Se ci si accorge che per periodi in cui si è effettivamente lavorato non sono stati versati contributi è possibile coprire il vuoto contributivo?
Cosa accade se, avvicinandosi alla pensione il lavoratore si accorge che ha dei periodi lavorati per i quali non risulta versata alcuna contribuzione? E’ possibile recuperare i contributi omessi o che, in qualche modo, non risultano?
Rispondiamo ad un lettore di Money.it che ci scrive:
“Salve io lavoro da novembre del 75 ma nel 89/90 ho aperto partita IVA come autotrasporto poi successivamente come socio dipendente di cooperativa con regolare busta paga per circa 10 anni. Ma del periodo 89/90 non si trovano contributi versati mentre negli altri anni come socio dipendente ogni tanto (come succede)qualche mese saltavano i contributi .totale mancherebbero circa 3 anni di contributi.Sono nato 28 maggio 1960 e praticamente sono 45 anzi a novembre46 riuscirò ad andare in pensione? Chiedevo per sapere se ci fosse un modo per recuperare questi anni persi. Grazie se mi risponderete”
Contributi omessi o non versati, come si recuperano?
I tempi previsti per il recupero dei contributi omessi o non versati è di 5 anni, dopodiché interviene la prescrizione (a patto che il lavoratore o i suoi superstiti non denuncino la sussistenza del lavoro in nero ed in quel caso la prescrizione interviene in 10 anni).
Nel suo caso, risalendo l’omissione dei contributi all’1989/1990 per quel periodo è intervenuta la prescrizione.
Per i contributi prescritti per i quali non è possibile, quindi, procedere al versamento con la richiesta all’INPS, è possibile procedere con il riscatto (costituzione della rendita vitalizia) che non ha limiti temporali e può essere richiesto in qualsiasi momento.
Il riscatto in questi casi può essere richiesto sia dal lavoratore che dai suoi superstiti (ma anche dal datore di lavoro anche se non vi è l’obbligo per quest’ultimo visto che la prescrizione è già intervenuta).
I contributi prescritti che possono essere riscattati sono quelli omessi
- dal datore di lavoro per un dipendente che ha svolto lavoro subordinato,
- dal titolare di impresa artigiana o commerciale per i coadiuvanti familiari,
- dal coltivatore diretto, mezzadro o colone per i coadiuvanti familiari
- dal titolare di iscrizione alla Gestione Separata per i periodi per i quali non c’era titolarità di obbligo contributivo.
In quest’ultimo caso nella circolare INPS 101 del 26 luglio 2010 si legge che “la facoltà di costituzione di rendita vitalizia sia estensibile a tutti coloro che, essendo soggetti al regime di assicurazione obbligatoria nella Gestione Separata di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, non siano però obbligati al versamento diretto della contribuzione, essendo la propria quota trattenuta dal committente/associante e versata direttamente da quest’ultimo.”.
Nel suo caso, quindi, per le omissioni del datore di lavoro può provvedere a richiedere il riscatto dei periodi lavorati e non coperti da contribuzione. Per il periodo, invece, 1989/1990 ai lavoratori autonomi con partita Iva non è concesso il recupero dei contributi omessi.
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