Nessuna indennità spetta al lavoratore delle Forze Armate che subisce il trasferimento da un reparto soppresso, lo Stato ha già troppe spese da coprire. Ecco la novità.
Nessuna indennità per il lavoratore delle Forze Armate che subisce il trasferimento da un reparto soppresso ad altra collocazione. Lo Stato non può conferire i benefici ai militari, poiché annullerebbe il risparmio ottenuto dalla soppressione.
Malgrado l’indennità per le nuove assegnazioni rientri nei diritti dei lavoratori delle Forze Armate, essa non può prevalere sulle scelte della Pubblica Amministrazione, soprattutto se la decisione riguarda il contenimento della spesa pubblica.
Il caso espresso dalla Sentenza 74/2017 del Tar del Friuli riporta un ricorso per indennità non corrisposte negli emolumenti, in quanto al Carabiniere ricorrente non sarebbe stata versata le quota per il trasferimento ad altra sede.
Vediamo cosa sancisce la pronuncia del Tar friulano e cosa è previsto dalla legge.
Nessuna indennità per trasferimento, lo Stato ha troppe spese
Nessuna indennità spetta ai militari delle Forze Armate se il trasferimento è dovuto a soppressione dei luoghi di origine. Le esigenze di contenimento della spesa hanno la priorità e sarebbe un controsenso donare dei benefici sotto forma di indennità di trasferimento.
Secondo la Legge 86/2001, infatti, ogni trasferimento di reparto dovrebbe garantire al militare trasferito delle indennità, cioè dei benefici economici in cambio del disagio lavorativo. Questi vengono definiti trasferimenti di autorità e sono retribuiti a partire dal primo giorno di abbandono della precedente sede.
Il caso del ricorrente preso ad esempio si configura in maniera del tutto diversa, poiché il trasferimento da una sede provinciale alla relativa stazione nel Tribunale di Udine sarebbe una conseguenza. La causa è la necessità di ridurre la spesa pubblica da parte della PA e non un semplice cambio di collocazione.
Lo Stato ha già troppe spese, l’indennità non è un diritto
L’indennità di trasferimento è un diritto insindacabile dei lavoratori delle Forze Armate, eppure nel caso in cui venga decisa la soppressione della Stazione di origine da parte della PA, la situazione cambia notevolmente.
La ricollocazione avviene d’ufficio, poiché i dipendenti pubblici e in special modo le Forze Armate sono subordinati agli interessi della Pubblica Amministrazione, che tiene conto delle preferenze del personale solo in casi di assegnazione.
Il Decreto 155/2012 non riconosce alla soppressione gli stessi diritti di trasferimento ad altro reparto, quindi dichiara inesigibile l’indennità. L’obiettivo del contenimento della spesa pubblica è una causa di forza maggiore e la Sentenza del Tar friulano la sottolinea come incontestabile.
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