Quando si rischia il carcere? Le novità della riforma penitenziaria

Stefania Manservigi

21 Marzo 2018 - 16:38

Via libera del Consiglio dei Ministri sulla riforma dell’ordinamento penitenziario. In attesa dell’ok delle commissioni parlamentari, ecco le novità.

Quando si rischia il carcere? Le novità della riforma penitenziaria

La riforma dell’ordinamento penitenziario ha ricevuto nei giorni scorsi il via libera del Consiglio dei Ministri ma, come ha sottolineato il ministro della Giustizia Andrea Orlando, nonostante tutte le preoccupazioni diffuse, non sarà una «riforma salvaladri».

«E’ una riforma importante che rivede l’ordinamento penitenziario. Le pene dei ladri le abbiamo aumentate rispetto a quelle che c’erano»

spiega Orlando, per rassicurare tutti coloro che sono convinti che, d’ora in poi, ci saranno più delinquenti a piede libero.

La riforma prevede una maggiore possibilità per i detenuti di accedere alle misure alternative al carcere anche per chi ha un residuo di pena da scontare inferiore ai 4 anni. La valutazione sarà tuttavia sempre di competenza del magistrato di sorveglianza, e saranno escluse da questa possibilità le condanne eseguite sulla base del 41-bis.

Questa è sicuramente una delle principali novità in arrivo con la riforma dell’ordinamento penitenziario, ma non è l’unica. Vediamo di seguito tutte le novità.

Gli obiettivi della riforma

Quali sono gli obiettivi della riforma dell’ordinamento penitenziario che, da molti, è stata additata come una riforma svuota carceri?

Innanzitutto l’obiettivo principale è quello di adeguare l’ordinamento penitenziario (il cui ultimo aggiornamento risale al 1975) ai successivi orientamenti della giurisprudenza della Corte Costituzionale, della Corte di Cassazione e delle Corti europee. A questo proposito con le nuove regole il legislatore ha cercato di ridurre il ricorso al carcere favorendo soluzioni che, senza mettere a rischio la sicurezza della collettività, si rifacciano sempre al principio sancito dall’articolo 27 della Costituzione.

Le principali novità della riforma mirano a realizzare i seguenti fini:

  • ridare efficienza al sistema penitenziario attraverso una razionalizzazione delle attività degli uffici preposti alla gestione dello stesso, in modo tale da ridurre i tempi procedimentali e risparmiare sui costi;
  • ridurre il sovraffollamento delle carceri in due modi: assegnando formalmente la priorità del sistema penitenziario italiano alle misure alternative al carcere e favorendo il reinserimento sociale in modo da arginare il fenomeno della recidiva;
  • valorizzare il ruolo della Polizia Penitenziaria, assegnando alla stessa nuove competenze.

Il decreto è suddiviso in 6 parti che sono dedicate alla riforma dell’assistenza sanitaria, alla semplificazione dei procedimenti, all’eliminazione di automatismi e preclusioni nel trattamento penitenziario, alle misure alternative, al volontariato e alla vita penitenziaria.

Le novità della riforma: quando si rischia il carcere e quando no

Come abbiamo già anticipato, la principale novità della riforma dell’ordinamento penitenziario è quella di prevedere la possibilità di accedere alle misure alternative anche a chi ha un residuo di pena da scontare inferiore 4 anni. Tale possibilità non viene però data in automatico: sarà sempre il giudice di sorveglianza a decidere, caso per caso, restando preclusa la possibilità di usufruire di queste misure a chi è condannato in base al 41-bis.

Le novità non sono però finite qui: non viene implementato solo il ricorso a questo tipo di misura ma il detenuto che ottiene la possibilità di usufruire dell’affidamento in prova ai servizi sociali in alternativa al carcere, viene inserito in un piano di trattamento individuale e dovrà quindi assumersi determinati impegni per attenuare le conseguenze del reato e adoperarsi a favore della vittima.

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