Responsabilità medica per errore diagnostico: risarcimento e prova del danno

Isabella Policarpio

22/05/2019

Responsabilità medica per errore diagnostico: quando si verifica, prova del danno ed entità del risarcimento. I profili legali.

Responsabilità medica per errore diagnostico: risarcimento e prova del danno

Tra le varie ipotesi di responsabilità medica, l’errore diagnostico è il più frequente. In mancanza di una legge che detti i profili generali dell’errore diagnostico, la definizione viene fornita dalla Corte di Cassazione: si ha responsabilità per errore diagnostico ogni volta che il medico non riesce ad inquadrare la patologia o non la individua in modo corretto.

Dall’errore diagnostico deriva il diritto al risarcimento danni del paziente, che comprende sia i danni patrimoniali che non patrimoniali. Recentemente la Corte di Cassazione ha sancito che anche i congiunti della vittima possono chiedere i risarcimento danni quando dall’errore medico consegue il mutamento irreversibile dello stile di vita.

In questo articolo vedremo come procedere alla prova del danno, del nesso causale e quali sono le voci del risarcimento danni per errore diagnostico.

Responsabilità medica per errore diagnostico, quando si verifica

La responsabilità medica per errore diagnostico viene in essere ogni volta che il medico, in presenza di uno o più sintomi, non è in grado di inquadrare correttamente il caso clinico o effettua un errore nell’inquadramento patologico. L’errore diagnostico, inoltre, si configura anche quando il medico non sottopone il paziente ai controlli necessari che sarebbero utili o indispensabili a formulare una diagnosi corretta. In questi casi, il paziente ha diritto al risarcimento del danno.

L’errore diagnostico del medico, specifichiamo, fa maturare il diritto al risarcimento danni anche quando non influisce negativamente sull’evoluzione della patologia, sul trattamento e sulla prognosi, così come stabilito dal Tribunale di Treviso nella sentenza n. 578/2010. In questo caso, il risarcimento danni è limitato allo stato d’ansia provocato al paziente a causa dell’incertezza della diagnosi; alla determinazione del danno provvederà il giudice con criteri equitativi.

Naturalmente, affinché nasca il diritto al risarcimento, tra il danno subito e l’errore diagnostico deve esserci un nesso causale inequivocabile; significa che - in applicazione del principio del “più probabile che non”- il danno sofferto deve essere una diretta conseguenza dell’errore del medico.

Responsabilità medica per errore diagnostico: chi deve provare il danno?

Per capire a chi spetta la prova del danno, occorre richiamare la Legge Gelli del 2017, con la quale viene riconosciuta la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria. La norma recita:

“La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti dalla struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.”

Quindi, dal punto di vista della prova del danno, spetta alla struttura sanitaria dimostrare in giudizio che il personale medico ha agito secondo i canoni di diligenza e perizia richiesti dalla legge. Per quanto riguarda gli oneri del paziente danneggiato, la Cassazione (sez. III, 11/03/2016, n. 4764) ha ribadito che:

“Il paziente danneggiato, quanto alla prova del danno subito, deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto (o del contatto sociale) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante”.

Risarcimento per errore diagnostico: entità del danno

Quando dall’errore diagnostico del medico deriva un danno, il paziente ha diritto ad agire contro la struttura sanitaria per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

Nella prima categoria rientrano le voci di spesa sostenute a causa dell’errore diagnostico, come ad esempio cure, farmaci ulteriori o più costosi, periodi di ricovero, ecc.

Più complesso è il risarcimento del danno non patrimoniale, in quanto comprensivo di più aspetti:

  • danno biologico, cioè la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona;
  • danno psicologico-esistenziale, ovvero la compromissione delle attività realizzatrici della persona umana;
  • danno morale, quindi la sofferenza patita;
  • danno estetico, l’eventuale lesione dell’aspetto esteriore.

Qui un approfondimento su Danno estetico: quando è risarcibile?

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