Pedoni: regole, obblighi, divieti e sanzioni per chi circola a piedi su strada

Andrea Tartaglia

06/08/2019

Il Codice della Strada stabilisce le regole che i pedoni devono rispettare quando si trovano su strada e le sanzioni per chi trasgredisce. Vediamo come comportarsi.

Pedoni: regole, obblighi, divieti e sanzioni per chi circola a piedi su strada

Il Codice della Strada prevede regole da rispettare sia per gli automoblisti che per i pedoni. Molti lo ignorano, ma camminare su una strada pubblica significa esserne un utente a tutti gli effetti e come tale si è sottoposti a norme e a sanzioni per i trasgressori.

Ai pedoni che camminano sulla strada è richiesta la stessa attenzione e la stessa diligenza imposte ad automobilisti e a motociclisti, perché la sicurezza stradale è frutto del rispetto collettivo delle norme. È un discorso che interessa non solo la disciplina del traffico, ma anche l’incolumità fisica di tutti gli utenti della strada.

Tra questi, quella dei pedoni è la fascia di utenti considerata più debole e quindi oggetto di una particolare attenzione volta a salvaguardarla. Questo però non significa che chi cammina a piedi non debba rispettare delle regole che constribuiscono alla propria sicurezza e a quella di chi circola con un veicolo o con un motoveicolo.

E non bisogna pensare che le sanzioni per i pedoni indisciplinati siano leggere: in alcuni casi sono assai pesanti. E poi c’è il tema della responsabilità in caso d’incidente. Vediamo allora come devono comportarsi i pedoni e cosa rischiano in caso di infrazione.

Dove devono circolare i pedoni?

A regolare la circolazione dei pedoni sulle strade è l’articolo 190 del Codice della Strada, che stabilisce come pedoni debbano circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti. Dunque, non sulla carregiata.

Nel caso in cui i marciapiedi non siano presenti, oppure siano ingombri, interrotti o insufficienti, i pedoni devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli, in modo da causare il minimo intralcio alla circolazione ed avere piena visibilità dei veicoli che sopraggiungono.

Pedoni fuori dai centri abitati: dove camminare?

Nei centri urbani i pedoni trovano generalmente marciapiedi e banchine. Fuori dai centri abitati, però, la situazione è meno facile, perché generalmente le strade non hanno una vera e propria banchina ma semplicemente un bordo, spesso sterrato. In alcuni casi non è presente neppure questo e i pedoni devono camminare sulla carreggiata.

Per ridurre il più possibile i rischi camminando su strade extraurbane, l’Articolo 190 del Codice della Strada fissa una serie di norme che i pedoni sono tenuti a rispettare con grande diligenza:

  • circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia;
  • circolare sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione.

Il CdS prevede inoltre che da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere, i pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, debbano marciare su unica fila.

Pedoni: come e dove attraversare la strada?

L’attraversamento di una strada, grande o piccola che sia, impone attenzione. È vero che - in quanto utenti più “deboli” - su strada i pedoni godono di maggiori tutele, ma è altrettanto vero che sono chiamati allo stesso rispetto delle regoli degli utenti motorizzati. Per ciò che concerne l’attraversamento della carreggiata, i pedoni devono utilizzare tassativamente:

  • gli attraversamenti pedonali;
  • i sottopassaggi;
  • i sovrapassaggi.

Nel caso in cui questi non ci siano o siano distanti più di 100 metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.

Pedoni: i divieti previsti dal Codice della Strada

Come abbiamo visto fin qui, il Codice della Strada prescrive una serie di comportamenti che i pedoni sono tenuti a rispettare scrupolosaente. Allo stesso modo, l’Articolo 190 del CdS prescrive una serie di divieti, che se non rispettati possono portare ad una sanzione per il pedone indisciplinato.

Il Codice della Strada stabilisce che per i pedoni è vietato:

  • attraversare diagonalmente le intersezioni;
  • attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a 100 metri;
  • indugiare o sostare sulla carreggiata salvo in casi di necessità;
  • sostare in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o sugli attraversamenti pedonali, causando intralcio al regolare transito degli altri pedoni.

Oltre ai suddetti divieti ai pedoni non è permesso attraversare la carreggiata passando anteriormente agli autobus, ai filoveicoli e ai tram in sosta alle fermate.

Pedoni: le sanzioni previste in caso di infrazione

I pedoni che infrangono una delle suddette regole imposte dal Codice della Strada vengono sanzionati con una multa che va da un minimo di 25 euro fino ad un massimo di 99 euro.

Inoltre, i pedoni che attraversano la strada in una zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.

Se il pedone viene investito fuori dalle strisce di chi è la colpa?

Come abbiamo detto, i pedoni sono considerati una categoria debole sulla strada e per questa ragione tutelati con norme che impongono una maggiore attenzione ai conducenti di autoveicoli e motoveicoli. I conducenti devono prevedere e prevenire possibili incidenti, anche quelli derivati dalle violazioni del CdS ad opera di utenti deboli come i pedoni.

Nel caso in cui un pedone dovesse essere investito mentre sta attraversando la strada su una zona dove non ci sono attraversamenti pedonali, questo dovrà comunque essere risarcito dal conducente se risulta che l’incidente è stato determinato da una distrazione dell’automobilista.

Questo perché, anche se il pedone stava attraversando la carreggiata al di fuori delle strisce pedonali, il conducente del veicolo avrebbe dovuto prevedere e prevenire possibili incidenti derivati da violazioni altrui del CdS. Su questo punto si è pronunciata di recente la Cassazione, che con la sentenza 34406/19 dell’8 maggio 2019 - depositata dalla IV Sezione penale il 29 luglio - ha stabilito che il pedone ha sempre ragione e chi guida ha sempre torto, anche se investe sulle strisce un pedone imprudente.

La sentenza fa riferimento al principio del Codice della Strada che impone dei limiti di velocità, in città e fuori dai centri urbani, che devono essere rispettati dagli automobilisti per consentire una frenata in situazioni di emergenza.

Argomenti

# Multe
# Legge

Iscriviti a Money.it