Reddito di Cittadinanza: anche chi inizia a lavorare durante il mese di sospensione può fare domanda di rinnovo? Facciamo chiarezza.
Reddito di Cittadinanza: possono rinnovarlo anche coloro che durante il periodo di sospensione trovano lavoro? Per il Reddito di Cittadinanza si avvicina la scadenza dei 18 mesi, al termine dei quali i beneficiari che soddisfano ancora i requisiti reddituali e patrimoniali previsti dalla normativa possono fare richiesta di rinnovo.
Tuttavia, la normativa stabilisce che per presentare una seconda domanda del Reddito di Cittadinanza bisogna aspettare un mese dalla sospensione del beneficio. In questo mese potrebbe succedere di tutto, ad esempio che uno dei componenti del nucleo familiare trovi un lavoro.
Qualora ciò fosse successo nel corso del periodo di fruizione del Reddito di Cittadinanza, il nucleo familiare ne avrebbe dovuto dare comunicazione all’INPS utilizzando il modello SR181. Cosa succede, invece, nel caso in cui l’attività lavorativa viene avviata durante il mese di sospensione del beneficio? Facciamo chiarezza.
Reddito di Cittadinanza: spetta il rinnovo a chi inizia a lavorare durante il mese di sospensione?
Come prima cosa è bene sottolineare che in determinate circostanze il Reddito di Cittadinanza spetta anche a chi lavora. L’importante è che nonostante i redditi derivanti dall’attività lavorativa il nucleo familiare sia al di sotto delle soglie reddituali previste dalla normativa.
Sia l’indicatore ISEE che il reddito familiare, quindi, devono essere inferiori a quanto previsto; solo in queste circostanze il nucleo familiare dove ci sono persone che lavorano può percepire il RdC.
Ciò permette di fare una valutazione caso per caso: ci sono persone che lavorano ma percepiscono uno stipendio molto basso e quindi non sufficiente per il sostentamento di tutta la famiglia. Per questo motivo, specialmente nei nuclei familiari numerosi, non è escluso che anche chi lavora possa essere percettore del Reddito di Cittadinanza.
Per la stessa motivazione, non è escluso che coloro che trovano lavoro durante il mese di sospensione abbiano comunque diritto al Reddito di Cittadinanza.
Qualora questi ne soddisfino ancora i requisiti economici potranno fare la nuova domanda. Tuttavia, dal momento che si presuppone che con l’inizio dell’attività lavorativa il reddito familiare sia aumentato, l’importo del beneficio dovrebbe essere più basso rispetto a quanto erogato nelle precedenti diciotto mensilità.
Rinnovo Reddito di Cittadinanza: cosa deve fare chi trova lavoro durante il mese di sospensione
Mentre chi trova lavoro durante il periodo di fruizione del Reddito di Cittadinanza deve darne comunicazione - entro 30 giorni dall’evento - presentando il modello SR181, quando l’attività lavorativa viene avviata durante il mese di sospensione c’è una diversa procedura da seguire.
In particolare, vanno seguite le stesse indicazioni per coloro che quando fanno domanda del RdC hanno un componente che ha avviato un’attività lavorativa che non viene rilevata nell’ISEE.
Nel dettaglio, ciò avviene quando:
- la DSU è stata presentata tra il 1° gennaio e il 31 agosto 2020 e sono state avviate attività lavorative (come dipendenti ma anche come autonomi) nel periodo successivo al 1° gennaio 2018;
- la DSU è stata presentata tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2020 e sono state avviate attività lavorative nel periodo successivo al 1° gennaio 2019.
Considerando che nel caso di coloro che ad ottobre faranno domanda di rinnovo l’ISEE è stato rilasciato nei primi mesi dell’anno (in caso contrario l’erogazione sarebbe stata bloccata), questa procedura va seguita per tutte le attività lavorative avviate dopo il 1° gennaio 2018.
Nel dettaglio, questi nel presentare la nuova domanda devono indicare il Quadro E, allegando anche il modello SR182 con cui si dà comunicazione di quanto percepito dalla nuova attività lavorativa.
Dalla valutazione congiunta di ISEE e moduli SR180 (domanda RdC) e SR182 ne risulterà se il nucleo familiare è ancora nelle condizioni di percepire il RdC.
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