Il decreto Semplificazioni, diventato legge, cambia le regole del pignoramento di immobili. Il debitore che vive nella casa dovrà andarsene solo dopo il decreto di trasferimento.
Il decreto Semplificazioni, diventato ormai legge, prevede una modifica sostanziale alla disciplina del pignoramento degli immobili dei debitori.
Dunque, la legge in questione va a cambiare l’articolo 560 del Codice di procedura civile in materia di custodia, stabilendo che tutte le tipologie di debitori ed i loro familiari hanno diritto a restare nell’immobile fino all’emissione del decreto di trasferimento.
Tuttavia, durante questo periodo, il debitore è tenuto a consentire che gli eventuali acquirenti visitino l’immobile, ma sempre in accordo con il custode della casa.
Il caso Bramini
Prima ancora di diventare legge, il decreto Semplificazioni prevedeva il ritocco dell’articolo 560 del Codice di procedura civile (sul modo della custodia) con lo scopo di fornire una tutela maggiore agli esecutati che al tempo stesso vantavano dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Questa volontà si ispirava ad un caso di cronaca divenuto noto come “il caso Bramini”, un imprenditore sottoposto a procedura fallimentare a cui avevano pignorato la casa nonostante vantasse un credito di ben 4 milioni di euro nei confronti della PA.
L’obiettivo del “ritocco” - che poi si è trasformato in una riscrittura totale - era quello di tutelare il proprietario dell’immobile da pignoramenti ingiustificati, specie perché la posizione debitoria si sarebbe potuta compensare con i crediti verso lo Stato.
Pignoramento: cosa cambia con il decreto Semplificazioni
Il decreto Semplificazioni è ormai legge. Tra le diverse novità introdotte, dobbiamo menzionare la totale riscrittura dell’articolo 560 del Codice di procedura civile (ben oltre il ritocco precedentemente previsto).
L’articolo in questione recita:
“l debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell’articolo 593. Ad essi è fatto divieto di dare in locazione l’immobile pignorato se non sono autorizzati dal giudice dell’esecuzione.”
Ora questa tutela è stata estesa a tutte le tipologie di debitori, e non solo ai debitori che vantano dei crediti nei confronti dello Stato.
In pratica la legge stabilisce che il debitore o i suoi familiari che vivono nell’immobile non ne perdono il possesso fino al decreto di trasferimento.
Tuttavia, durante questo periodo, il debitore dovrà concedere ai potenziali acquirenti di visitare l’immobile, sempre in accordo con il custode. Ciò significa che il giudice non può ordinare il rilascio dell’immobile pignorato prima del definitivo decreto di trasferimento.
Quando viene nominato un custode, egli ha il dovere di vigilare sulla corretta conservazione della casa e di tutte le pertinenze con la diligenza del buon padre di famiglia. Inoltre al debitore è sempre vietato dare la casa in locazione a terzi, salvo che ciò sia autorizzato dal giudice dell’esecuzione.
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