Pre-iscrizione cassa professionale o gestione separata INPS per i praticanti commercialisti?

Francesco Oliva

02/09/2015

I praticanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili hanno la possibilità di pre-iscriversi, per i 18 mesi del tirocinio professionale, alla cassa cui verseranno i contributi dopo l’iscrizione all’albo. Ma i compensi dei tirocinanti sono soggetti obbligatoriamente alla gestione separata INPS?

Pre-iscrizione cassa professionale o gestione separata INPS per i praticanti commercialisti?

I tirocinanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili hanno la possibilità di pre-iscriversi, per il periodo di tirocinio previsto, alla cassa professionale di riferimento (Cassa Commercialisti per i dottori e cassa ragionieri per gli esperti contabili). Negli ultimi anni però sono sorti parecchi dubbi interpretativi circa l’obbligo di assoggettare i compensi dei praticanti alla gestione separata INPS professionisti senza cassa. Ecco il quadro normativo.

Pre-iscrizione cassa professionale Commercialisti ed Esperti Contabili

L’istituto della pre-iscrizione è stato introdotto nel 2007 dalla Cassa Nazionale dei Dottori Commercialisti (CNAPDC) per consentire a coloro che svolgono il periodo di praticantato professionale, obbligatorio per l’accesso all’esame di abilitazione, l’ottenimento di una copertura previdenziale anche durante i primissimi anni di attività. Successivamente l’istituto è stato mutuato dalla Cassa dei Ragionieri (CNPR) per «assorbire» gli Esperti Contabili. Questi ultimi, tuttavia, hanno la facoltà di optare tra la pre-iscrizione alla CNAPDC o alla CNPR a seconda che decidano o meno di proseguire il tirocinio dopo il conseguimento della laurea specialistica (passando in questo modo dalla sezione B alla sezione A del registro dei praticanti tenuto presso l’ordine). La pre-iscrizione alla cassa professionale consente di accumulare annualità di iscrizione utili a tutti gli effetti ai fini previdenziali, a condizione che, ottenuta l’abilitazione all’albo professionale, ci si iscriva alla cassa medesima.

Preiscrizione Commercialisti ed Esperti Contabili alla Cassa: requisiti

Possono pre-iscriversi alla cassa professionale:

  • i praticanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili che si accingono a svolgere il tirocinio professionale utile ai fini dell’accesso all’esame di Stato;
  • i praticanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili che hanno svolto il tirocinio
    nel limite dei cinque anni successivi alla data di iscrizione al registro dei praticanti (quindi chi si iscrive al registro nel 2015 può retrodatare la propria pre-iscrizione sino al 2020).

La condizione necessaria per l’ottenimento della pre-iscrizione è che per la stessa attività non siano iscritti, o lo siano stati, ad altro ente di previdenza obbligatoria, comprendendo la Gestione Separata INPS professionisti senza cassa. E su quest’ultimo punto si concentrano parecchi dubbi interpretativi.

Gestione Separata INPS obbligatoria per i praticanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili?

A questo punto occorre chiedersi se i praticanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili abbiano l’obbligo di aprire una posizione presso la Gestione Separata INPS se il compenso (rimborso spese) venga percepito attraverso una collaborazione con partita iva, pratica particolarmente diffusa dall’avvento del regime dei minimi in poi.
La risposta è articolata. Cosa significa? In realtà l’apertura della partita iva contrasta con lo status di praticante, qualsiasi sia la professione. Si tratta però, nella prassi degli ultimi anni, di un habitué. L’apertura di una partita iva comporta, in assenza di una cassa professionale di riferimento cui versare la relativa contribuzione, l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS.
Tuttavia se un praticante Dottore Commercialista e/o Esperto Contabile:

  • apre la partita iva durante il praticantato professionale;
  • versa i contributi a titolo di pre-iscrizione alla cassa professionale di competenza;
  • si iscrive definitivamente alla cassa una volta ottenuta l’abilitazione;

allora non è soggetto alla Gestione Separata INPS poiché i contributi versati durante il tirocinio professionale daranno pieno diritto alla maturazione del trattamento previdenziale della cassa professionale.

Cosa succede se un praticante non ottiene l’abilitazione o non si iscrive alla cassa?

Nel caso in cui, invece, un praticante non completi l’iter succitato allora i contributi versati a titolo di pre-iscrizione non potranno essere utilizzati ai fini pensionistici e ne potrà essere richiesta la restituzione.
Attenzione però! In questo caso occorre presentare appena possibile un’istanza di autotutela all’ufficio INPS di competenza (in base alla propria residenza) con la quale:

  • si chiede di poter versare i contributi inadempiuti all’epoca per incertezza sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo così come previsto dall’articolo 116, comma 15, lettera a) della legge 388/2000 e chiarito dal messaggio INPS 821 del 15 gennaio 2014;
  • si dichiara di non avere altri debiti contributivi diversi dalla fattispecie in esame.

Si tratta, evidentemente, di una materia complessa e che richiederebbe un intervento normativo che consenta di definire con maggiore chiarezza e semplicità lo status di praticante Dottore Commercialista ed Esperto Contabile ed il relativo trattamento fiscale e previdenziale.

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