Perché molti contribuenti ricevono maxi sanzioni da Equitalia, in caso di pagamenti in ritardo delle dilazioni richieste all’Agenzia delle Entrate? Ecco quali sono le regole per non vessati dal meccanismo di dilazione.
Avviene spesso che molti contribuenti, dopo aver ricevuto un avviso di accertamento o un avviso bonario da parte dell’Agenzia delle Entrate, decidano di evitare il contenzioso tributario scegliendo di sanare il proprio debito nella forma più conveniente, ovvero rivolgendosi direttamente all’ufficio a cui richiedono, nella maggior parte dei casi, una dilazione dei pagamenti ed evitando, così che la posizione venga aggravata dalla presenza di un agente di riscossione, il cui intervento richiederebbe anche ulteriori costi.
Si tratta sicuramente della soluzione più semplice e meno impegnativa per il contribuente, sebbene sia opportuno prestare particolare attenzione alle regole che disciplinano la dilazione dei pagamenti presso l’Agenzia delle Entrate e che differiscono da quelle vigenti a Equitalia.
Avviene, infatti, frequentemente che molti contribuenti, optando per la dilazione presso l’ufficio delle Entrate, per il tardivo versamento di una rata trimestrale oltre il termine di quella successiva, si sono visti recapitare una cartella di pagamento da Equitalia con l’addebito di una maxi sanzione su tutto il debito residuo e dell’aggio della riscossione nella misura dell’8 per cento.
Ciò perché se una rata non viene pagata entro il termine di tre mesi, ovvero entro il termine di scadenza della successiva, il contribuente che ha goduto del beneficio della dilazione, decade dal beneficio stesso e avviene anche la contestuale iscrizione a ruolo delle somme dovute, maggiorate da una sanzione del 60% sul debito residuo, per quanto concerne le dilazioni richieste, in seguito ad avvisi di accertamento o del 30% sulla rata non versata o versata in ritardo, nel caso che la dilazione sia stata richiesta per gli avvisi bonari; a ciò va a aggiungersi anche l’ulteriore aggravante dei costi di riscossione.
Le regole della dilazione degli avvisi di accertamento
Il contribuente può decidere di optare per il pagamento rateale presso l’ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, nel caso in cui, in seguito a un avviso di accertamento, decida di accettare (in forma giuridica) l’atto di accertamento nei termini di impugnazione (acquiescenza) oppure nei casi in cui l’accertamento sia stato perfezionato, attraverso una procedura di adesione, mediazione o conciliazione. In questi casi la scelta del pagamento rateale del debito contratto con l’agenzia delle entrate può essere scelta senza il bisogno di presentare alcuna ulteriore garanzia. Nel caso in cui l’importo da pagare, comprensivo di imposte, sanzioni e interessi, sia inferiore a 51.645,69 euro, il piano di rateazione prevede il pagamento di 8 rate trimestrali di pari importo; nel caso in cui l’importo da pagare sia superiore ai 51.645,69 euro, viene previsto, invece, un piano in 12 rate trimestrali sempre di pari importo. Dopo il pagamento della prima rata, viene richiesto anche il pagamento degli interessi legali. Le rate dovute per l’opzione della rateazione, in seguito all’accettazione dell’atto giuridico di impugnazione o all’accertamento con adesione possono essere versate presso banche, poste o agenti della riscossione, utilizzando il modello F24 o F23.
Le regole della dilazione degli avvisi bonari
Sono considerati avvisi bonari le comunicazioni di irregolarità tributarie, effettuate in seguito a un controllo automatico o a un controllo formale di cui venga riconosciuta dal contribuente la validità della contestazione. Quest’ultimo può farlo, procedendo direttamente alla regolarizzazione della sua posizione attraverso il pagamento dell’imposta da rettificare, dei relativi interessi maturati e di una sanzione ridotta.
La regolarizzazione delle comunicazione deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, pagando l’imposta dovuta, i relativi interessi e 1/3 o 2/3, a seconda che l’avviso sia automatico o formale, della sanzione ordinaria corrispondente al 30% dell’imposta. Anche in questo caso la rateizzazione può essere richiesta senza presentarer ulteriori garanzie e si può accedere a un dilazionamento in 6 rate trimestrali per importi inferiori ai 5 mila euro mentre, al di sopra di tale soglia, le rate trimestrali possono arrivare a un massimo di 20.
I casi di mancato pagamento delle rate
Nel caso in cui si eviti di pagare anche una sola delle rate previste, dopo il termine di scadenza della rata successiva, il contribuente decade dal beneficio della dilazione e le somm ancora dovute vengono iscritte a ruolo. Per questo il contribuente riceve una cartella di pagamento da Equitalia, in cui gli viene richiesto di pagare non solo l’importo dovuto ma anche una specifica sanzione per gli atti di accertamento o per gli avvisi bonari, che è pari al 60% o al 30% degli importi residui a cui si aggiunge e l’8% del totale complessivamente dovuto, richiesto per l’aggio della riscossione.
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