Dal 1° gennaio 2021 entrano in vigore i nuovi criteri per la pensione di vecchiaia degli avvocati: si tratta di “quota 105”. Ecco novità e requisiti per il pensionamento degli iscritti alla Cassa forense.
Con il nuovo anno entrano in vigore importanti novità per la pensione di vecchiaia degli avvocati: si tratta di quota 105, con la quale è possibile andare in pensione a 70 anni di età e 35 anni di contributi.
I nuovi requisiti sono operativi dal 1° gennaio 2021, dopo 12 anni di “periodo transitorio” (basti pensare che la forma della previdenza forense risale al 2009).
Inalterate la pensione di vecchiaia e anticipata mentre salgono a 40 e non più 39 gli anni ai quali vanno commisurate le pensioni di inabilità, indirette e di reversibilità.
Ma la riforma della pensione per gli avvocati non è ancora conclusa; una commissione ad hoc sta elaborando nuovi requisiti e sembrerebbe orientata verso il sistema contributivo puro.
L’Ente “ha la mano tesa per aiutare gli avvocati di oggi e lo sguardo al futuro, per salvaguardare gli iscritti di domani”, le parole dell’avvocato Nunzio Luciano, vertice di Cassa Forense.
Quota 105 per avvocati: i requisiti per la pensione di vecchiaia
Ricapitolando, la riforma della pensione di vecchiaia prevede che gli avvocati possano andare in pensione se soddisfano i requisiti seguenti:
- compimento del 70° anno di età;
- 35 anni (almeno) di contribuzione utile.
Questi si sostituiscono ai criteri utilizzati fino al 2020, ovvero 69 anni e 34 di contributi.
Per calcolare il contributo soggettivo, l’aquitota sale dal 14,5 al 15% per i pensionati dal 7,25 al 7,50.
Pensione di anzianità e anticipata
La riforma non tocca quanto già previsto per le pensioni di anzianità e anticipata. Per la prima occorrono 62 anni di età e almeno 40 di iscrizione alla Cassa forense, per la seconda 35 anni, senza penalizzazione con 40 anni di contributi. Ma, se se la soglia è inferiore, si avrà una penalizzazione del 5% per ciascun anno fino ad arrivare ai 40.
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