Ratei, risconti, rimanenze: come gestirle al meglio...? Affidandosi a professionisti veri! Di Alessandro Lumi.
In questa puntata sulla guida Controescapologia il Dottor Alessandro Lumi, Commercialista a Pistoia, ci spiega alcuni aspetti importanti in materia di contabilità e bilancio, aiutandoci così a comprendere la pericolosità di certi consigli disinibiti...
SEGRETO
“In questo segreto (ma anche qui definirlo tale fa quasi sorridere) l’escapologo spiega come gestire a proprio piacimento ratei, risconti e rimanenze (le parole magiche, appunto) per alzare o abbassare il risultato di bilancio a proprio piacimento. Vengono evidenziate le possibilità offerte da queste voci di bilancio per ridurre un utile troppo alto, e quindi pagare meno tasse, o migliorare un risultato di perdita di esercizio, e quindi evitare ripercussioni sul sistema bancario di un bilancio negativo”
COMMENTO
Alzi la mano chi non ha mai avuto necessità di ritoccare un pò il magazzino dei clienti, magari erroneamente calcolato in prima battuta per difetto o per eccesso. E alzi la mano chi non si ritrova ogni anno con clienti che valutano i magazzini al “fair value” per aggiustare bilanci che altrimenti chiuderebbero con difficoltà.
Anche per questo segreto l’autore mette comunque le mani avanti con gli opportuni disclaimer, esponendo il metodo in terza persona e riportando non meglio precisate esperienze di imprenditori che tramite questi parametri (peraltro erroneamente qualificando come “risconti” o “ratei” anche le fatture da emettere e da ricevere) riescono a gestire al meglio il risultato finale, pagando il giusto carico fiscale e presentando bilanci “bancabili”.
L’utile è troppo alto? Che problema c’è? Si abbassa il magazzino, si buttano dentro un pò di fatture da ricevere e tutto si sistema pagando due lire di tasse! Il bilancio presenta una perdita? Alzare il magazzino, qualche fattura da emettere e magicamente tutto torna in equilibrio, senza necessità per l’imprenditore di ricapitalizzare la società che magari sarebbe scesa al di sotto del limite legale di capitale sociale.
C’è da restare basiti per la superficialità con cui si paventano tali soluzioni.
In primo luogo perché comunque i conti si chiudono al 31/12, ma si riaprono al 1/1 con i medesimi valori, e ciò che ho tolto in un anno lo devo aggiungere l’anno dopo e viceversa, creando così un vortice perverso che nel tempo può portare ad avere magazzini stratosferici/irrisori o crediti/debiti per fatture da emettere/ricevere troppo elevati; voci che di certo verranno esaminate a fondo nel caso di eventuali verifiche.
È vero che, come dice l’autore, le verifiche verranno dopo qualche anno e che comunque bisogna avere le “pezze d’appoggio” per difendersi, ma è anche vero che pezze d’appoggio per sostenere tesi fasulle non possono che essere documenti fasulli; e quando si parla di fatture, la parola “fasulle” mal si sposa con la tranquillità di non finire nel mezzo a guai penali. Finché si tratta di giocare su qualche migliaio di euro di valutazione delle rimanenze, dato di per sé, nei limiti, opinabile, qualunque commercialista è in grado di supportare il proprio cliente. Ma se gli importi salgono il rischio penale è dietro l’angolo e nessun consulente avveduto consiglierebbe condotte simili.
Il rischio di trovarsi coinvolti in guai di natura penale poi è concreto laddove le voci “magiche” siano servite per mascherare una perdita di bilancio che riduca il capitale della srl/spa al di sotto del minimo. Qualora, infatti, tale società dovesse fallire, gli amministratori si troverebbero a fronteggiare problemi molto seri, perché indurre una banca a mantenere i fidi “taroccando” il bilancio configura il reato di ricorso abusivo al credito (pena prevista da sei mesi a tre anni); e non solo: proseguire l’attività in presenza di una perdita integrale del capitale comporta che gli stessi amministratori siano responsabili personalmente per i debiti che sorgono durante la gestione “abusivamente” continuata senza ricapitalizzare o chiedere il fallimento in proprio; addio quindi “responsabilità limitata”! La prosecuzione dell’attività comporta poi il reato di “bancarotta semplice”, meno grave della fraudolenta - nella quale comunque si incorre se i “segreti” in questione vengono messi in atto falsificando scritture o documenti - ma che comunque comporta una reclusione da sei mesi a due anni; per la bancarotta fraudolenta invece la pena va da tre a dieci anni…
Da sottolineare, infine, ma questo vale un pò per tutti i “segreti” del corso, che quando si parla di società di capitali di una certa dimensione, le scritture contabili ed i bilanci vengono verificati sistematicamente e con certezza (non come i controlli fiscali, che capitano ad ogni morte di Papa) dall’organo di controllo interno, che sia revisore unico, collegio sindacale o società di revisione; e i componenti di tale organo di controllo (professionisti che condividono la responsabilità con gli amministratori senza però beneficiare dei profitti relativi) sono spesso poco inclini ad avallare certi comportamenti, specie quando espongono la società a contestazioni di natura penale come il falso in bilancio o la bancarotta!
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