Il MEF e l’Agenzia delle Entrate hanno stabilito una proroga di un mese per l’avvio della procedura di collaborazione volontaria: la scadenza per la voluntary disclosure è ora fissata al 30 Ottobre.
Con il provvedimento n. 2015/116808 emanato lo scorso 14 Settembre, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito una proroga della scadenza dei termini di un mese per accedere alla voluntary disclosure: il nuovo termine per aderire alla procedura di collaborazione volontaria per il rientro dei capitali dall’estero è ora fissato al 30 Ottobre 2015.
Dopo una iniziale opposizione, il MEF e l’Agenzia delle Entrate sono tornati sui loro passi e hanno concesso la proroga per l’accesso alla procedura di collaborazione volontaria soprattutto nella speranza di racimolare maggiori denari rispetto a quelli ottenuti finora dalla voluntary disclosure che, viste le scarse adesioni (circa 14.000 contribuenti) ottenute finora, non può certo considerarsi una misura fiscale di successo e ha lasciato l’amaro in bocca ai tecnici del MEF che si aspettavano maggiori entrate da questo strumento.
Proroga della voluntary disclosure: per che cosa vale
Con il provvedimento emanato ieri, l’Agenzia delle Entrate ha deciso di prorogare di un mese i termini per presentare non la vera e propria istanza per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria ma per l’invio della relazione e della documentazione di accompagnamento che deve obbligatoriamente corredare la domanda per accedere alla voluntary disclosure.
La decisione è stata presa soprattutto a seguito delle recenti misure fiscali emanate riguardo al raddoppio dei termini per l’accertamento e al recente rilascio del waiver svizzero per l’accesso alla procedura di rientro dei capitali dall’estero.
Come si legge, infatti, nella nota diramata dall’Agenzia delle Entrate:
«l’Agenzia tiene conto delle difficoltà che i contribuenti potrebbero incontrare nel reperire la documentazione e le informazioni relative ad annualità per le quali è scaduto il termine per l’accertamento, che, ai fini della causa di non punibilità prevista dalla procedura di collaborazione volontaria, possono essere considerate oggetto della procedura di collaborazione volontaria»
In altri termini:
- fino al 30 settembre 2015 i contribuenti potranno presentare la domanda per accedere alla procedura di collaborazione volontaria per il rientro dei capitali dall’estero;
- la relazione di accompagnamento e la documentazione relativa ai capitali illecitamente detenuti all’estero e precedentemente non dichiarati al fisco potrà, invece, essere presentata entro 30 giorni dalla data di presentazione della prima o unica istanza. Ciò significa che i contribuenti che decideranno di accedere alla voluntary disclosure nelle restanti due settimane di Settembre, avranno 30 ulteriori giorni di tempo, dal momento di presentazione dell’istanza, per produrre la documentazione a corredo; il termine ultimo del 30 ottobre vale, quindi, in realtà, per le sole istanze presentate il 30 settembre;
Casi di non punibilità
Con lo stesso provvedimento l’Agenzia delle Entrate ha chiarito anche che gli imponibili, le imposte e le ritenute, collogati alle attività dichiarate nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria, per cui sia scaduto il termine per l’accertamento, devono o dovranno comunque essere segnalati nella relazione e nella documentazione, solo in tal modo sarà possibile comprenderli tra i capitali oggetto della procedura di voluntary disclosure per i quali è prevista la non punibilità.
Proprio per questo potrebbe diventare necessario integrare le relazioni già presentate: i contribuenti che, quindi, pur avendo già presentato la documentazione di accompagnamento e la relativa documentazione, vogliano includere nella procedura di voluntary disclosure anche redditi imponibili, imposte e ritenute per i quali è scaduto il termine per l’accertamento e che siano comunque collegati alle attività dichiarate nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria, potranno disporre di ulteriori 30 giorni di tempo, dal momento della diffusione del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (14 Settembre 2015), per farlo.
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