La Corte di Cassazione respinge il ricorso di Foodinho: ai rider deve essere garantito il rapporto di lavoro subordinato quando la prestazione è svolta in maniera personale e continuata. Grande passo avanti.
Importante traguardo per i riders: la Corte di Cassazione ha sancito che quando il rapporto di lavoro con un committente è personale e continuativo deve trovare applicazione il contratto subordinato. Questo significa in altre parole che i riders sono equiparati ai lavoratori dipendenti.
I giudici supremi respingono il ricorso di Foodinho contro cinque riders e conferma quanto stabilito dalla Corte d’Appello di Torino. Per i riders di tutta Italia una vittoria importante verso il riconoscimento di maggiori garanzie lavorative. In particolare trova applicazione l’articolo 2 del decreto legislativo 81/2015 che estende le tutele del rapporto subordinato anche ai rapporti di collaborazione autonoma se e quando questi assumono i connotati della continuità.
Rider, la Cassazione estende il contratto di lavoro subordinato
I riders, i nuovi fattorini che affollano le città in bicicletta, non sono lavoratori subordinati, e questo è un dato di fatto. Il loro inquadramento contrattuale è sempre stato problematico, spesso ai limiti dello sfruttamento, nonostante quello dei riders può rivelarsi una mansione molto faticosa e anche pericolosa (basti pensare ai rischi di incidenti nel traffico o quando ci sono condizioni meteorologiche avverse).Rider: quanto e come guadagnano? Stipendio medio, paga e rischi
Adesso per i riders c’è stata una prima importante vittoria: la Corte di Cassazione ha sancito che anche a questa categoria di lavoratori può trovare applicazione il contratto subordinato e che quindi vi si estendono tutele e regole retributive dei lavoratori dipendenti. La sentenza in questione è la numero 1663/2020 del 24 gennaio, dove vengono stabilite le condizioni per l’applicazione del contratto subordinato ai riders: la collaborazione con lo stesso committente deve essere continuativa e di carattere personale, inoltre l’attività deve essere organizzata dal committente che stabilisce tempi e luoghi di lavoro. In questi casi si applicherà ai riders l’articolo 2 del decreto legislativo 81/2015 e il rapporto retributivo previsto dal CCNL della logistica. Questo significa che i riders restano comunque lavoratori autonomi ma che potranno beneficiare di disposizioni retributive più favorevoli.
Nel motivare la decisione, i giudici della Cassazione hanno precisato
“Dal primo gennaio 2016 si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato tutte le volte in cui la prestazione del collaboratore abbia carattere esclusivamente personale e sia svolta in maniera continuativa nel tempo e le modalità di esecuzione della prestazione, anche in relazione ai tempi e al luogo di lavoro, siano organizzate dal committente.”
E prosegue
“si tratta di una scelta politica legislativa volta ad assicurare al lavoratore la stessa protezione di cui gode il lavoratore subordinato, in coerenza con l’approccio generale della riforma, al fine di tutelare prestatori evidentemente ritenuti in condizione di “debolezza” economica.”
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Argomenti