RdC: attenzione alle comunicazioni obbligatorie all’INPS, si rischia il penale

Antonio Cosenza

19/02/2021

Gli obblighi previsti dalla normativa del Reddito di Cittadinanza non vanno sottovalutati: in alcuni casi chi non li rispetta rischia il penale.

RdC: attenzione alle comunicazioni obbligatorie all’INPS, si rischia il penale

Con la domanda del Reddito di Cittadinanza ci si impegna a rispettare una serie di obblighi, tra i quali figura anche la comunicazione tempestiva all’INPS di eventuali variazioni di redditi e patrimoni che potrebbero avere impatto sull’assegno.

Un impegno importante in quanto in assenza di tali comunicazioni ci si espone al rischio di reato. Il decreto 4/2019, convertito dalla legge 26/2019, nell’articolo 7 recita così:

L’omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché’ di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio [...] è punita con la reclusione da uno a tre anni.

Un rischio molto grande e nel caso di un accertamento da parte dell’INPS non ci si potrà giustificare dicendo che non si era a conoscenza di quest’obbligo. Ignorantia iuris non excusat; per questo motivo è importante fare chiarezza su cosa deve comunicare all’INPS chi prende il Reddito di Cittadinanza, ricordando che questo obbligo riguarda tutti i componenti del nucleo familiare, non solo il richiedente.

Reddito di Cittadinanza: cosa è obbligatorio comunicare all’INPS

Gli obblighi dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza vengono descritti in quello che è il modello che questi devono utilizzare per effettuare la comunicazione, ossia il COM-Esteso (SR-181).

Nel dettaglio, questo stabilisce che è obbligatoria effettuare la comunicazione (avvalendosi dell’intermediazione di un CAF o di un patronato), nel caso di:

  • variazioni della situazione lavorativa nelle forme di avvio di un’attività di lavoro dipendente, autonomo e di impresa individuale o di partecipazione, intervenute in corso di fruizione del RdC/PdC. Occorre comunicare il reddito previsto per l’anno solare di avvio di attività. Esclusivamente nel caso del reddito da lavoro autonomo o d’impresa la comunicazione deve essere rinnovata trimestralmente entro il 15° giorno successivo al termine di ciascun trimestre solare con l’indicazione del reddito percepito.
  • reddito presunto per l’anno solare successivo, nel caso in cui l’attività di lavoro già comunicata si protragga nel corso di tale anno. In questo caso la compilazione del suddetto modulo deve avvenire entro il 31 gennaio.
  • sopravvenienza nel nucleo familiare, successivamente alla domanda, di componenti in stato detentivo o ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o in altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione, come pure la cessazione dello stato di detenzione o ricovero;
  • dimissioni volontarie dal lavoro, eccetto quelle per giusta causa. Come detto in precedenza, quest’obbligo vale per tutti i componenti del nucleo familiare.
  • entro 15 giorni bisogna comunicare ogni variazione del patrimonio immobiliare che comporta la perdita dei requisiti economici e ogni variazione relativa al possesso di beni durevoli;
  • acquisto di autoveicoli, motoveicoli, imbarcazioni, che non rispettino i requisiti previsti dalla norma;
  • entro il 31 gennaio di ogni anno, le variazioni del patrimonio mobiliare che comporta la perdita dei requisiti (clicca qui per approfondire). Entro il mese di gennaio, quindi, bisogna comunicare all’INPS se la giacenza media dell’anno precedente (non indicato quindi nella DSU) ha certificato il superamento dei requisiti;
  • entro 15 giorni dall’acquisizione del possesso di somme o valori superiori alle soglie previste per il patrimonio mobiliare, a seguito di donazione, successione o vincite.

Ma non finiscono qui le comunicazioni obbligatorie. Bisogna, infatti, dare comunicazione di eventuali variazioni nel nucleo familiare. Qualora la composizione dovesse essere differente rispetto a quella indicata nell’ultima DSU, il nucleo familiare dovrà presentare un nuovo ISEE e - eccetto nel caso in cui la variazione dipenda da nascita o morte - una nuova domanda del Reddito di Cittadinanza. Questo va fatto entro due mesi dalla variazione.

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