Il D.L. n. 101/2019 (cd. “D.L. Tutela Lavoro”) ha modificato, dal 5 settembre 2019, le regole d’accesso alla DIS-COLL, ossia l’indennità di disoccupazione in favore dei co.co.co. che hanno perso involontariamente l’occupazione.
Nuove regole, a decorrere dal 5 settembre 2019, per l’accesso all’indennità di disoccupazione DIS-COLL. La novità, apportata dall’art. 2 del D.L. n. 101/2019 (cd. “D.L. Tutela Lavoro”), ha ampliato la platea dei potenziali soggetti che possono avanzare domanda di DIS-COLL.
Infatti, se in precedenza – ossia prima del 5 settembre 2019 – servivano almeno tre mesi di contributi accreditati presso la Gestione separata INPS, ora è necessario semplicemente un mese di contributi. Dunque, si riduce drasticamente il requisito contributivo minimo di cui all’art. 15, co, 2 del D.Lgs. n. 22/2015 da tre a un mese.
A darne notizia è l’INPS con il Messaggio n. 3606 del 4 ottobre 2019, che recepisce le ultime novità del D.L. n. 101/2019, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali.
Indennità di disoccupazione DIS-COLL: a chi spetta?
Accanto all’indennità di disoccupazione per i lavoratori del settore privato, ossia la NASpI, il Jobs Act ha previsto una specifica tutela anche per i lavoratori parasubordinati (ad esempio co.co.co.), iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso INPS, non pensionati e privi di partita IVA. Il beneficio economico prende il nome di DIS-COLL e, come per la NASpI, opera in caso di perdita involontariamente della propria occupazione, ossia indipendentemente dalla volontà del lavoratore (es. dimissioni per giusta causa).
La DIS-COLL è stata introdotta dal D.Lgs. n. 22/2015 per gli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi nell’anno 2015. La misura, inizialmente sperimentale, è stato poi di volta in volta prorogata, dapprima con l’art. 1, co. 310 della L. n. 208/2015 (per l’anno 2016) e, successivamente, con l’art. 3, co. 3-octies del D.L. n. 24/2016 convertito con modificazioni in L. n. 19/2017 (fino al 30 giugno 2017).
Solo dopo l’intervento del cd. “Jobs Act dei lavoratori autonomi” (L. n. 81/2017), il legislatore ha reso finalmente strutturale la DIS-COLL relativamente agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° luglio 2017. Inoltre, l’intervento legislativo ha esteso la prestazione anche a favore degli assegnisti e dei dottorandi di ricerca con borsa di studio. Al contempo, però, si segnala che la L. n. 81/2017 ha innalzato anche il carico contributivo dovuto dal committente dello 0,51%.
Indennità di disoccupazione DIS-COLL: condizioni di fruizione
Naturalmente, così come per la NASpI, per richiedere l’indennità di disoccupazione DIS-COLL è necessario soddisfare alcuni requisiti e condizioni minime. Per gli eventi di disoccupazione involontaria avvenuti prima del 5 settembre 2019, erano necessari:
- stato di disoccupazione;
- almeno tre mesi di contribuzione accreditati presso la Gestione separata INPS.
Ora, dopo l’intervento del D.L. n. 101/2019, il governo è intervenuto proprio su quest’ultimo aspetto semplificandone l’accesso. Quindi, a decorrere dal 5 settembre 2019 (che coincide con la data di entrata in vigore del predetto decreto legge), è necessario soddisfare congiuntamente i seguenti requisiti minimi:
- stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19, co. 1 del D.Lgs. n. 150/2015 al momento della domanda di prestazione;
- almeno un mese di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.
© RIPRODUZIONE RISERVATA