Il pagamento delle tasse: l’appuntamento più odiato dai contribuenti. Cosa fare in caso di errore nel versamento? Quali sanzioni scattano? L’Agenzia delle Entrate è intervenuta il tal senso con la circolare n. 27/E del 2 agosto 2013 per fornire chiarimenti circa le problematiche applicative e le soluzioni interpretative.
In particolare vengono esaminati tre casi:
- insufficiente versamento della maggiorazione dello 0,40% (da versare congiuntamente all’imposta dovuta, senza alcuna distinzione di codice tributo);
- versamenti carenti in sede di ravvedimento operoso;
- errati versamenti degli importi dovuti per la definizione dell’accertamento.
Primo caso
Come sappiamo il contribuente, per le somme scaturenti dal Modello Unico, ha la facoltà di differire il versamento del saldo (e del primo acconto dell’anno successivo) al trentesimo giorno successivo ai termini previsti (scadenza naturale), pagando contestualmente, a titolo di interesse corrispettivo, una maggiorazione dello 0,40% delle somme da versare.
Il contribuente può decidere anche di esercitare l’opzione del pagamento rateale (rate mensili del medesimo importo, escluso l’acconto di novembre che va versato in un’unica soluzione), maggiorando l’importo dello 0,40% più gli interessi del 4% annuo.
Nella prassi precedente a suddetta circolare, in caso di errato o insufficiente versamento, l’Agenzia delle Entrate, in sede di controllo, contestava il tardivo versamento dell’intero importo (non solo della quota mancante).
La circolare in esame interviene proprio per chiarire se l’integrale pagamento della maggiorazione dello 0,40% costituisca o meno il presupposto necessario per eseguire il versamento nei 30 giorni successivi alla scadenza di legge.
L’Agenzia riprende un parere dell’Avvocatura generale dello Stato (n. 263000 del 2 luglio 2012) in cui viene specificato che:
“(…) il versamento entro 30 giorni dalla scadenza dell’importo dovuto senza la maggiorazione dello 0,40% è assimilabile all’omesso versamento parziale e non già al ritardato pagamento, e che di conseguenza la sanzione del terzo deve essere rapportata alla frazione dell’importo non versato, come disposto dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997 per l’ipotesi di versamento parziale tempestivo (…)”
.
Giustamente, l’Agenzia afferma che, dal momento che la maggiorazione viene pagata congiuntamente all’imposta, non è possibile distinguere l’entità dei rispettivi versamenti. Nel dubbio, il versamento viene considerato nel complesso insufficiente.
L’Agenzia specifica altresì che l’irregolarità suddetta può essere sanata, prima dell’avvio dei controlli da parte degli Uffici competenti, mediante il ravvedimento operoso.
In particolare si distingue:
- il ravvedimento breve: entro 30 giorni dalla violazione con una sanzione ridotta al 3%;
- il ravvedimento lungo: entro il termine della dichiarazione inerente all’anno in cui è stata commessa l’irregolarità, con sanzione ridotta al 3,75%.
Da quando decorre il momento per effettuare la regolarizzazione? Dalla data entro cui si è deciso di eseguire il pagamento originario, non dalla data naturale di scadenza, che assume importanza solo quando non è stato eseguito alcun pagamento, né entro il termine naturale né in quello differito di 30 giorni.
Medesimo criterio per gli interessi di mora, che decorreranno:
- dalla scadenza del versamento scelta se il contribuente ha eseguito un pagamento, anche parziale;
- dalla scadenza naturale se il contribuente non ha eseguito nessun pagamento.
Secondo caso
Il secondo caso riguarda un’irregolarità nel calcolo delle sanzioni e degli interessi in sede di ravvedimento operoso. La prassi precedente e la giurisprudenza erano chiari nello stabilire che il perfezionamento del ravvedimento operoso, ai fini della regolarizzazione dell’omesso o tardivo pagamento, avveniva solo mediante l’integrale pagamento della sanzione ridotta e degli interessi.
La circolare in esame interviene in tal senso, stabilendo un’importante novità: anche nei casi di irregolarità nel computo di interessi, sanzioni o imposta, il ravvedimento operoso si ritiene efficace e l’Amministrazione finanziaria irrogherà le sanzioni tenendo conto solo della parte del versamento non eseguita.
L’agenzia esamina in particolare i seguenti casi di ravvedimento parziale:
- le sanzioni e gli interessi sono commisurati all’imposta pagata, quindi il ravvedimento si intendee perfezionato limitatamente a tale importo e la differenza dovuta, non regolarizzata, viene recuperata dall’Ufficio, insieme agli interessi. Senza contare che sulla stessa sarà applicata la sanzione del 30% (misura ordinaria);
- le sanzioni e gli interessi non sono commisurati all’imposta versata, quindi, secondo l’Agenzia delle Entrate
“il ravvedimento potrà ritenersi perfezionato con riferimento alla quota parte dell’ imposta – comprensiva o meno della maggiorazione a seconda della data dell’originario versamento – proporzionata al quantum complessivamente corrisposto a vario titolo”.
Terzo caso
L’Agenzia delle Entrate specifica che se il contribuente si imbatte in un errore materiale o di calcolo nel pagamento delle somme dovute e la differenza tra quanto dovuto e quanto versato è di entità lieve, “tale da non configurare un atteggiamento incompatibile con la volontà di definizione dell’accertamento”, l’acquiescenza deve intendersi validamente perfezionata, purchè l’importo non versato per errore venga integrato tempestivamente (la tardività viene tollerata solo in riferimento al versamento integrativo, anch’esso di lieve entità, non anche all’ammontare dovuto o alla prima rata da versare).
Per visionare casi concreti e capire gli ambiti applicativi guarda gli esempi della circolare n. 27/E.
Per riassumere
Errori nei versamenti delle imposte (C.M. 27/E/2013).
Violazione | Domanda | Riposta |
Errato versamento della maggiorazione dello 0,40% | L’integrale versamento della maggiorazione costituisce presupposto necessario per il differimento nei 30 giorni successivi alla scadenza naturale? | L’errato versamento non si considera tardivo, ma insufficiente. Il differimento nei 30 giorni rimane valido, essendo la sanzione del 30% dovuta sull’importo (la sola maggiorazione) non versato. La quota non versata può comunque essere oggetto di ravvedimento spontaneo |
Errato conteggio, degli interessi o della sanzione, nel ravvedimento operoso | Qual è l’efficacia del ravvedimento operoso in caso di carenti versamenti degli interessi o delle sanzioni? | L’errata determinazione degli importi non priva il ravvedimento della sua efficacia, anche se, ovviamente, limitatamente al quantum versato. In caso di ravvedimento effettuato con interessi e/o sanzioni insufficienti (volontà che deve risultare dall’indicazione del codice tributo delle sanzioni nel Mod. F24), rimane valido un ravvedimento «parziale», dovendo imputare una quota parte di imposta alle sanzioni e/o agli interessi ed applicando la sanzione del 30% alla sola imposta che non risulta così ravveduta |
Errati versamenti in sede di definizione degli avvisi di accertamento | Quali sono le conseguenze derivanti da errori marginali commessi in sede di versamento delle somme dovute per la definizione degli avvisi di accertamento? | Versamenti insufficienti, se di lieve entità ed integrati con lieve tardività, non si configurano come un atteggiamento incompatibile con la volontà di definire la pretesa tributaria |
Fonte grafico: Sole24Ore
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