Il reddito di emergenza chiede di soddisfare determinati requisiti reddituali, ma prevede anche delle incompatibilità.
Con il decreto Sostegni è stato rinnovato il reddito di emergenza per 3 mensilità, ed in particolare per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021. Come nelle precedenti edizioni il sussidio richiede il rispetto di determinati requisiti patrimoniali, reddituali e di valore ISEE. Ma prevede anche delle precise incompatibilità.
Rispondiamo ad una lettrice di Money.it che ci scrive:
“Salve vorrei togliermi un dubbio, il mio nucleo familiare è di 4 persone, abbiamo percepito tutte le rate precedenti del REM durante il mandato di Conte avendo un ISEE inferiore a 15.000 euro e non lavorando nessuno di noi. Ai primi di marzo ho firmato un contratto a tempo determinato con uno stipendio netto di 1300 euro mensili. Posso fare comunque domanda per il reddito di emergenza, contando che l’ISEE corrente è ancora sotto la soglia dei 15.000 euro?”.
Reddito di emergenza ISEE e lavoro
Il reddito di emergenza, come per le precedenti erogazioni, richiede precisi requisiti reddituali. Ma non contano soltanto quelli per poterne avere diritto visto che il beneficio prevede delle precise incompatibilità.
Nello specifico il reddito di emergenza non spetta qualora:
- Nel nucleo familiare sia presente un componente titolare di pensione diretta o indiretta;
- nel nucleo familiare sia presente un componente titolare di un rapporto di lavoro dipendente che preveda una retribuzione mensile superiore alla quota di REM spettante mensilmente
- il nucleo familiare sia percettore di Reddito di cittadinanza o di pensione di cittadinanza.
Avendo, da marzo, un contratto di lavoro subordinato la cui retribuzione è più alta dell’importo mensile di reddito di emergenza spettante, quindi, non ha diritto a chiedere il beneficio per le mensilità di marzo, aprile e maggio.
Le erogazioni precedenti, infatti, sono spettate al nucleo familiare proprio per l’assenza del contratto di lavoro subordinato: ad oggi, quindi, pur avendo un ISEE in corso di validità che rientra nel valore dei 15mila euro, il diritto al sussidio non c’è per la presenza nel nucleo familiare di un componente titolare di un rapporto di lavoro subordinato la cui retribuzione è più alta della quota di REM spettante.
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