Indennità di disoccupazione compatibile con i redditi da lavoro occasionale: non è necessario inviare la comunicazione all’INPS.
NASpI e collaborazione occasionale sono compatibili e interamente cumulabili. La normativa, infatti, tutela coloro che pur mantenendo lo stato di disoccupazione vengono impiegati in attività di lavoro occasionale, riconoscendo loro la possibilità di percepire per intero l’indennità NASpI.
Prima di capire come funziona la compatibilità tra NASpI e lavoro occasionale bisogna fare alcune precisazioni. Come prima cosa va detto che il lavoro occasionale si suddivide in due diversi istituti: come stabilito dall’articolo 54-bis del decreto legge 50/2017, con il quale sono stati eliminati i voucher lavoro, quando il datore di lavoro è un’azienda si parla di contratto di prestazione occasionale, mentre nel caso dei privati si fa riferimento al Libretto Famiglia.
A tal proposito, durante il lockdown ci sono stati beneficiari della NASpI che hanno lavorato come baby sitter beneficiando dell’apposito bonus introdotto dal Governo causa Covid. Ebbene, il fatto di aver lavorato per qualche mese non ha comportato alcuna penalizzazione sull’indennità di disoccupazione, in quanto - come anticipato - è la normativa vigente a non prevedere penalizzazioni nel caso dei lavoratori occasionali.
La NASpI si riduce (o si sospende) in caso di nuovo lavoro
L’aver trovato un nuovo lavoro nel periodo di fruizione dell’indennità di disoccupazione deve essere prontamente comunicato (utilizzando il modello NASpI-Com). Questa indennità, infatti, è incompatibile con l’attività lavorativa quando questa comporta la perdita dello stato di disoccupazione.
Nel dettaglio, la NASpI si sospende per i rapporti di lavoro inferiori ai 6 mesi; decade definitivamente, invece, quando la durata supera i 6 mesi.
Tuttavia, la prestazione continua ad essere riconosciuta - ma si riduce all’80% - nel caso di rapporti di lavoro con un reddito percepito non abbastanza elevato per far perdere lo stato di disoccupazione. Ci riferiamo, quindi, alle attività da lavoro autonomo con reddito inferiore ai 4.800,00€; per il lavoro dipendente, invece, la soglia da non superare ammonta a 8.145,00€ l’anno.
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Fatte queste considerazioni, si potrebbe pensare che la NASpI si riduce anche nel caso di collaborazione occasionale. Come anticipato, però, non è così: la normativa vigente, infatti, riconosce la possibilità di cumulare interamente l’indennità di disoccupazione con il reddito percepito dall’attività di lavoro occasionale.
NASpI e lavoro occasionale: come funziona?
Sia nel caso del contratto di prestazione occasionale, come pure delle attività pagate con il Libretto Famiglia, non si applicano le regole suddette riguardo alla cessazione, sospensione e riduzione della NASpI.
Sotto ad una certa soglia, ossia nel limite di 5.000,00€ annui, l’indennità NASpI è interamente cumulabile con i compensi occasionali. Inoltre, in tal caso non è previsto alcun obbligo per il soggetto, il quale non è tenuto a sottoscrivere il modello NASpI-Com per comunicare all’INPS quanto percepito dalla predetta attività.
Attenzione: il discorso è differente nel caso del lavoro autonomo occasionale, ossia di quelle attività prestate, non in modo continuativo, in completa autonomia senza l’apertura di una Partita IVA. Queste - quando il reddito è superiore ai 5.000,00€ - comportano l’iscrizione alla Gestione Separata INPS e in tal caso, superando i 4.800,00€ annui, non sono compatibili con l’indennità di disoccupazione.
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