La Cassa del Notariato ha reso note le disposizioni per inoltrare la richiesta di ricongiunzione dei periodi assicurativi in un’unica pensione. I dettagli.
La Cassa del Notariato prevede la possibilità di chiedere la ricongiunzione (disciplinata dalla Legge n. 45 del 1990) ed ottenere, dietro pagamento di un corrispettivo, la possibilità di riunire in una pensione unica due o più fondi assicurativi presso l’ultimo fondo pensionistico.
I periodi contributivi dovranno essere ricongiunti per intero, senza la possibilità di ottenere delle ricongiunzioni parziali, ad esempio 2 anni di lavoro su 3. Inoltre non possono essere ricongiunti periodi di contribuzione coincidenti con lo svolgimento della professione notarile.
Il versamento della somma dovuta per la ricongiunzione può essere versato in un’unica soluzione oppure a rate, in numero pari alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti. Vediamo come fare.
Ricongiunzione dei periodi assicurativi: come si ottiene?
Secondo quanto stabilito dalla Cassa Nazionale del Notariato, i notai che desiderano procedere alla ricongiunzione dei periodi assicurativi devono presentare un’apposita istanza in carta libera, la quale deve indicare:
- i periodi di lavoro antecedente alla nomina a Notaio;
- le mansioni svolte;
- l’ente di previdenza presso il quale sono stati accreditati i relativi contributi.
Alla domanda di ricongiunzione potrà essere allegato un eventuale estratto conto contributivo. L’invio dell’estratto conto permette di accertare l’esistenza della posizione assicurativa e determinare il calcolo dell’importo da versare per ottenere la ricongiunzione, sulla base di apposite tabelle attuariali predisposte dalla Cassa del Notariato.
Dopo aver calcolato l’importo dovuto e dopo il ricevimento della posizione assicurativa da parte degli Enti di previdenza in cui sono state accreditate le pregresse contribuzioni, la Cassa comunica al notaio richiedente la somma da versare a quella data, al fine di acquisire, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione, l’accettazione espressa dell’interessato e quindi dare seguito alla sua istanza. Decorso inutilmente detto termine, il silenzio sarà interpretato come una rinuncia alla ricongiunzione.
L’onere a carico del notaio varia in base a diversi fattori:
- all’anno della domanda;
- all’età del notaio richiedente;
- all’anzianità di esercizio della professione;
- al periodo mancante per l’acquisizione del diritto a pensione;
- all’andamento delle pensioni e della contribuzione media.
Ricongiunzione: come si effettua il versamento dovuto?
Il notaio che ne fa richiesta può effettuare il versamento della somma dovuta sia in un’unica soluzione che - dietro espressa richiesta dell’interessato - a rate, in numero pari alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti. Quindi, per la ricongiunzione dei periodi assicurativi di 24 mesi la dilazione di pagamento prevede 12 rate.
Tuttavia nel caso di pagamento rateizzato le somme dovute saranno maggiorate dell’interesse annuo pari al tasso di variazione medio dell’indice dei prezzi al consumo accertato dall’ISTAT al 31 dicembre dell’anno precedente la domanda di ricongiunzione.
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