Reddito di emergenza: si prende anche in automatico?

Teresa Maddonni

02/04/2021

Il reddito di emergenza si prende anche in automatico? Nel messaggio INPS del 1° aprile non si fa riferimento a questa possibilità. Domande al via dal 7.

Reddito di emergenza: si prende anche in automatico?

Reddito di emergenza: si prende anche in automatico? Una domanda che molti beneficiari potrebbero porsi cui possiamo rispondere a seguito del messaggio INPS n.1378 del 1° aprile, in cui l’Istituto fornisce le prime indicazioni per la presentazione della domanda per il reddito di emergenza.

Si parte il 7 aprile e c’è tempo fino al 30 aprile. L’Istituto infatti sta aggiornando la piattaforma informatica per richiedere il reddito di emergenza e informa che presto verrà emanata una nuova circolare dettagliata.

Il reddito di emergenza è stato introdotto dal decreto n.41 del 22 marzo, il dl Sostegni, per tre mensilità (marzo, aprile e maggio) ed è estesa anche a coloro cui è scaduta la Naspi. Cambiano anche i requisiti per il reddito di emergenza, ma né nel decreto Sostegni, né nel messaggio INPS si fa riferimento alla possibilità di prenderlo in automatico come accaduto nel 2020 dopo l’introduzione della misura con il decreto Rilancio e successive disposizioni.

Reddito di emergenza: non sarà automatico

Il reddito di emergenza, stando a quanto stabiliscono il decreto Sostegni e il successivo messaggio INPS, pare non sarà preso in automatico, ma verrà riconosciuto solo a domanda.

Avendo INPS annunciato una successiva circolare la situazione potrebbe cambiare, ma è assai difficile considerando che è il decreto Sostegni a non prevedere l’automaticità nella corresponsione del reddito di cittadinanza per le tre mensilità.

Quindi il reddito di emergenza, ricorda INPS, viene concesso a domanda per una cifra che va dai 400 euro e fino a 800 euro, 840 se presenti disabili nel nucleo familiare.

Il reddito di emergenza viene concesso:

  • ai nuclei familiari in difficoltà in possesso dei requisiti stabiliti dal decreto Rilancio e dal decreto Sostegni;
  • a coloro che hanno terminato la Naspi e la DIS-COLL tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021.

Come specifica INPS la domanda per il reddito di emergenza deve inoltrata all’INPS entro il termine perentorio del 30 aprile 2021 a partire dal 7 aprile. Il richiedente deve essere in possesso, al momento della presentazione della domanda per il reddito di emergenza, di una DSU valida.

La domanda del reddito di emergenza deve essere presentata esclusivamente online attraverso i seguenti canali:

  • il sito internet dell’INPS, autenticandosi con PIN (si ricorda che l’INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020), SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;
  • gli Istituti di patronato.

Reddito di emergenza: requisiti e incompatibilità per i nuclei familiari in difficoltà

Per il reddito di emergenza INPS va a riepilogare quelli che sono i requisiti per i nuclei familiari in difficoltà e i casi di incompatibilità. Poi si sofferma sugli ex percettori di Naspi e DIS-COLL.

Ma andiamo per gradi. Il reddito di emergenza del decreto Sostegni viene concesso ai nuclei familiari in difficoltà on possesso dei seguenti requisiti:

  • residenza in Italia;
  • un valore del reddito familiare, determinato secondo il principio di cassa, con riferimento al mese di febbraio 2021, inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio, di cui all’articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34/2020, incrementata in caso di canone di locazione dichiarato in DSU, nella misura di un dodicesimo dell’ammontare annuo dello stesso;
  • patrimonio mobiliare inferiore a 10.000 euro riferito all’anno 2020. Questa soglia è aumentata di ulteriori 5.000 euro per ogni componente del nucleo familiare diverso dal richiedente, fino a un massimo comunque di 20.000 euro. Il predetto massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza;
  • ISEE non superiore a 15.000 euro.

INPS in merito alla residenza specifica:

“Si rappresenta che la norma non prevede una durata minima di permanenza e che tale requisito è verificato con riferimento al solo componente richiedente il beneficio.”

Il reddito di emergenza non è compatibile:

  • con le indennità COVID-19 di cui all’articolo 10 del decreto–legge n. 41/2021 ovvero il bonus di 2.400 euro per stagionali, lavoratori dello spettacolo e altre categorie e il bonus collaboratori sportivi;
  • con le prestazioni pensionistiche, dirette o indirette, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e dei trattamenti di invalidità civile;
  • con i redditi da lavoro dipendente, la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo;
  • con il reddito e la pensione di cittadinanza percepito al momento della domanda.

Reddito di emergenza a chi percepiva la Naspi, ma ridotto

Il reddito di emergenza, come abbiamo anticipato e come ricorda INPS nel messaggio del 1° aprile, va anche a chi percepiva la Naspi, e la DIS-COLL, e per i quali è scaduta tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021, ma in forma ridotta. La misura sostituisce la proroga Naspi.

In particolare coloro cui la Naspi sia scaduta viene riconosciuto il reddito di emergenza per 400 euro mensili quindi per un totale di 1.200 euro.

Specifica INPS nel messaggio che il reddito di emergenza viene riconosciuto agli ex percettori di Naspi se non in possesso dei requisiti per accedere in modo ordinario al Rem e che abbiamo sopra illustrato.

Il reddito di emergenza viene riconosciuto a coloro che hanno la Naspi scaduta in misura fissa, condizionata alla verifica dello stato di bisogno del richiedente (valutata tramite l’indicatore ISEE) e al rispetto di una serie di requisiti di compatibilità, di seguito dettagliati:

  • il membro del nucleo familiare che ha terminato di beneficiare della Naspi o della DIS-COLL nel periodo di riferimento deve essere residente in Italia al momento di presentazione della domanda;
  • al momento della presentazione della domanda, deve essere presente una DSU in corso di validità, con valore dell’indicatore ISEE, ordinario o corrente, non superiore a 30.000 euro.

Anche in questo caso per il reddito di emergenza INPS ricorda gli elementi di incompatibilità e specifica nel dettaglio che l’aspirante beneficiario ex titolare della disoccupazione al momento della domanda non deve essere titolare:

  • di una delle indennità COVID-19 di cui all’articolo 10 del decreto–legge n. 41/2021 di cui abbiamo detto;
  • alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni) di una prestazione pensionistica diretta o indiretta, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
  • alla data del 23 marzo 2021 di un contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ovvero di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
  • reddito o pensione di cittadinanza.

Per maggiori dettagli sul reddito di emergenza e domanda attendiamo la circolare INPS annunciata intanto forniamo di seguito il messaggio del 1° aprile in Pdf completo, scaricabile e consultabile.

Messaggio numero 1378 del 01-04-2021.pdf
Reddito di Emergenza. Prime indicazioni relative alla presentazione della domanda.

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