Partite IVA «dormienti» e inattive, lettera dell’Agenzia delle Entrate: ecco come difendersi

Francesco Oliva

10 Settembre 2017 - 15:44

Partite IVA dormienti e inattive: ecco tutte le istruzioni da seguire per difendersi dalla pretesa del fisco.

Partite IVA «dormienti» e inattive, lettera dell’Agenzia delle Entrate: ecco come difendersi

Periodicamente l’Agenzia delle Entrate invia migliaia di lettere a contribuenti titolari delle cosiddette “partite IVA dormienti o inattive” ovvero quelle partite IVA non operative da tantissimi anni ma ancora formalmente aperte nell’anagrafe tributaria.

La maggior parte dei contribuenti che nei mesi corsi ha ricevuto le comunicazione di irregolarità dell’Agenzia delle Entrate per le partite IVA dormienti o inattive non sa neanche di essere ancora titolare di una partita IVA.

La partita IVA dormiente o inattiva, così come comunicato nella lettera inviata dall’Agenzia delle Entrate, produce la violazione di omessa comunicazione di chiusura attività, con le conseguenti sanzioni amministrative pecuniarie.

Ecco la guida completa con tutte le istruzioni su come difendersi da questi avvisi e sulle modalità di pagamento delle relative sanzioni (se dovute).

Partite IVA dormienti e inattive: oggetto della contestazione dell’Agenzia delle Entrate e sanzioni previste

L’Agenzia delle Entrate ha inviato nei mesi scorsi migliaia di lettere contenenti avvisi bonari/comunicazioni di irregolarità relative a partite IVA dormienti ed inattive.

La violazione che viene contestata è “omessa comunicazione di chiusura attività”.
Con tale lettera, l’Agenzia delle Entrate comunica al contribuente la chiusura d’ufficio della partita IVA e l’avviso di pagamento delle relative sanzioni.

Diciamolo subito: le comunicazioni che l’Agenzia delle Entrate sta inviando in queste settimane in materia di partite IVA dormienti ed inattive sono scorrette, sia nella forma che nei «modi».

Partiamo dalla forma. Nella lettera si parla di una sanzione prevista pari ad euro 516, salvo che non si provveda ad effettuare il pagamento entro 30 giorni: in questo caso la sanzione da versare sarà pari ad euro 172 (un terzo del minimo).

In realtà, con l’entrata in vigore dal 1° gennaio 2016 della nuova normativa sulle sanzioni tributarie di cui al Decreto Legislativo 158/2015, la sanzione corretta è pari ad euro 500, salvo che non si provveda ad effettuare il pagamento entro 30 giorni: in questo caso la sanzione da versare sarà pari ad euro 167,67 (un terzo del minimo).

Si tratta, quindi, di un clamoroso svarione da parte della Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione dell’Agenzia delle Entrate, mittente della comunicazione a mezzo raccomandata ricevuta dal contribuente.

La sanzione prevista deve essere versata tramite modello F24 e codice tributo 8120 così come disposto dall’Agenzia delle Entrate tramite la risoluzione 35/E del 3 aprile 2014.
Si tratta della “sanzione per omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività a seguito della comunicazione di cui all’articolo 35, comma 15-quinquies del DPR 633/1972”.

Partite IVA dormienti ed inattive: errori formali e di «modi» dell’Agenzia delle Entrate

Oltre agli errori formali, come nel caso dell’errato importo delle sanzioni riportate nelle lettere, le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate in materia di partite IVA dormienti ed inattive risultano scorrette o quantomeno improprie dal punto di vista dei “modi”.

Tali comunicazioni, in particolare, sono irrispettose dei principi di legittimo affidamento e tempestiva informazione previsti dallo Statuto dei diritti del contribuente.

In parole più semplici: l’Agenzia delle Entrate dispone già di tutte le informazioni necessarie per informare per tempo il contribuente dell’esistenza di una partita IVA dormiente od inattiva di cui egli è titolare (in alcuni casi addirittura inconsapevolmente).

Inviare queste comunicazioni dopo tanti anni e con l’indicazione di sanzioni non più vigenti appare davvero inaccettabile in un moderno Stato di diritto.

Il contribuente che riceve queste comunicazioni può e deve difendersi qualora la contestazione sia priva di fondamento.

Partita IVA dormiente ed inattiva, lettera dell’Agenzia delle Entrate: come difendersi?

I contribuenti che ricevono la lettera dell’Agenzia delle Entrate contenente la comunicazione di chiusura d’ufficio della partita IVA dormiente ed inattiva possono difendersi dalle pretese ingiustificate del Fisco.

Il contribuente che non ha mai aperto la partita IVA
Si ipotizzi, innanzitutto, il caso del contribuente che non ha mai aperto la partita IVA. All’Agenzia delle Entrate potrebbe essersi presentato un altro soggetto che, fraudolentemente, abbia aperto la partita IVA utilizzando un altro nome.
Si verrebbe a configurare, in questa fattispecie, il reato penale di furto d’identità.
In questo caso il contribuente deve recarsi presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, richiedere tutta la documentazione utile e sporgere denuncia presso un ufficio di polizia.

Successivamente, il contribuente dovrà tornare presso gli uffici dell’AdE per depositare copia della denuncia e richiedere l’annullamento in autotutela della comunicazione.

Il contribuente che ha già chiuso la partita IVA o ha cessato l’attività da più di cinque anni
Si può verificare anche il caso, e sono molti in verità, del contribuente che riceve una comunicazione di chiusura d’ufficio della partita IVA e relative sanzioni, per una partita IVA che in realtà è stata già chiusa ovvero quando l’attività è cessata da oltre 5 anni.

In questo caso il contribuente deve recarsi tempestivamente (e possibilmente entro i 30 giorni dalla notifica della comunicazione) presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate e consegnare tutta la documentazione disponibile che accerti l’avvenuta chiusura della partita IVA ovvero la cessazione dell’attività prima del precedente quinquiennio, termine oltre il quale l’Agenzia delle Entrate non può più pretendere le sanzioni dal contribuente.

Partita IVA dormiente ed inattiva: i riferimenti normativi

Le comunicazioni in materia di partita IVA dormiente e inattiva si basano sull’obbligo di comunicazione di cessazione attività previsto dal d.p.r. 633/1972 (decreto IVA).

In particolare, l’articolo 35 del d.p.r. 633/1972 prevede le disposizioni regolamentari concernenti le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività.

Ecco cosa affermano i commi 3 e 4 dell’articolo in oggetto:

“3. In caso di variazione di alcuno degli elementi di cui al comma 2 o di cessazione dell’attività, il contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione ad uno degli uffici indicati dal comma 1, utilizzando modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Se la variazione comporta il trasferimento del domicilio fiscale essa ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui si e’ verificata. In caso di fusione, scissione, conferimenti di aziende o di altre trasformazioni sostanziali che comportano l’estinzione del soggetto d’imposta, la dichiarazione e’ presentata unicamente dal soggetto risultante dalla trasformazione.

4. In caso di cessazione dell’attivita’ il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 3 decorre dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell’azienda, per le quali rimangono ferme le disposizioni relative al versamento dell’imposta, alla fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione. Nell’ultima dichiarazione annuale deve tenersi conto anche dell’imposta dovuta ai sensi del n. 5) dell’articolo 2, da determinare computando anche le operazioni indicate nel quinto comma dell’articolo 6, per le quali non si e’ ancora verificata l’esigibilita’ dell’imposta”.

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