Il Reddito di Cittadinanza non sempre si riduce quando si inizia a lavorare: ci sono dei casi in cui le due prestazioni sono compatibili al 100%.
Il Reddito di Cittadinanza è compatibile ma non cumulabile con l’attività lavorativa: questo significa che nel caso in cui anche un solo componente del nucleo familiare dovesse trovare lavoro l’importo del sostegno mensile si riduce.
La regola vuole che il reddito percepito grazie al nuovo lavoro impatti all’80% sul reddito familiare; qui trovate una guida con tutti i passaggi utili per calcolare di quanto si riduce il Reddito di Cittadinanza in caso di nuova attività lavorativa.
Va detto, però, che non sempre il Reddito di Cittadinanza si abbassa in caso di nuovo lavoro. Ci sono delle tipologie di attività lavorative, infatti, che non comportano alcuna riduzione del sostegno in quanto sono compatibili al 100%.
Ci sono, quindi, dei lavori che è possibile fare per non abbassare l’importo del Reddito di Cittadinanza; vediamo di quali si tratta.
Reddito di Cittadinanza: quali attività lavorative non abbassano l’importo
Ci sono diverse tipologie di attività lavorative che non solo non abbassano l’importo del Reddito di Cittadinanza, essendo così compatibili al 100%, ma non vanno neppure comunicate all’Inps.
La regola vuole che - eccetto quelle di cui vi parleremo di seguito - le attività lavorative debbano essere comunicate entro 30 giorni dall’avvio utilizzando il modello SR181 e indicando il reddito presunto per l’anno solare di avvio dell’attività.
Vanno comunicati sia i redditi da attività da lavoro autonomo che dipendente, come pure l’avvio di un’attività di impresa individuale o di partecipazione.
L’unica eccezione è rappresentata dalle forme di attività lavorativa elencate di seguito:
- redditi derivanti da attività socialmente utili: come da definizione data dall’Inps, si tratta di tutte quelle “attività che hanno come oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante l’utilizzo di particolari categorie e di soggetti”. Possono svolgere queste attività i percettori di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, quali i disoccupati, come pure i disoccupati con più di 60 anni che non hanno ancora maturato il diritto al pensionamento;
- tirocini: in realtà quando si parla di tirocinio non si deve pensare ad un rapporto di lavoro subordinato. È più corretto, infatti, parlare di un’esperienza temporanea di formazione, durante la quale si vanno acquisire competenze pratiche e professionali. Al tirocinante viene comunque riconosciuto un compenso, il quale appunto non va ad influire sull’importo mensile del Reddito di Cittadinanza visto che le due misure sono pienamente cumulabili;
- servizio civile: si tratta della scelta volontaria di dedicare alcuni mesi della propria vita al servizio di difesa, non armata e non violenta della patria. Si tratta di un’importante occasione di formazione e crescita professionale per i giovani, ai quali spetta un compenso di 14,65€ netti giornalieri, per un totale di 439,50€ mensili. Compenso che non va comunicato all’Inps e di conseguenza non abbassa l’importo del Reddito di Cittadinanza;
- lavoro accessorio: si tratta di quella tipologia di prestazioni lavorative che non sono riconducibili ad un contratto poiché svolte in modo saltuario. Oggi il lavoro accessorio è retribuito con Libretto Famiglia dell’Inps. Secondo quanto previsto dalla normativa in vigore, un collaboratore può effettuare prestazioni di lavoro accessorio fino a percepire, considerando la totalità dei suoi committenti, una somma non superiore ai 7.000,00€ nel corso dell’anno solare.
Queste le uniche attività “lavorative” che sono cumulabili interamente con il Reddito di Cittadinanza e permettono, quindi, di aumentare le proprie entrate mensili senza dover subire una riduzione del sostegno.
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