Per essere a norma un passo carrabile deve essere contrassegnato da un segnale stradale; ecco come fare per richiederlo e quali sono i costi - e le tasse - da pagare.
Secondo il Codice della Strada, si definisce come passo carrabile - o anche passo carraio - qualsiasi accesso che prevede il passaggio di un veicolo da una strada pubblica ad un’area privata: per questo motivo si considera come passo carrabile l’ingresso ad un garage o il cancello automatico della propria abitazione. Non lo sono, invece, i portoni e tutti quei varchi che sono utilizzati esclusivamente dai pedoni.
Il passo carrabile però non è automatico; per impedire alle altre auto di sostare davanti all’ingresso di un garage o del cortile di casa, impedendo così il vostro passaggio con l’automobile, bisogna infatti farne richiesta al Comune in cui è situato l’immobile, pagando tutti i costi necessari.
Fare la richiesta del contrassegno del passo carrabile, quindi, non è obbligatorio ma è comunque consigliato visto che in caso contrario non sarà possibile chiedere la rimozione del mezzo che vi impedisce il passaggio.
Per la richiesta del passo carrabile ci sono dei costi da sostenere come ad esempio le marche da bollo e il costo del relativo contrassegno; a questi si aggiunge un canone - dovuto per anno solare - che devono pagare tutti coloro che hanno un passo carrabile non a raso, ossia quando tra l’accesso alla strada pubblica e all’area privata si sovrappone un manufatto di qualsiasi natura.
Passo carrabile a raso
Si parla di passo carrabile a raso - e quindi non soggetto alla tassa per l’occupazione del suolo pubblico - quando il varco è sullo stesso piano della strada; viceversa, il varco non è a raso quando per colpa di un dislivello che c’è tra suolo pubblico e privato si utilizza uno scivolo di ingresso oppure si interrompe un marciapiede.
In tal caso per il passo carrabile si è obbligati a pagare la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, commisurata alla larghezza del passo.
Per il passo carrabile non a raso, quindi, il pagamento della tassa per l’occupazione pubblica è obbligatoria; non lo è invece per quelli a raso, per i quali però si dovrà comunque pagare la tassa se si vuole ottenere il divieto di far sostare altri veicoli. In tal caso, infatti, la tassa viene pagata per riservarsi l’area antistante il varco così da non far parcheggiare nessuno di non autorizzato.
La concessione di un passo carrabile, rilasciata dal comune di residenza del richiedente, è indicata da un apposito segnale stradale che va affisso sul confine tra la proprietà privata e il suolo pubblico in maniera che sia visibile dalla carreggiata.
Il cartello del passo carrabile
Ogni volta che c’è un passo carrabile per legge vale anche il divieto di sosta, il quale va sempre segnalato con l’apposito cartello che indica la relativa autorizzazione e la regolarità della sua realizzazione. Nel dettaglio, il cartello di passo carrabile per essere valido deve riportare per legge:
- il nome e lo stemma del comune che lo hanno autorizzato;
- il numero di autorizzazione
- la scritta passo carrabile;
- il segnale di divieto di sosta.
In Italia per usufruire del passo carrabile il cittadino deve rispettare determinati requisiti. Scopriamo quali sono, come fare per richiederlo, quanto costa averlo e quali sono le sanzioni da pagare se non viene esibito correttamente.
Requisiti
Possono richiedere il passo carraio tutti i cittadini residenti in Italia che necessitano di rendere un accesso privato sulla pubblica via i quali soddisfano i requisiti predisposti dall’articolo n. 22 del Codice della Strada che ne regola l’emissione e l’utilizzo.
Le domande di richiesta del passo carraio possono essere inoltrate solo dal proprietario dell’immobile e non da affittuari o altri titolari di diritti simili. Nel caso di proprietà condominiali le domande possono essere inoltrate dall’amministratore dell’immobile.
Per ottenere un passo carraio l’apertura dello spazio di accesso alla proprietà privata deve essere compreso tra i 2,50 ed i 4,00 metri che si dividono in:
- fra metri 2,50 e 4,00 per gli edifici di civile abitazione;
- fra metri 4,00 e 8,00 per gli edifici con attività agricole, industriali e similari.
Tuttavia, le misure del varco di accesso potranno essere aumentate e quindi autorizzate, ma solo nel caso in cui la strada risulti stretta tanto da rende difficili le manovre di circolazione.
Per larghezza dell’accesso si intende l’effettiva dimensione utile del passo, misurata al netto dei pezzi di raccordo o dei tratti inclinati in caso di cordonato.
Se il varco non è di dimensioni tali da consentire il passaggio di un veicolo o se l’area non è idonea allo stazionamento di un veicolo non si ha passo carrabile.
Il divieto di sosta allo sbocco di un passo carrabile non è limitato all’area posta davanti al cartello, ma si deve intendere esteso a tutta l’area necessaria all’effettiva fruizione dell’accesso da parte del titolare dell’autorizzazione, area che il codice della strada non delimita (indicando delle misure lineari).
Il permesso per un passo carraio è soggetto ad alcuni vincoli relativi sia l’area di sosta e sia a quella di accesso:
- l’area di accesso e l’area di sosta devono essere pavimentate;
- essere a distanza di almeno 12 metri dalla curva o incrocio;
- deve comprendere un tratto di almeno 3 metri in piano prima di un’eventuale rampa.
Costi e come richiederlo
La domanda per ottenere un passo carraio su una strada comunale italiana deve essere presentata, all’Ufficio Accettazione del Servizio Edilizia del Comune dove è ubicato l’immobile e per il quale si richiede la necessità di averne accesso.
Mentre la richiesta per un passo carraio su strade non comunali deve essere inoltrata, se fuori dal centro abitato, all’ufficio di competenza dell’Anas o della Provincia a seconda che si tratti di una strada provinciale o una strada statale.
Se invece la richiesta riguarda strade non comunali ma ubicate in un centro abitato, il rilascio del passo carraio sarà a carico dell’ufficio di Edilizia del Comune di competenza previa la presentazione di nulla osta del proprietario della strada.
La richiesta da inoltrare al proprio Comune presso l’ufficio di Protocollo per ottenere il passo carrabile deve contenere:
- i dati anagrafici del richiedente, la via ed il numero civico coincidente all’apertura del passo carraio ed i relativi dati catastali comprovanti la proprietà;
- tre copie della planimetria catastale;
- la documentazione fotografia della zona di intervento;
- una copia del nulla osta del proprietario se si tratta di strada provinciale o statale in centro abitato e marca da bollo del valore vigente al momento del deposito della richiesta.
- l’attestato di pagamento relativo ai diritti di istruttoria della pratica e, per alcuni comuni anche quella per le spese del cartello di passo carraio e quella a titolo cauzionale, rimborsabile in seguito alla corretta esecuzione dei lavori sull’area, per manomissione del territorio pubblico. In caso di richiesta effettuata dall’amministratore di un condominio, si dovrà allegare anche copia di consenso firmato da tutti i condomini.
Nel dettaglio, per la richiesta potrebbero essere necessarie alcune marche da bollo. Ad esempio sul modulo della richiesta vi si deve apporre quella da 16€, così come sull’atto di concessione.
C’è un costo poi da pagare per ricevere il segnale indicatore (di circa 9€) più un’ulteriore marca da bollo da 16€ qualora si richieda l’installazione della segnaletica orizzontale.
La domanda protocollata, timbrata e datata, e ai documenti allegati dovranno essere conservati dal richiedente per ogni eventuale controversia o per chiarimenti.
I tempi necessari al rilascio del passo carrabile variano dai 15 ai 30 giorni circa a partire dalla data di presentazione della domanda, ma aumentano nel caso serva anche il rilascio dell’autorizzazione edilizia.
Una volta ottenuta la concessione, la cui durata sarà di 29 anni, si riceverà un segnale indicatore riportante la scritta di passo carrabile, il simbolo di divieto di sosta, il numero di autorizzazione e lo stemma del Comune concedente.
Il cartello dovrà essere collocato nella zona tra lo spazio pubblico e la proprietà privata ed essere ben visibile da ogni angolazione.
Tassa per occupazione del suolo pubblico
Tutti i cittadini che richiedono e poi esibiscono il passo carrabile sono soggetti al pagamento della Tosap cioè la Tassa per Occupazione di Suolo Pubblico.
Questi sono tenuti per legge al pagamento annuale di un canone di occupazione del suolo pubblico, secondo il regolamento del Comune in cui è situato. Nel dettaglio, la tariffa occupazione per passi carrabili - prevista dall’articolo 44, comma III, del decreto legislativo 507/93 - varia a seconda della superficie occupata ed è pari a:
- 1° categoria: 11,53 euro/mq
- 2° categoria: 8,00 euro/mq
- 3° categoria: 3,42 euro/mq.
Per il calcolo della tariffa bisogna moltiplicare la larghezza del passo (misurata sulla fronte dell’edificio o del terreno al quale si dà accesso) per la profondità di un metro lineare convenzionale.
Dopodiché il risultato, ossia l’ampiezza del passo carrabile, va moltiplicato per la tariffa prevista a seconda della categoria di appartenenza.
Passo carraio: sanzioni in caso di scorretto utilizzo
Come abbiamo detto un passo carraio a norma è contrassegnato da un segnale stradale che deve indicare nella fascia superiore l’ente proprietario della strada su cui il segnale è apposto, e in quella inferiore il numero di autorizzazione della concessione con l’anno di rilascio.
Senza queste informazioni e senza il pagamento annuale della concessione del passo carrabile al proprio comune di residenza, il segnale non ha valore e non è dunque un pannello a norma visto che non rispetta i requisiti imposti dall’articolo n. 22 del Codice della Strada italiana.
La violazione di questa legge porta a diverse sanzioni amministrative e il conseguente obbligo di ripristino dei luoghi, a carico dell’autore della violazione stessa a proprie spese:
- chiunque apra nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li trasforma o ne varia l’uso senza l’autorizzazione dell’ente proprietario, oppure mantiene in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 674;
- Chiunque viola le altre disposizioni della norma e del regolamento, come la mancata esposizione del cartello stradale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168.
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