Naspi e lavoro sono compatibili: ecco quando, limiti reddito, requisiti

Redazione Lavoro

16 Dicembre 2021 - 19:40

Posso lavorare se percepisco la NASpI? Ecco quando l’assegno di disoccupazione è compatibile con i redditi da lavoro.

Naspi e lavoro sono compatibili: ecco quando, limiti reddito, requisiti

Spesso si pensa che lavorare mentre si prende la NASpI, indennità di disoccupazione, sia sempre vietato, ma non è sempre così.

È assolutamente illegale lavorare in nero: in tal caso, infatti, anche il dipendente - se percettore di NASpI - rischia delle dure conseguenze. Tuttavia, quando si rispettano le regole - e dunque si ha un regolare contratto e vengono fatte le dovute comunicazioni all’INPS - un’attività lavorativa può anche essere svolta in contemporanea con il periodo di disoccupazione, senza perdere né questo stato né tanto meno il diritto all’indennità.

Un’ipotesi, questa, che a molti interessa ma ancora troppo spesso oscura per via dei numerosi limiti e condizioni da rispettare, come ad esempio le soglie di reddito da non superare, la durata del contratto di lavoro, nonché gli adempimenti – in alcuni casi – da espletare nei confronti dell’INPS.

Quindi, nel caso di percezione della NASpI il disoccupato che trova lavoro fa bene a informarsi prima di accettare, con alcune accortezze. Infatti, la compatibilità dei due redditi conserva regole differenti a seconda dei seguenti fattori:

  • tipologia di lavoro (dipendente o autonomo);
  • durata del rapporto di lavoro;
  • limite reddituale che si pensa di trarre dal nuovo lavoro.

Ma andiamo con ordine e vediamo nel dettaglio quando la NASpI è compatibile con un nuovo lavoro, sia esso autonomo che subordinato.

NASpI e lavoro sono compatibili: regola generale

L’indennità di disoccupazione NASpI, disciplinata dal D.Lgs. n. 22/2015, opera in caso d’interruzioni involontarie di rapporti di lavoro.

In alcuni casi, la norma prevede la possibilità di conservare l’indennità di disoccupazione anche in concomitante attività di lavoro, in altri invece l’inizio di un’attività lavorativa comporta la decadenza o la sospensione della misura.

In particolare, in alcune circostanze è concesso di mantenere la NASpI riducendo l’importo nella misura dell’80% del reddito percepito, a condizione che lo stesso comunichi all’INPS entro 30 giorni il reddito presunto che pensa di trarre dalla nuova attività lavorativa.

È dunque possibile individuare diverse casistiche, a seconda se il rapporto di lavoro instaurato sia di tipo subordinato o autonomo, come di seguito specificato.

NASpI e lavoro subordinato: quando è compatibile?

Laddove il percettore di NASpI iniziasse un rapporto di lavoro di tipo subordinato, gli elementi che determinano la riduzione, sospensione ovvero decadenza dell’indennità sono due: il reddito e la durata del contratto.

In estrema sintesi:

  • si ha la decadenza della NASpI, se dal rapporto di lavoro subordinato il lavoratore percepisca un reddito superiore a 8.145,00 euro o quando il contratto ha una durata superiore a sei mesi;
  • si ha la sospensione d’ufficio della NASpI, se dal rapporto di lavoro subordinato il lavoratore percepisca un reddito inferiore a 8.145,00 euro e il contratto non sia superiore a sei mesi. È necessario però dare comunicazione del reddito percepito, altrimenti la NASpI decade;

Si ha la riduzione della NASpI, invece, quando il titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale cessa da uno dei rapporti.

La cessazione deve dipendere da licenziamento, dimissioni per giusta causa o da risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7, legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall’articolo 1, comma 40, legge 28 giugno 2012, n. 92. Questo, infatti, nel caso in cui ne ricorrano tutti gli altri requisiti ha comunque diritto alla NASpI, a patto però che il reddito percepito dal rapporto di lavoro rimasto in essere corrisponda a un’imposta lorda pari o inferiore a 8.145,00€. Tuttavia, la NASpI viene ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto - “rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data d’inizio del contratto di lavoro subordinato e la data di fine dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno” - a patto che il percettore comunichi all’INPS, entro un mese dalla domanda di prestazione, il reddito annuo previsto derivante dal rapporto (o dai rapporti) rimasti in essere.

Altro caso in cui il reddito da lavoro subordinato è compatibile con la NASpI è quello dell’occupazione con contratto di lavoro intermittente, sia con che senza obbligo di risposta alla chiamata, purché in linea con le condizioni indicate dalla circolare INPS 142/2015 (e dal seguente messaggio INPS 1162/2018). E in tal caso non scatta neppure una riduzione della NASpI, la quale è interamente cumulabile con i compensi derivanti da una tale attività purché questi non superino la soglia dei 5.000,00€.

NASpI e lavoro autonomo: quando è compatibile?

Sono differenti regole e soglie per il lavoro autonomo. Partiamo dal caso in cui NASpI e redditi da attività autonoma siano compatibili. Ebbene, in questo caso l’indennità di disoccupazione spetta ma viene ridotta per un importo pari all’80% del reddito da attività da lavoro autonomo, a patto che:

  • il reddito percepito non superi la soglia dei 4.800,00€ annui;
  • il reddito percepito è stato comunicato all’INPS. Nel dettaglio, se l’attività autonoma preesisteva alla data di cessazione del rapporto di lavoro che dà luogo all’indennità di disoccupazione il reddito annuo che si prevede di conseguire va comunicato nella domanda di NASpI. Diversamente, quindi se l’attività viene avviata in un successivo momento, la comunicazione va data un mese dopo dall’inizio tramite modello NASpI-Com.

Decade, invece, la NASpI nel caso in cui il reddito annuo da attività da lavoro autonomo sia superiore a 4.800,00€ (in quanto in tal caso si perde persino lo stato di disoccupazione), oppure quando il titolare della prestazione non effettua comunicazione - entro un mese - del reddito derivante da una tale attività.

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