Professione commercialista: responsabilità civile, amministrativa e penale

Francesco Oliva

10 Dicembre 2015 - 22:13

Quali sono i profili di responsabilità civile, amministrativa e penale del Commercialista? Ecco la guida alle responsabilità professionali, spesso troppo ignorate da clienti e istituzioni.

Professione commercialista: responsabilità civile, amministrativa e penale

Professione commercialista ed esperto contabile: quali sono i profili di responsabilità civile, amministrativa e penale?
La giurisprudenza italiana sta allargando sempre di più il perimetro delle responsabilità in capo al commercialista, e se questa tendenza si considera congiuntamente alla schizofrenica legislazione amministrativa, fiscale e penale degli ultimi anni, la situazione diventa particolarmente rilevante.

Fino a pochi anni fa, infatti, i commercialisti, gli esperti contabili e i consulenti del lavoro dovevano compiere errori enormi per poter incorrere in un risarcimento danni, mentre oggi è sufficiente una colpa lieve, senza dimenticare le implicazioni di carattere penale.

Ecco una breve guida ai profili di responsabilità civile, amministrativa e penale della professione di commercialista ed esperto contabile.

Responsabilità civile del Commercialista

Il commercialista svolge la propria attività sottoscrivendo un contratto di prestazione d’opera intellettuale, disciplinato dagli articoli 2230 e seguenti del codice civile.
Il legislatore civilistico richiede al professionista una diligenza propria delle «regole della correttezza», e comunque ben al di là della «diligenza del buon padre di famiglia».

In merito alla responsabità civile del commercialista, la norma civilistica di riferimento è l’articolo 2236 c.c.:

«Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave

Ciò comporta una responsabilità civile attenuta per il commercialista che svolge attività professionali particolarmente complesse e per questo suscettibili di un certo margine di errore («problemi tecnici di speciale difficoltà»).
In tutti gli altri casi, il commercialista risponde, di norma, sia per dolo che per colpa anche lieve.

Responsabilità amministrativa del commercialista

La responsabilità amministrativa del commercialista è disciplinata innanzitutto dal Decreto Legislativo numero 472/1997 che opera la seguente distinzione:

  • responsabilità diretta esclusiva, qualora il consulente sia colui che ha commesso la violazione;
  • responsabilità esclusiva in luogo dell’esecutore della violazione (si pensi al contribuente indotto in errore dal professionista);
  • responsabilità in concorso con altri.

Il commercialista potrà quindi essere chiamato a rispondere se agisce con dolo o colpa (grave o lieve).
A questo proposito giova ricordare come il Decreto Legislativo 203/1998, modificando il D.Lgs. 472/97, abbia precisato che “le violazioni commesse nell’esercizio dell’attività di consulenza tributaria e comportanti la soluzione di problemi di speciale difficoltà sono punibili solo in caso di dolo o colpa grave”.

Responsabilità penale del commercialista

I profili di responsabilità del commercialista assumono rilievo anche in campo penale, con particolare riferimento alla responsabilità del professionista per concorso nei reati.
In particolare, la normativa penale italiana prevede che per aversi concorso di persone nel reato devono sussistere le seguenti condizioni:

  • pluralità di agenti;
  • realizzazione di un fatto di reato;
  • contributo causale di ciascun soggetto alla realizzazione di esso;
  • la volontà di cooperare alla commissione del reato.

Di conseguenza, la responsabilità penale del commercialista titolo di concorso di persone nel reato sussiste solo in caso di dolo.
Non si può parlare, invece, di concorso di persone nel reato se il commercialista ha agito esclusivamente su elementi forniti dal cliente o si limiti comunque ad un «semplice atteggiamento passivo, sussistendo la sola scienza del fatto che altri stiano per commettere reato».

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