Per i dipendenti del comparto scuola anche il pensionamento d’ufficio o a domanda è subordinato alla data della finestra di accesso alla pensione.
Per il personale del comparto scuola esiste un’unica finestra per l’accesso alla pensione, il 1 settembre di ogni anno, con cessazione dal servizio il 31 agosto. Ma come funziona per questo particolare comparto il pensionamento d’ufficio e quando, invece, è necessario presentare domanda di pensione?
Rispondiamo ad una lettrice di Money.it che ci scrive:
“Sono una dipendente statale e svolgo il mio lavoro di assistente amm.vo presso una scuola. Il prossimo anno a settembre compirò 67 anni e ho 20 anni di contributi. Se fossi nata entro il 31 agosto sarei andata in pensione d’ufficio, essendo nata a settembre, chiedo se devo produrre necessariamente domanda o posso restare ancora al lavoro 1 altro anno? Ringraziandovi anticipatamente , porgo distinti saluti.”
Pensione d’ufficio o a domanda?
Il pensionamento d’ufficio nel comparto scuola scatta in due casi:
- quando il dipendente ha raggiunto il diritto alla pensione anticipata (con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e un anno in meno per le donne) al compimento dei 65 anni
- quando si raggiungono i 20 anni di contributi e si compiono i 67 anni necessari per l’accesso alla pensione di vecchiaia.
Il pensionamento scatta d’ufficio il 1 settembre se si raggiungono i requisiti sopra elencati entro il 31 agosto dello stesso anno. Se i requisiti contributivi e l’età, invece, vengono raggiunti tra il 1 settembre ed il 31 dicembre dello stesso anno è possibile chiedere il pensionamento a domanda per accedere alla quiescenza sempre il 1 settembre dello stesso anno.
In caso contrario il pensionamento d’ufficio scatta il 1 settembre dell’anno successivo.
Nel suo caso, quindi, compiendo i 67 anni a settembre 2021 le scelte son due:
- pensionamento a domanda il 1 settembre 2021 (con domanda di cessazione dal servizio a dicembre 2020)
- pensionamento d’ufficio il 1 settembre 2022 (senza domanda)
Se desidera rimanere in servizio un anno in più, fino al 1 settembre 2022 non deve presentare alcuna domanda di cessazione per il 1 settembre 2021.
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