Pensione d’Invalidità e Indennità accompagnamento 2015: il TAR le esclude dai redditi del nuovo ISEE

Simone Casavecchia

19 Febbraio 2015 - 15:03

Una sentenza del TAR del Lazio esclude la pensione d’invalidità e l’indennità di accompagnamento dai redditi da inserire nel nuovo ISEE al fine del calcolo della situazione economica.

Pensione d’Invalidità e Indennità accompagnamento 2015: il TAR le esclude dai redditi del nuovo ISEE

Con le sentenze n. 2454/15, 2458/15 e 2459/15 il TAR del Lazio ha ritenuto illegittima l’attuale formulazione e, quindi, l’attuale modulistica relativa al nuovo ISEE, nei termini in cui è stata elaborata in ottemperanza all’art. 4 del Decreto 159/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le sentenze sono state emesse in seguito al ricorso delle associazioni dei disabili, in particolare della UTIM (l’Unione per la tutela delle persone con disabilità intellettiva) e dell’Associazione Promozione sociale che avevano contestato allo Stato Italiano la decisione di insere la pensione di invalidità e l’indennità di accompagnamento destinata ai disabili e ai portatori di un handicap grave, tra i redditi che andavano a costituire il reddito complessivo del contribuente ai fini del nuovo ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente), in vigore dallo scorso 1 Gennaio 2015.

In base a queste sentenze le pensioni d’invalidità e le indennità di accompagnamento non potranno essere considerate tra i redditi che devono essere tenuti in considerazione ai fini del calcolo della situazione economica di un nucleo familiare. Tali suddidi di natura previdenziale, infatti, devono essere considerati solo come somme da ritenere indispensabili per il sostentamento di anziani, invalidi e disabili che, qualora se le fossero viste ricomprese tra i redditi considerati tali ai fini della determinazione della situazione economica, sarebbero stati, almeno indirettamente, penalizzati per la loro situazione di disabilità. In altri termini tali somme non possono essere considerate una fonte di ricchezza perché si rivelano un aiuto e un sussidio di carattere sociale e non un reddito.

Le associazioni dei disabili avevano compreso nove tesi, nel ricorso presentato al TAR contro il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 5 Dicembre 2013 n. 159, denominato “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)” e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24.1.2014. Di queste nove tesi il TAR ne ha accolta solo una, ovvero quella riguardante l’illegittimità del regolamento che disciplina l’ISEE nella parte in cui tra i redditi disponibili vengono ricomprese, per l’appunto, anche le somme derivanti dalle pensioni e dagli altri tipi di sussidi che la legge italiana ha previsto

«a compensazione della oggettiva situazione di svantaggio, anche economico, che ricade sui disabili e sulle loro famiglie»

Altro elemento che viene chiarito in una delle tre sentenze è l’illegittimità non solo del Modello che consente di ottenere il nuovo ISEE ma anche della differenza prevista tra la franchigia per i maggiorenni con disabilità o non autosufficienti e la franchigia (di importo maggiore) prevista per i minori con disabilità o, comunque, non autosufficienti.

Ora che i modelli necessari ad ottenere il Nuovo ISEE sono stati dichiarati illegittimi, in seguito al pronunciamento del TAR, lo Stato Italiano dovrà sia correggere il DPCM 159/2013 sia correggere i modelli e il sistema approntato per i dati contenuti nel nuovo ISEE. Altra alternativa è che lo Stato ricorra contro il TAR presso il Consiglio di Stato.

Il pronunciamento del TAR riguardante l’illegittimità del nuovo ISEE è solo l’ultimo tassello di una vicenda che si trascina da mesi, dal momento che i consulenti del lavoro e i commercialisti continuano a richiedere una proroga per la presentazione del nuovo modello ISEE 2015. La proroga appare necessaria per la difficoltà di reperire i dati da inserire: tra i dati più difficili da ottenere si segnalano la giacenza media dei conti di coloro che richiedono l’Isee, un dato che deve essere fornito e rilasciato dalle banche, in luogo del saldo finale.

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