Quando l’importo del Reddito di Cittadinanza è più basso? Bisogna guardare sia all’Isee che alla situazione economica attuale.
Se l’importo del Reddito di Cittadinanza è basso dipende dai redditi percepiti dalla famiglia. È risaputo, infatti, che il Reddito di Cittadinanza costituisce una mera integrazione del reddito familiare, e quindi l’importo è tanto più basso quanto questo è maggiore.
Ma quali sono le “voci” che abbassano l’importo del Reddito di Cittadinanza? Va detto che per valutare il reddito della famiglia, in base al quale effettuare il calcolo del Reddito di Cittadinanza, l’Inps tiene conto sia della situazione reddituale riferita ai due anni prima (in base all’Isee) che di quella attuale, considerando dunque redditi e prestazioni assistenziali in corso di godimento.
Detto questo, possiamo fare chiarezza su quali sono le voci che abbassano l’importo del Reddito di Cittadinanza, così da farsi un’idea del perché si prende una certa cifra quando invece si sperava in una più elevata.
Reddito di Cittadinanza: quali voci incidono sull’Isee
Come prima cosa è bene capire quali sono le voci che hanno incidenza sull’Isee e quindi vanno ad impattare sul valore del Reddito di Cittadinanza.
In particolare, se per capire se si ha diritto al Reddito di Cittadinanza si guarda a tutto il valore Isee (che non deve essere superiore ai 9.360,00€) per il calcolo dell’importo si prende solamente l’ISR, ossia l’indicatore della situazione reddituale. Questo si calcola:
- sommando tutti i redditi di tutti i componenti del nucleo familiare. Come anticipato, per l’Isee ordinario si guarda ai redditi relativi al secondo anno solare precedente alla presentazione della dichiarazione. Nel caso dell’Isee corrente, invece, si prendono in considerazione i redditi riferiti all’anno precedente;
- sottraendo, fino a concorrenza, le spese o franchigie della famiglia.
Nel dettaglio, per il calcolo dell’ISR si prendono in considerazione i seguenti redditi:
- reddito complessivo a fini Irpef;
- redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d’imposta;
- altri redditi esenti da imposte;
- redditi da lavoro dipendente all’estero tassati esclusivamente nello stato estero;
- proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali è obbligatoria la dichiarazione Iva;
- assegni effettivamente percepiti per il mantenimento di figli;
- trattamenti di assistenza, di previdenza e indennità, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, se non già inclusi nel reddito complessivo Irpef e se non legati ad una condizione di disabilità;
- redditi fondiari relativi ai beni non affittati soggetti a Imu;
- redditi relativi agli immobili all’estero non affittati soggetti alla disciplina Ivie, non indicati nel reddito complessivo Irpef;
- reddito figurativo delle attività finanziarie: questo reddito si determina applicando al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare (escludendo solo depositi e conti correnti bancari e postali), il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro; se inferiore, si applica il tasso di interesse legale vigente al 1° gennaio maggiorato di un punto percentuale;
- reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza, per i coniugi cittadini italiani iscritti all’Aire.
Ad esempio, incidono sull’Isee - e quindi sull’importo del Reddito di Cittadinanza - i redditi da lavoro, le pensioni (compresi gli assegni assistenziali riconosciuti per invalidità) e i bonus famiglia. Ricordiamo poi che anche se il Reddito di Cittadinanza va nell’Isee, questo non incide sull’importo dello stesso.
Contribuiscono, invece, a ridurre l’ISR e dunque ad aumentare l’importo del Reddito di Cittadinanza, spese come:
- assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge, anche se residente all’estero, in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- assegni destinati al mantenimento dei figli;
- assegni periodici effettivamente corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi con l’altro genitore (non coniugato o separato), in assenza di un provvedimento dell’autorità giudiziaria che ne stabilisca l’importo;
- spese sanitarie per disabili;
- spese per l’acquisto di cani guida;
- spese sostenute per servizi di interpretariato per sordi;
- spese mediche e di assistenza specifica per i disabili deducibili in dichiarazione dei redditi, fino ad un massimo di 5mila euro;
- redditi agrari relativi alle attività svolte, anche in forma associata, dai produttori agricoli titolati di partita Iva, obbligati alla presentazione della relativa dichiarazione;
- quota pari al 20% dei redditi da lavoro dipendente e assimilati, fino ad un importo massimo di 3mila euro;
- quota pari al 20% dei redditi di pensione o dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari percepiti da amministrazioni pubbliche, fino ad un importo massimo di mille euro;
- il valore del canone di affitto annuo, nel caso in cui il nucleo familiare risieda in un’abitazione in affitto, per un importo massimo di 7mila euro, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo.
Reddito di Cittadinanza: quali voci ne riducono l’importo
Come anticipato, però, per il calcolo del Reddito di Cittadinanza non si guarda solamente alla situazione riferita ai due anni prima (un anno prima nel caso dell’Isee corrente).
Si tiene conto, infatti, anche dei redditi in corso di percezione. Ad esempio, si guarda ai redditi percepiti per l’avvio di un’attività lavorativa successivamente al riconoscimento della prestazione. Nel dettaglio, i redditi da lavoro - che devono essere comunicati entro un mese dall’avvio dell’attività - impattano all’80% sul reddito familiare.
Lo stesso vale per le prestazioni assistenziali riconosciute in un secondo momento e non comprese nell’Isee. Queste non vanno comunicate (in quanto vengono sempre erogate dall’Inps e dunque l’istituto è informato in tempo reale) ma vanno ad incidere, abbassandolo, sull’importo del Reddito di Cittadinanza. È il caso, ad esempio, del bonus per il terzo figlio, come pure della NASpI. L’unica eccezione è rappresentata dal bonus bebè (di cui, ai fini del Reddito di Cittadinanza, non si tiene conto).
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