiori a 15.000 euro, formatisi nel periodo di imposta 2014. Pertanto, la semplice esistenza del credito sopra soglia (se non utilizzato in compensazione o utilizzato per importi non eccedenti i 15.000 euro) non è di per sé elemento che obbliga all’apposizione del visto.

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