Naspi: riduzione dell’80% dell’importo

Simone Micocci

2 Ottobre 2018 - 14:05

La Naspi è cumulabile con il reddito da lavoro; tuttavia, nel caso in cui il titolare inizi una nuova attività come autonomo o subordinato, l’importo della Naspi si riduce dell’80% del reddito da lavoro presunto.

Naspi: riduzione dell’80% dell’importo

Naspi 2018: quando si riduce?

La Naspi è l’indennità riconosciuta a quei lavoratori dipendenti che - per cause indipendenti dalla loro volontà - hanno perso l’occupazione e quindi si trovano in uno stato di disoccupazione.

Questa consiste in un contributo economico pari al 75% della retribuzione media mensile percepita negli ultimi 4 anni. Se questa però supera i 1.208,15€ si aggiunge il 25% della differenza tra la retribuzione media e i 1.208,15€; in ogni caso l’importo mensile della Naspi non può superare i 1.314,30€.

Sull’indennità di disoccupazione, inoltre, si applica una riduzione del 3% per ciascun mese a partire dal 4° mese di fruizione del contributo; questa però non è l’unica riduzione Naspi possibili, visto che ci sono dei casi in cui l’indennità mensile può essere ridotta anche dell’80%.

Naspi: quando viene sospesa o revocata

È bene sapere, a tal proposito, che qualora il titolare della Naspi dovesse intraprendere una nuova attività lavorativa rischia che il diritto al beneficio venga momentaneamente sospeso, revocato, oppure che l’importo da lui percepito mensilmente subisca una riduzione.

Nel dettaglio, la Naspi viene sospesa quando il titolare del beneficio:

  • viene rioccupato con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore ai 6 mesi;
  • intraprende una nuova occupazione all’estero, con contratto di durata non superiore ai 6 mesi;
  • omette di comunicare all’Inps il reddito annuo presunto, entro un mese dall’inizio della nuova attività di lavoro subordinato (non superiore a 6 mesi).

Ci sono dei casi, invece, in cui il diritto alla Naspi cessa definitivamente. È il caso ad esempio della perdita dello stato di disoccupazione, che avviene quando:

  • il contratto di lavoro subordinato ha durata superiore ai 6 mesi;
  • il reddito annuo derivante dall’attività di lavoro subordinato - o parasubordinato - supera gli 8.000€;
  • il reddito annuo derivante da lavoro autonomo è superiore a 4.800€.

Tolte queste situazioni, quindi, il reddito da lavoro è cumulabile con la Naspi percepita. In tal caso, però, sull’importo mensile dell’indennità si applica una riduzione dell’80% del reddito percepito dalla nuova attività.

Naspi: riduzione dell’80%

È interessante capire quando l’indennità si riduce, così da evitare spiacevoli sorprese.

Nel dettaglio questo avviene nel caso in cui il titolare del beneficio nel frattempo dia avvio ad un’attività di lavoro autonomo, dalla quale però deriva un reddito inferiore a 4.800€ (ossia il limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione). In questo caso l’importo della Naspi si riduce di un importo pari all’80% dei redditi presunti che il percettore deve comunicare all’Inps entro 1 mese dall’inizio della nuova attività.

Lo stesso vale per colui che inizia un’attività lavorativa come subordinato dalla quale ne deriva un reddito inferiore al limite di 8.000€. Anche in questo caso l’indennità viene ridotta di un importo pari all’80% dei redditi previsti, rapportati al periodo di tempo intercorrente tra la data iniziale del rapporto di lavoro subordinato e la data in cui termina il godimento dell’indennità (se anteriore si considera la fine dell’anno).

A tal proposito ricordiamo che in caso di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato il percettore della Naspi deve comunicare all’Inps - entro un mese dall’inizio della nuova attività - il reddito annuo previsto. Inoltre, il datore di lavoro deve essere diverso da quello in cui il lavoratore prestava la propria attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha dato luogo all’indennità di disoccupazione.

Un altro caso in cui la Naspi non viene corrisposta in misura piena è quella del lavoratore impiegato per due diversi datori di lavoro con contratto part-time. Qualora questo perda uno dei due impieghi, acquisendo così il diritto all’indennità, la Naspi sarà concessa per un importo pari all’80% del reddito previsto, purché entro un mese comunichi all’Inps il reddito derivato dal rapporto rimasto in essere.

Se invece il titolare della Naspi dovesse svolgere attività di lavoro accessorio e preveda un guadagno che va dai 3.000€ ai 7.000€, l’importo dell’indennità di disoccupazione sarà ridotto dell’80% del compenso presunto. Anche in questo caso il reddito presunto va comunicato all’Inps entro un mese dall’inizio della nuova attività.

Infine, anche se il beneficiario viene rioccupato ma con contratto di lavoro intermittente (con un reddito tale da mantenere lo stato di disoccupazione), la Naspi si riduce per un importo pari all’80% del reddito.

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