Il Reddito di Cittadinanza viene tolto ai nuclei familiari numerosi che non si presentano alla convocazione del centro per l’impiego. Per la decadenza, infatti, è sufficiente l’assenza di tre o più persone.
In alcuni casi già alla prima assenza alla convocazione da parte del centro per l’impiego per la firma del Patto per il Lavoro può scattare la perdita del Reddito di Cittadinanza.
È molto importante fare chiarezza su questo aspetto: l’assenza alla convocazione del centro per l’impiego, infatti, non solo può comportare la decadenza del Reddito di Cittadinanza ma impedisce anche al nucleo familiare di farne nuovamente domanda per i successivi 18 mesi, che si riducono a 6 mesi per i nuclei familiari con minori o disabili.
Solitamente, infatti, la prima assenza alla convocazione dei centri per l’impiego non viene sanzionata con la decadenza del beneficio, bensì con la decurtazione di una sola mensilità. Il problema, però, riguarda i nuclei familiari più numerosi, i quali rischiano di pagare cara anche la prima assenza.
Reddito di Cittadinanza: quando viene tolto alla prima assenza al centro per l’impiego
Come noto, dopo il rilascio del Reddito di Cittadinanza il nucleo familiare intraprende un percorso di politica attiva che può essere avviato presso il centro per l’impiego competente nella propria area di residenza. Qui bisognerà firmare il cosiddetto Patto per il Lavoro, obbligatorio per tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare eccetto per coloro che rientrano nelle categorie esonerate o escluse.
Il centro per l’impiego riceve direttamente dall’Inps i nominativi delle persone da contattare per il primo appuntamento. Lo stesso vale per i servizi sociali del Comune nel caso della firma del cosiddetto Patto per l’inclusione sociale.
Il meccanismo con cui l’Inps individua i componenti del nucleo familiare da convocare è piuttosto complicato: vi basti sapere che, a seconda dei casi, potrebbe non essere convocato nessuno, oppure potrebbero anche essere convocati uno o più componenti del nucleo. Fermo restando, e questo lo consigliamo a tutti, l’obbligo per i componenti maggiorenni non esonerati o esclusi di sottoscrivere la DID presso il centro per l’impiego entro 30 giorni dal rilascio del Reddito di Cittadinanza.
Ebbene, vediamo cosa dice la normativa rispetto alle sanzioni per chi non risponde alla convocazione del centro per l’impiego, o anche dei servizi sociali del Comune, senza un giustificato motivo. Nel dettaglio, l’articolo 7 del decreto 4/2019 stabilisce che “in caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni [...] da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni”:
- la decurtazione di una mensilità del beneficio economico in caso di prima mancata presentazione;
- la decurtazione di due mensilità alla seconda mancata presentazione;
- la decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.
Leggendo questo articolo ci siamo chiesti: cosa succede se la convocazione avviene contestualmente nei riguardi di due o più componenti del nucleo familiare? Si applica per entrambi la prima sanzione oppure si considera una prima, seconda e terza mancata presentazione? L’articolo 7 non chiarisce del tutto questo dubbio, ma guardando a come sta agendo l’Inps in questi mesi possiamo darvi una risposta definitiva.
L’Inps, infatti, sta dando l’interpretazione più penalizzante, ossia quella per cui in caso di mancata presentazione da parte di due componenti si applica sia la prima che la seconda sanzione. Di conseguenza, quando a non presentarsi all’appuntamento sono tre o più componenti del nucleo, anche in caso di convocazione nella stessa giornata, il Reddito di Cittadinanza decade.
Esempio pratico
Prendiamo come esempio il nucleo familiare composto da Tizio e Caio. Entrambi vengono convocati al centro per l’impiego per il giorno 21 maggio, ma questi non si presentano. I motivi della mancata presentazione potrebbero essere diversi: ad esempio, potrebbe essere successo che i contatti indicati nella domanda non sono aggiornati e quindi questi non hanno ricevuto la convocazione.
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Secondo quanto indicato dal decreto 4/2019 c’erano due diverse ipotesi interpretative. La prima è quella per cui sia per Tizio che per Caio si considerasse una prima assenza alla convocazione, con la conseguenza di:
- decurtazione di una mensilità per Tizio;
- decurtazione di una mensilità per Caio.
In totale, quindi, l’Inps avrebbe provveduto alla decurtazione di due mensilità.
La seconda interpretazione, che è quella che sta utilizzando l’Inps, prevede invece che per Tizio si considera la prima assenza, mentre per Caio la seconda. Si guarda, quindi, non alla persona ma al complesso del nucleo familiare. Di conseguenza, la sanzione prevista è:
- decurtazione di una mensilità per Tizio;
- decurtazione di due mensilità per Caio.
In totale, quindi, sono tre le mensilità del Reddito di Cittadinanza non pagate.
Per lo stesso motivo, quando a non presentarsi alla convocazione sono tre o più persone, si applica anche la sanzione prevista per la terza mancata presentazione, ovvero la decadenza del beneficio con l’impossibilità di presentare una nuova domanda per un periodo che varia dai 6 ai 18 mesi.
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