Nella determinazione del calcolo dell’assegno previdenziale concorrono diversi fattori, non ultimo l’età di accesso.
Confrontare due assegni previdenziali quasi mai fornisce dati attendibili: difficilmente è possibile riscontrare due importi identici di pensione, anche se si sono svolte le stesse mansioni e si accede con lo stesso numero di anni di contributi. Cerchiamo di capire perchè.
Rispondiamo alla domanda di una lettrice di Money.it che ci scrive:
“Buongiorno,
il 1 aprile 2022, con 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva e 59 anni di età anagrafica sarò collocata a riposo con interruzione unilaterale da parte dell’ente in cui lavoro.
Sempre il 1 aprile 2022, con 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva ma con 65 anni di età anagrafica anche la mia collega sarà collocata a riposo con interruzione unilaterale.
Tenuto conto che siamo inquadrate nello stesso livello giuridico/economico chiedo se anche il nostro assegno pensionistico sarà di pari importo?
Grazie.”
Pensioni con stessi contributi
La risposta al suo quesito è no, gli importi dei due assegni previdenziali saranno diversi. La sua collega avrà un importo più alto di pensione anche a fronte dello stesso inquadramento e dello stesso numero di anni di contributi versati.
Ad influenzare l’importo dell’assegno, almeno per quel che riguarda la quota contributiva della pensione (i contributi versati a partire dal 1 gennaio 1996 se il lavoratore non aveva almeno 18 anni di contributi versati a tale date, a partire dal 1 gennaio 2012 se il lavoratore il 31 dicembre 1995 aveva maturato i 18 anni di contributi), è anche l’età di accesso.
Per la quota contributiva della pensione, infatti, viene applicato al montante contributivo un coefficiente di trasformazione che è tanto più favorevole quanto più è alta l’età di accesso alla pensione. Alla sua collega, che accede con 65 anni, sarà applicato in sede di trasformazione della pensione il coefficiente del 5,220% mentre a lei, che accede a 59 anni sarà applicato quello del 4,399% (una differenza di poco meno di un punto percentuale).
Quello che non capisco è il provvedimento di collocamento a riposo d’ufficio nei suoi confronti, a 59 anni, visto che la pubblica amministrazione colloca a riposo d’ufficio obbligatoriamente al compimento dei 65 anni solo i dipendenti che hanno maturato il diritto alla pensione anticipata. Il pensionamento d’ufficio facoltativo, invece, è disposto per i dipendenti con almeno 62 anni di età che hanno maturato i requisiti di accesso alla pensione anticipata ma solo qualora vi sia una situazione di esubero.
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