Pace fiscale, definizione agevolata dei processi verbali di constatazione: modalità e termini

Isabella Policarpio

10/04/2019

Pace fiscale: l’Agenzia delle Entrate comunica modalità e termini per la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (Pvc). I dettagli della circolare.

Pace fiscale, definizione agevolata dei processi verbali di constatazione: modalità e termini

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 7/E del 9 aprile 2019, ha comunicato le modalità di definizione agevolata dei processi verbali di constatazione, in ottemperanza alla Pace fiscale.

La definizione agevolata investe tutte le violazioni contestate in materia di imposte sui redditi, addizionali, contributi previdenziali, imposte sostitutive, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività progressive. Chi se ne avvale beneficia di un consistente abbattimento delle sanzioni e degli interessi.

Il contribuente può usufruire della definizione agevolata solo per i processi verbali consegnati entro e non oltre il 24 ottobre 2018; la procedura di perfezionamento deve essere effettuata entro il 31 maggio 2019, nelle modalità che andremo a spiegare.

Pace fiscale: quali sono le violazioni regolarizzabili?

La circolare dell’Agenzia delle Entrate sulla Pace fiscale precisa quali sono le violazioni regolarizzabili tramite definizione agevolata. Dunque, nello specifico, questa modalità riguarda le violazioni sostanziali che incidono sulla determinazione della base imponibile, sul versamento dei tributi e sulle violazioni contestate nel processo verbale, relativamente ai periodi di imposta per i quali la dichiarazione risulta omessa.

Inoltre, la definizione agevolata investe anche i periodi d’imposta per i quali non erano ancora scaduti i termini ordinari per la presentazione della dichiarazione relativa al momento della consegna del processo verbale.

Pace fiscale: termini e modalità di pagamento per la definizione agevolata

Per avvalersi della definizione agevolata del processo verbale di constatazione, il contribuente deve presentare la dichiarazione integrativa per i periodi di imposta oggetto di constatazione entro il 31 maggio 2019.

Nel dettaglio, entro questa data, il contribuente deve presentare la dichiarazione relativa allo specifico periodo d’imposta oggetto di definizione o più dichiarazioni se per lo stesso periodo d’imposta sia prevista la presentazione autonoma di una singola dichiarazione per ciascun tributo.

Entro il 31 maggio 2019, il contribuente deve provvedere al versamento delle imposte aliquotate nelle dichiarazioni presentate, senza l’applicazione delle sanzioni e degli interessi.

Il pagamento può essere effettuato in uno dei modi seguenti:

  • in un’unica soluzione;
  • con un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

In caso di pagamento rateale, il versamento della prima rata deve essere effettuato entro il 31 maggio 2019. Le rate successive alla prima vanno pagate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre.

Definizione agevolata: escluse le “segnalazioni”

Non rientrano nella disciplina della definizione agevolata i fatti e le circostanze che fanno parte delle c.d. “segnalazioni” all’Agenzia delle Entrate, ovvero quelle fattispecie che necessitano di ulteriori approfondimenti e attività istruttorie.

Per fare un esempio, sono esclusi dalla definizione agevolata i rilievi inerenti la disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale, previsti dall’articolo 10-bis dello Statuto del contribuente.

Ecco il file pdf con la circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 7 del 9 aprile 2019:

Agenzia delle Entrate, comunicato stampa 7/E, 9 aprile 2019
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