Patto di famiglia: come stipulare, impugnare e sciogliere

Manuela Margilio

1 Settembre 2014 - 14:00

Il titolare di un’impresa può anticipare, mediante stipula del patto di famiglia, la propria successione e garantire continuità all’impresa con il trasferimento dell’azienda ai propri discendenti.

Patto di famiglia: come stipulare, impugnare e sciogliere

Il patto di famiglia, disciplinato dal codice civile all’art. 768 bis e segg., è il contratto con il quale l’imprenditore, o il detentore di quote sociali, trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda o le proprie quote, ad uno o più discendenti.
Si tratta di un vero e proprio contratto e non di un testamento che consente di anticipare gli effetti della successione quando si è ancora in vita.

Come stipulare il patto di famiglia
Il contratto deve essere stipulato, a pena di nullità, in forma solenne ovvero con atto pubblico. Vi devono partecipare, oltre ai beneficiari, detti “assegnatari” anche il coniuge e tutti coloro che, qualora si aprisse la successione del titolare dell’impresa, sarebbero considerati come legittimari. Questi ultimi hanno diritto a percepire, dagli assegnatari, una somma di denaro o dei beni a titolo di liquidazione del valore della quota riservata ai legittimari dal Codice civile.

Come impugnare il patto di famiglia
Il patto di famiglia può essere impugnato dai partecipanti qualora il consenso di taluno dei soggetti coinvolti sia viziato per essere stato prestato con violenza, per errore o estorto con inganno; l’azione di annullamento si prescrive nel termine di un anno dalla scoperta dell’errore, del dolo o dalla violenza.

Per qualsiasi controversia relativa al patto di famiglia, è obbligatorio, prima di adire l’autorità giudiziaria, instaurare un procedimento di mediazione. Il tentativo di conciliazione deve avvenire presso un ente che abbia ricevuto riconoscimento presso il Ministero della Giustizia e l’assistenza di un legale.

Scioglimento del patto di famiglia
Lo scioglimento del patto di famiglia, o comunque qualsiasi modifica dello stesso, devono essere effettuati dai soggetti che vi hanno aderito mediante:
la stipula di un nuovo patto di famiglia con diverso contenuto
comunicazione di recesso, solo qualora espressamente previsto dal patto.

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