Mozione di sfiducia comporta l’obbligo di dimissioni? Spieghiamo cos’è

Isabella Policarpio

20/05/2020

Vediamo come funziona la mozione di sfiducia, chi la vota e se esiste oppure no l’obbligo in capo al Governo o al singolo ministro di dare le dimissioni.

Mozione di sfiducia comporta l’obbligo di dimissioni? Spieghiamo cos’è

La mozione di sfiducia è l’atto con cui il Parlamento esprime la fine del rapporto fiduciario nei confronti del Governo o di un singolo ministro. Si tratta di una deliberazione che - se ha esito positivo - fa venire meno il consenso e la legittimazione nei confronti dell’Esecutivo.

Sappiamo che la nascita del Governo avviene solo dopo la fiducia da parte delle Camere, di conseguenza se il vincolo fiduciario viene a mancare dopo la mozione di sfiducia la maggioranza o il singolo ministro dovrebbero dare le dimissioni.

Tuttavia molti si interrogano se dopo la mozione di sfiducia le dimissioni siano obbligatorie oppure no. A questa domanda diamo risposta affermativa, ma la sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera.

Al contrario non comporta le dimissioni il voto sfavorevole del Parlamento su una proposta dell’Esecutivo.

Quando avviene la mozione di sfiducia? Sicuramente in circostanze di eccezionale gravità, ad esempio quando il Governo o un ministro prendono delle decisioni che si discostano dagli ideali e dai principi costituzionali. Altra ipotesi è il venir meno in Parlamento della maggioranza politica di cui il Governo è l’espressione.

In questo articolo spiegheremo cos’è la mozione di sfiducia sia dell’intero Governo che di un singolo ministro, come avviene la votazione e quando serve.

Cos’è la mozione di sfiducia e come funziona

Per “mozione di sfiducia” si intende l’atto formale con cui le Camere revocano la fiducia al Governo, al singolo Ministro o alla Giunta Regionale/Presidente della Regione.

Questo istituto è disciplinato dall’articolo 94 della Carta costituzionale, il quale stabilisce che:

  • il Governo deve ottenere la fiducia delle Camere per poter dare inizio al mandato;
  • entrambe le Camere possono revocare la fiducia con una specifica mozione di sfiducia, firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera.

La votazione della mozione di sfiducia avviene dopo almeno 3 giorni dalla sua presentazione (lasso di tempo che serve per riflettere sulla questione); la votazione avviene con voto nominale, quindi ogni componente dichiara il proprio nome e cognome e si assume la responsabilità del voto. Se la votazione è positiva, il Governo è tenuto a dimettersi.

Accanto alla mozione di sfiducia del Parlamento, c’è anche quella proposta dal Consiglio Regionale nei confronti della Giunta Regionale o del Presidente della Regione. In tal caso, la sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un quinto dei componenti e poi votata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. Anche in questo c’è l’obbligo di dimissione per la Giunta.

Sfiducia del singolo Ministro

La mozione di sfiducia può essere presentata anche nei confronti di un solo ministro. L’atto di sfiducia individuale, esattamente come quella del Governo, interviene quando il vincolo fiduciario tra i poteri viene meno, quindi, tanto per fare un esempio, quando un ministro rilascia delle dichiarazioni contrarie allo spirito democratico, o commette fatti incompatibili con le proprie funzioni istituzionali.

La possibilità di ricorrere alla mozione di sfiducia del singolo Ministro è stata introdotta nel 1986, in seguito al caso Andreotti (l’allora Ministro degli Esteri) ed è disciplinata dall’articolo 115 del Regolamento della Camera dei deputati.

Qui si prevede che le sfiducia individuale segue le stesse regole della mozione di sfiducia ordinaria, ovvero:

  • deve essere motivata e votata per appello nominale e sottoscritta da almeno un decimo dei componenti della Camera;
  • la discussione della mozione non può avvenire prima di 3 gironi dalla sua presentazione;
  • la votazione avviene per appello nominale.

A questo punto la vera domanda è: dopo la sfiducia il Ministro deve dimettersi? Al quesito diamo risposta affermativa, così come sancito dalla Corte Costituzionale nella sentenza numero 7 del 1996. Precisamente, i giudici della Corte si esprimono così:

“Gli effetti derivanti dalla approvazione di una mozione siffatta sono esterni al Senato: in primis, l’obbligo del titolare dell’organo colpito da sfiducia di dimettersi. Qualora questo obbligo non sia rispettato, il Presidente della Repubblica può nominare il nuovo titolare dell’ufficio, con sostituzione del titolare sfiduciato.”

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