Quasi certamente il regime sperimentale opzione donna sarà prorogato anche nel 2021 permettendo il pensionamento a chi ha raggiunto i requisiti nel 2020.
Il pensionamento con l’opzione donna, in caso di conferma della proroga nel testo definitivo della Legge di Bilancio 2021, sarà possibile alle lavoratrici dipendente nate fino al 31 dicembre 1962, per le autonome fino al 1961. Fermo restando il requisito contributivo di 35 anni, i requisiti di accesso dovranno essere raggiunti entro il 31 dicembre 2020.
Rispondiamo ad una lettrice ci Money.it che ci scrive:
“ Buongiorno, vorrei usufruire dell’Opzione Donna 2021 in quanto raggiunti i requisiti l’8 agosto 2020 (58 anni di età e 35 di servizio) e sono a richiedere cortesemente alcuni chiarimenti:
- Per finestra di attesa di 12 mesi dal raggiungimento dei requisiti prima dell’effettivo pagamento pensionistico si intende: a partire dalla data precisa di tale raggiungimento oppure a partire dalla data di effettiva richiesta pensione (esempio: se richiesta a gennaio 2021 primo pagamento Febbraio 2022;
- La domanda di pensione presuppone anche il licenziamento dall’attuale lavoro? Durante la finestra posso continuare a lavorare presso la stessa azienda oppure altrove e quale tipo di contratto posso avere, Co.Co.Pro,a progetto ect? Posso anche aprire Partita IVA?
- Al mese di decorrenza pensione posso lavorare oppure devo risultare disoccupata
- Mantengo il requisito per sempre anche se Opzione Donna dovesse non essere confermata dopo il 2021 quindi congelare l’opportunità e richiederla eventualmente negli anni a venire non rispettando più la finestra di un anno dai requisiti raggiunti?
- Per conoscere importo netto della pensione che calcoli dovrei fare? ”
Pensione opzione donna, chiarimenti
La finestra di attesa di 12 mesi necessaria alle lavoratrici dipendenti per accedere all’opzione donna decorre dal raggiungimento di entrambi i requisiti, nel suo caso, quindi, la finestra di attesa si apre l’8 agosto 2021 con decorrenza del trattamento pensionistico da 1 settembre 2021. Il primo pagamento della pensione, quindi, le spetta il 1 settembre 2021.
La cessazione del rapporto di lavoro non è richiesta al momento della presentazione della domanda di pensione ma dal momento che scatta la decorrenza, ovvero una volta trascorsa la finestra di attesa di 12 mesi.
La domanda di pensione, di conseguenza, può essere presentata anche senza la cessazione del rapporto di lavoro che è richiesta solo al momento della decorrenza del trattamento pensionistico (per i lavoratori autonomi non è richiesta la cessazione). Può, quindi, continuare a svolgere il suo attuale lavoro mentre attende che maturi il diritto alla sua pensione ma dovrà provvedere a cessare l’attività il 31 agosto 2021. Deve aver cessato il rapporto di lavoro al 1 settembre 2021.
Il suo diritto a richiedere la pensione con l’opzione donna rimane inalterato anche se dopo il 2021 la misura non dovesse essere più prorogata. Avendo raggiunto i requisiti nel corso del 2020, infatti, se ci dovesse essere la proroga nella Legge di Bilancio 2021, lei cristallizzerebbe il suo diritto alla pensione con opzione donna anche per anni successivi al 2021.
Per conoscere, infine, l’importo della pensione spettante le consiglio di rivolgersi ad un CAF o un patronato poiché nel caso dell’opzione donna è previsto il ricalcolo interamente contributivo dell’assegno previdenziale.
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