La diffamazione si applica anche per i commenti su facebook? secondo una recente sentenza della Cassazione sì, attenzione quindi a ciò che si scrive.
Scrivere dei commenti su facebook su una persona, anche senza farne esplicitamente il nome, può essere inquadrato come diffamazione e quindi punito a norma di legge: è quanto prevede una recente sentenza della Cassazione che ha condannato un maresciallo della Guardia di Finanza della provincia di Pisa per questo status su facebook:
Attualmente defenestrato a causa dell’arrivo di un collega raccomandato e leccaculo...ma me ne fotto per vendetta....
Il maresciallo è stato condannato in primo grado a 3 mesi di reclusione militare con doppi benefici ma la sentenza militare d’appello aveva ribaltato la sentenza assolvendo il maresciallo a causa del mancato riferimento esplicito alla persona offesa.
La Cassazione però ha ritenuto che, per le cerchie del Maresciallo presenti su facebook che hanno avuto la possibilità di visionare i messaggio sarebbe stato facile risalire alla persona cui lo stesso si riferisce, pertanto il reato di diffamazione è da considerarsi commesso a tutti gli effetti, ecco 3 estratti dalla sentenza della Cassazione:
Ai fini dell’integrazione del reato di diffamazione è sufficiente che il soggetto la cui reputazione è lesa sia individuabile da parte di un numero limitato di persone, indipendentemente dalla indicazione nominativa.
Il reato di diffamazione non richiede il dolo specifico, essendo sufficiente ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo della fattispecie la consapevolezza di pronunciare una frase lesiva dell’altrui reputazione e la volontà che la frase venga a conoscenza di più persone, anche soltanto due.
non può non tenersi conto dell’utilizzazione del social network, a nulla rilevando che non si tratti di strumento finalizzato a contatti istituzionali tra appartenenti alla Guardia di Finanza, nè alla circostanza che in concreto la frase sia stata letta soltanto da una persona.
Insomma da ora in poi ci sarà da stare particolarmente attenti ad esprimere le proprie valutazioni su conoscenti, colleghi e personaggi pubblici anche sui Social Network: la mancata citazione del nome così come il fatto che si tratti «solo» di un commento su facebook non difendono dall’accusa di diffamazione.
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