Per richiedere la pensione di vecchiaia riservata agli invalidi a 61 anni è necessario non rinnovare l’assegno ordinario di invalidità?
Come abbiamo detto in più di un’occasione l’assegno ordinario di invalidità non permette l’accesso alla pensione anticipata a chi ne è titolare ma si trasforma in pensione di vecchiaia al raggiungimento dei requisiti necessari per l’accesso. Ma cosa accade all’invalido che vuole accedere alla pensione di vecchiaia anticipata?
Scopriamolo rispondendo alla domanda di un lettore di Money.it che ci scrive:
“Salve avrei un quesito da porvi
Sono un lavoratore di 60 anni compiuti a dicembre 2021 ho iniziato il mio percorso lavorativo nel 1978 mi risultano 36 anni di contributi
Dal giugno 2016 percepisco un assegno ordinario di invalidità di 680 € ed ho una percentuale dell’ ottanta per cento
Entro maggio 2022 dovrei presentare di nuovo la domanda di prosecuzione dell’assegno che potrebbe diventare definitivo, ma così facendo non potrei chiedere di andare in pensione anticipata d’invalidità riservata a chi ha compiuto 61 anni ma aspettare i 67
Dato il mio stato di salute preferirei uscire quanto prima.
Potrei fare la domanda di prosecuzione dell’assegno per poi usufruire della naspi e tra due anni andare in pensione anticipata? O comunque devo anche cosi attendere i 67 anni e due mesi? Grazie”
Pensione e assegno ordinario di invalidità
La pensione per i lavoratori invalidi con almeno l’80% di invalidità è, a tutti gli effetti, una pensione di vecchiaia concessa con requisiti ridotti per chi versa in uno stato di salute precario. Trattandosi, quindi, di una pensione di vecchiaia l’assegno ordinario non ostacola l’accesso alla stessa.
Se rinnova la domanda per AOI e se anche il beneficio diventa definitivo, presentando la domanda di pensione di vecchiaia anticipata per invalidi lo stesso si trasformerà, dopo i 12 mesi di finestra di attesa, in pensione di vecchiaia in ogni caso. L’assegno non permette l’accesso alla pensione anticipata ma alla pensione a 61 anni per invalidi sì, proprio perché si tratta di una misura di vecchiaia anche se con requisiti ridotti rispetto alla generalità dei casi.
Le premetto, però, che la misura è riservata solo ai lavoratori del settore privato e che richiede, dal compimento dei 61 anni per gli uomini, una finestra di attesa di 12 mesi consentendo, di fatto, la decorrenza della pensione solo al compimento dei 62 anni.
L’ultima parte della sua richiesta non mi è chiarissima. Ma in ogni caso vorrei chiarirle che se rinnova l’assegno ordinario e decide di andare in Naspi per due anni, le due misure non sono cumulabili e dovrà scegliere se percepire l’assegno o la Naspi. Per chi sceglie la percezione dell’indennità di disoccupazione, infatti, l’assegno ordinario viene sospeso per riprendere ad essere erogato solo al termine della Naspi o all’interruzione della stessa su richiesta del beneficiario.
Il titolare di assegno ordinario, infatti, può decidere di sospendere in qualsiasi momento l’indennità di disoccupazione (quando magari diventa meno conveniente dell’altro beneficio) per tornare a fruire dell’AOI.
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