Se il lavoratore decide di lavorare i 3 mesi di finestra di attesa per la pensione anticipata i contributi sono validi al calcolo della pensione?
Per accedere alla pensione anticipata ordinaria dal 2019 è necessario il rispetto, dal momento che si raggiunge il requisito contributivo, di una finestra di attesa di 3 mesi che il lavoratore può decidere di lavorare oppure no.
Rispondiamo ad un lettore di Money.it che ci scrive:
“Salve, dato che siete così gentili vorrei avere un informazione sicura.
Sono un lavoratore dipendente dal 1978 e a settembre potrei andare in pensione con il max dei contributi(42 e 10 mesi).
La mia domanda è la seguente:
Poiché esiste la finestra dei 3 mesi e posso continuare a lavorare fino al 31 dicembre, l’ INPS mi riconosce questi 3 mesi di contribuiti? Devo fare sempre la domanda di pensionamento a settembre con dimissione al 31 dicembre?
In attesa di una vostra risposta vi ringrazio anticipatamente”
Pensione anticipata ordinaria
E’ una libera scelta del lavoratore se lavorare o meno durante i 3 mesi di finestra di attesa per la decorrenza della pensione anticipata ordinaria. Se il lavoratore raggiunti i 42 anni e 10 mesi di contributi (1 anno in meno se donna) decide di smettere di lavorare, può far trascorrere la finestra di attesa di 3 mesi anche senza lavorare ma deve farlo con la consapevolezza che nel periodo in questione che non percepisce stipendio, non gli spetterà neanche la pensione (che decorre solo una volta che i 3 mesi sono trascorsi).
Se il lavoratore, invece, decide di lavorare nei 3 mesi di attesa i contributi che matura si sommeranno a quelli già versati e saranno utilizzati nel calcolo dell’assegno previdenziale. Si accedere, come nel suo caso, alla pensione con 43 anni e 1 mese di contributi.
La domanda di dimissioni, poi, deve presentarla tenendo conto del periodo di preavviso che deve dare al suo datore di lavoro, una tempistica che varia da contratto a contratto. Si informi, quindi, per capire se è tenuto a dare un periodo di preavviso più lungo al suo datore di lavoro ed in questo caso può presentare domanda di dimissioni anche prima di settembre, ma sempre con decorrenza al 31 dicembre 2021.
Può presentare, in ogni caso la domanda di dimissioni a settembre indicando come decorrenza delle stesse la data del 31 dicembre 2021. In tal modo continuerà a lavorare fino alla fine dell’anno e dal 1 gennaio 2022 avrebbe diritto alla decorrenza del trattamento previdenziale.
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