Anche ai superstiti spetta la quattordicesima mensilità. Tuttavia, per la pensione di reversibilità ci sono dei dubbi da chiarire.
Nel mese di luglio i pensionati che soddisfano determinati requisiti hanno diritto alla quattordicesima mensilità sulla pensione. Quello che molti non sanno è che, in alcune circostanze, hanno diritto alla quattordicesima mensilità anche i titolari di pensione di reversibilità, ossia i cosiddetti “superstiti”.
Tuttavia, quando si parla di quattordicesima mensilità per la pensione ai superstiti bisogna prestare molta attenzione alle regole riferite al calcolo dell’importo. Per la generalità dei pensionati, infatti, l’importo della quattordicesima è determinato dalla legge: esiste, infatti, una tabella con tutte le cifre di questa indennità aggiuntiva, le quali variano in base alla situazione contributiva ed economica in cui il titolare dell’assegno si trova.
Differente il caso dei titolari della pensione di reversibilità: vediamo perché.
Pensione di reversibilità: le condizioni per avere diritto alla quattordicesima
Il titolare di pensione di reversibilità che vuole avere diritto alla quattordicesima mensilità, che ricordiamo viene pagata nel mese di luglio, deve soddisfare i requisiti richiesti alla generalità dei pensionati.
In primo luogo, il superstite deve aver compiuto i 64 anni, età minima per avere diritto alla quattordicesima. E ancora, questo deve soddisfare il requisito economico per cui i redditi posseduti - compresa la pensione di reversibilità stessa - non devono essere superiori a 2 volte il trattamento minimo Inps.
Considerando che questo nel 2021 ha un importo di 515,58€ mensili, ne risulta che la soglia annua da non superare (calcolata su tredici mensilità) è di 13.405,08€.
Quattordicesima per chi ha la sola pensione di reversibilità
Chi soddisfa questi requisiti e risulta essere titolare della sola pensione di reversibilità avrà dunque diritto alla quattordicesima mensilità. Ma attenzione: così come il superstite solo in determinati casi ha diritto al 100% della pensione di reversibilità, anche per l’importo della quattordicesima si effettua una riduzione.
Nel dettaglio, per il calcolo della quattordicesima bisogna fare riferimento a un’anzianità contributiva computata in ragione dell’aliquota di reversibilità riconosciuta dall’ordinamento per la determinazione dello stesso trattamento pensionistico. Apparentemente potrebbe sembrare difficile da capire, ma non è così.
Partiamo da quelle che sono le tabelle aggiornate al 2021 riferite al calcolo della quattordicesima mensilità. Gli importi, come potete vedere, variano a seconda della gestione di competenza, del reddito e dei contributi maturati.
Fondo lavoratori dipendenti
Anni di contributi | Reddito | Importo quattordicesima |
---|---|---|
Fino a 15 | Inferiore a 1,5 volte | 437,00€ |
Fino a 15 | Superiore a 1,5 volte, inferiore a 2 volte | 336,00€ |
Tra i 15 e i 25 anni | Inferiore a 1,5 volte | 546,00€ |
Tra i 15 e i 25 anni | Superiore a 1,5 volte, inferiore a 2 volte | 420,00€ |
Oltre i 25 anni | Inferiore a 1,5 volte | 655,00€ |
Oltre i 25 anni | Superiore a 1,5 volte, inferiore a 2 volte | 504,00€ |
Fondo lavoratori autonomi
Anni di contributi | Reddito | Importo quattordicesima |
---|---|---|
Fino a 18 | Inferiore a 1,5 volte | 437,00€ |
Fino a 18 | Superiore a 1,5 volte, inferiore a 2 volte | 336,00€ |
Tra i 18 e i 28 anni | Inferiore a 1,5 volte | 546,00€ |
Tra i 18 e i 28 anni | Superiore a 1,5 volte, inferiore a 2 volte | 420,00€ |
Oltre i 28 anni | Inferiore a 1,5 volte | 655,00€ |
Oltre i 28 anni | Superiore a 1,5 volte, inferiore a 2 volte | 504,00€ |
Detto questo, prendiamo un superstite al quale viene riconosciuta una quota del 60% della pensione di reversibilità di un de cuius che aveva maturato una pensione con 20 anni di contributi. Questo avrebbe così avuto diritto alla quota di quattordicesima riconosciuta a coloro che hanno tra i 15 e i 25 anni di contributi, per un importo che poi sarebbe variato in base al reddito (546,00€ o 420,00€).
Ebbene, non è così nel caso del familiare superstite. Anche i contributi maturati, infatti, si rideterminano in base alla quota di reversibilità spettante. Se ne spetta il 60%, anche dei contributi maturati dal de cuius se ne prende in considerazione solo una parte. Nel caso di specie, dunque, il 60% di 20 che dà come risultato 12 anni. La quota di quattordicesima spettante, dunque, è quella riconosciuta a coloro che hanno meno di 15 anni di contributi, quindi 437,00€ o 336,00€ in base al reddito percepito.
Quattordicesima per chi ha la doppia pensione
In caso di doppia pensione, ossia qualora si percepisca sia quella personale che quella di reversibilità, la quattordicesima viene riconosciuta solamente per la prima. Tuttavia, anche la pensione di reversibilità rientra nel calcolo dei redditi personali, quindi questa incide nella determinazione dell’importo della quattordicesima.
E nel caso in cui la somma delle due pensioni, così come pure degli altri redditi del pensionato, comportasse un superamento della soglia dei 13.405,08€, non si avrà diritto ad alcuna quattordicesima.
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