Dopo una grande attesa l’INPS pubblica la circolare contenente le istruzioni per la richiesta della Naspi 2015: ecco quali sono le modalità per presentare la domanda e ottenere il nuovo sussidio di disoccupazione.
Con la Circolare 94/2015, pubblicata lo scorso 12 Maggio 2015, l’INPS, dopo una lunga attesa ha reso note le istruzioni definitive per la presentazione della domanda utile a ottenere la Naspi 2015, il nuovo sussidio di disoccupazione per i lavoratori che hanno perso involontariamente il lavoro, in vigore dallo scorso 1 Maggio 2015.
Le istruzioni della circolare INPS per la richiesta della Naspi 2015 rendono definitivamente operative le disposizioni del D. Lgs. 22/2015 emanato dal Governo, al fine di determinare un riordino degli ammortizzatori sociali, in attuazione della delega sul lavoro (Jobs Act).
La Naspi (Nuova Assicurazione sociale per l’impiego) è il nuovo sussidio di disoccupazione, destinato ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione che, dallo scorso 1 Maggio, va a sostituire le vecchie Aspi e Mini Api, per i soli eventi di disoccupazione (cessazione dal lavoro) verificatisi dopo il 1 Maggio.
Destinatari
Possono beneficiare della Naspi i lavori con rapporto di lavoro subordinato del settore privato, compresi:
- gli apprendisti;
- i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata;
- il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
Sono, invece, esclusi:
- i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
- gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato;
- i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto (che però possono richiedere la Dis Coll);
Requisiti
La Naspi spetta ai lavoratori che abbiano perso involontariamente la propria occupazione, con i seguenti requisiti:
- stato di disoccupazione involontario:
- sono esclusi, quindi, i casi di dimissioni o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (la procedura di conciliazione eventualmente messa in atto a seguito del licenziamento consente, comunque, di richiedere la Naspi);
- vengono, invece, ammesse come cause dello stato di disoccupazione le dimissioni che avvengano in seguito al mancato pagamento della retribuzione, alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro, alle modifiche peggiorative delle mansioni lavorative, al mobbing, a variazioni notevoli delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda, allo spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che sussistano comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, al comportamento ingiurioso messo in atto dal superiore nei confronti del dipendente e le dimissioni che avvengano nel periodo tutelato di maternità;
- almeno 13 settimane di contribuzione, nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione; a tal proposito viene specificato che:
- sono valide tutte le settimane retribuite, purché per esse risulti, anno per anno, complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali; tale disposizione non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti per i quali continuano a rimanere in vigore le regole già vigenti;
- per contribuzione utile al diritto si deve intendere anche quella dovuta ma non versata;
- Per ottenere la Naspi si considerano validi
- i contributi previdenziali, comprensivi di quota disoccupazione e ASpI versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
- i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all’inizio dell’astensione risulta già versata o dovuta contribuzione ed i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
- i periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati, dove viene prevista la possibilità di totalizzazione;
- i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli 8 anni di età nel limite di 5 giorni lavorativi in un anno;
- Se il lavoratore ha alternato periodi di lavoro nel settore agricolo e periodi di lavoro in settori non agricoli, i periodi sono cumulabili purché nell’arco dei 4 anni risultino prevalenti i contributi non agricoli e purché la domanda sia presentata entro il termine dei 68 giorni dalla cessazione del lavoro, anche nel caso in cui l’ultimo rapporto di lavoro sia avvenuto nel settore agricolo;
-
- Non sono considerati utili, ai fini del calcolo dei contributi:
- i periodi di lavoro all’estero in Stati con i quali l’Italia non abbia stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale;
- i periodi di contribuzione figurativa, non coperti da contribuzione effettiva ossia i periodi di contribuzione figurativa percepita per:
- malattia e infortunio sul lavoro nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro;
- cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore;
- assenze per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di un soggetto portatore di handicap in situazione di gravità;
- Non sono considerati utili, ai fini del calcolo dei contributi:
- almeno 30 giorni di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione; a tal proposito viene specificato che:
- le giornate di lavoro effettivo sono le giornate di effettiva presenza al lavoro a prescindere dalla loro durata oraria;
- le giornate di lavoro effettivo sono indicate nel flusso mensile UNIEMENS col codice “S”;
Leggi anche:
- l’articolo dedicato agli effetti dei congedi di maternità e di malattia sui requisiti e sulla fruizione della nuova Naspi 2015;
Calcolo, misura e durata della Naspi
La base di calcolo per ottenere l’importo della Naspi spettante è proprozionale alla retribuzione ed è data da:
- retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il totale delle settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33.
Ai fini del calcolo sono considerate tutte le settimane, indipendentemente dal fatto che esse siano interamente o parzialmente retribuite.
Nei casi in cui la retribuzione mensile, ottenuta dal calcolo descritto sopra, sia pari o inferiore all’importo di 1195 euro mensili (importo valido per il solo 2015 che deve essere rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente), l’indennità mensile è pari al 75% della retribuzione.
Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore all’importo di 1195 euro mensili, l’importo l’indennità è pari al 75% del predetto importo incrementato di una somma pari al 25% della differenza tra la retribuzione mensile e l’importo di 1195 euro.
L’indennità mensile non può in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.300 euro (importo valido per il solo 2015 che negli anni successivi deve essere rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati).
L’indennità NASpI si riduce del 3% ogni mese dal quarto mese di fruizione ed è soggetta al prelievo contributivo, con l’aliquota contributiva prevista per gli apprendisti.
La Naspi viene assegnata ogni mese per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni; ai fini del calcono non sono computati i periodi contributivi per i quali sono state erogate altre prestazioni di disoccupazione, anche nel caso in cui queste prestazioni (Aspi o mini Aspi) sia state fruite in un’unica soluzione, in forma anticipata.
Per gli eventi di disoccupazione che si verificheranno dal 1° gennaio 2017 la durata di fruizione della prestazione è in ogni caso limitata a un massimo di 78 settimane.
Presentazione della domanda
Per ottenere la nuova Naspi 2015 i lavoratori devono presentare all’INPS una domanda, esclusivamente in via telematica, entro i 68 giorni successivi al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Sono previste le seguenti modalità di presentazione della domanda:
- via Web, direttamente dal cittadino, utilizzando il PIN dispositivo, per accedere all’area riservata del portale INPS;
- via web, tramite i Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi enti di patronato;
- tramite il Contact center integrato INPS-INAIL (raggiungibile da rete fissa al numero 06/803164 o da cellulare al numero 06/164164);
Decorrenza, condizioni per la fruizione e decadenza
La Naspi spetta a decorrere:
- dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno;
- dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la domanda sia stata presentata successivamente all’ottavo giorno.
L’erogazione della prestazione NASpI è condizionata alla permanenza in stato di disoccupazione e alla partecipazione regolare ad iniziative di attivazione lavorativa e di riqualificazione professionale.
Con un apposito decreto in via di emanazione (politiche attive del lavoro) saranno previste ulteriori misure che condizioneranno la fruizione della NASpI alla ricerca attiva di un’occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo.
Il beneficiario della Nspi decade dalla fruizione del sussidio di disoccupazione nel caso in cui si verifichi:
- la perdita dello stato di disoccupazione;
- l’inizio di un’attività lavorativa subordinata, di cui non venga data adeguata comunicazione;
- l’inizio di un’attività lavorativa in forma autonoma di cui non venga data adeguata comunicazione;
- il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- l’acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, per il quali il lavoratore decida volontariamente di optare, in sostituzione della Naspi;
- il mancato rispetto delle condizioni indicate sopra;
L’interruzione della fruizione della Naspi avviene dal momento in cui si verifica l’evento che la determina e dà anche luogo all’obbligo di restituire l’indennità che eventualmente si sia continuato a percepire oltre la data in cui si è verificato l’evento che ne ha determinato l’interruzione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA